Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1950
Disposizioni per l'applicazione delle provvidenze disposte con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.
Quale importo di acconto viene stabilito per il contributo sui bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1950 disciplina l'applicazione delle provvidenze a favore della produzione bacologica (allevamento dei bachi da seta) per la campagna serica dell'anno 1947. Si tratta di una normativa di carattere agrarario che riguarda specificamente i produttori di bozzoli, cioè i filatori di seta che allevano i bachi. Il decreto stabilisce che per ogni chilogrammo di bozzoli prodotti a fresco nella campagna bacologica 1947, deve essere corrisposto un acconto di 50 lire sulla base del contributo previsto dal decreto legislativo precedente del 1948. Questa misura rappresenta un sostegno economico dello Stato ai produttori serici, settore allora rilevante per l'economia italiana nel dopoguerra, mediante un versamento anticipato rispetto al contributo totale dovuto.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. 1124
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1124/1950
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. 1124
## Disposizioni per l'applicazione delle provvidenze disposte con il
decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, a favore della produzione
bacologica nella campagna serica 1947.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , contenente provvidenze a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 261 , recante norme per l'esecuzione del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 662 ; Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 dello stesso decreto; Sentita la Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 È determinata in L. 50, per ogni chilogrammo a fresco, la misura dell'acconto da corrispondere sul contributo previsto dall' art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947.
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Il decreto riguarda le provvidenze per la produzione bacologica e il settore sericulturale, disciplinando il contributo pubblico ai produttori di bozzoli. Commercialisti e consulenti aziendali che operano nel settore agricolo devono considerare questi contributi come forme di sostegno pubblico e agevolazioni economiche, rilevanti per la contabilità e la documentazione fiscale delle aziende bacologiche e seriche del periodo postbellico.
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