Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1135/1973

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Pubblicato: 08/08/1974 In vigore dal: 09/10/1973 Documento ufficiale

Quali variazioni sono state apportate all'aliquota contributiva per la gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato?

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Il DPR 1135/1973 disciplina l'aumento dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, applicabile al personale di ruolo impiegato sulle navi traghetto gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Il decreto recepisce le variazioni previste dalla legge 22 febbraio 1973, n. 27, che aveva già elevato l'aliquota contributiva generale dal 6% al 7,50% delle retribuzioni imponibili a partire dal 1° aprile 1973. In conseguenza di ciò, il presente decreto aumenta il contributo complessivo dovuto per il personale traghettisti dell'1,50% delle retribuzioni imponibili, suddiviso tra armatore (1%) e marittimo (0,50%), con decorrenza dal medesimo 1° aprile 1973. La norma si inserisce nel sistema di coordinamento tra i contributi della gestione marittimi e quelli dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, garantendo che le variazioni si applichino in modo proporzionato e coerente.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973, n. 1135

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1135/1973 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973, n. 1135 ## Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , per effetto del quale le variazioni del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura in cui intervengono variazioni sia dell'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi sia dei contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo fondo di adeguamento; Considerato che, ai sensi dell' art. 6 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , l'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi è stata elevata, con decorrenza dal 1 aprile 1973, dal 6 per cento al 7,50 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 6 per cento a carico dell'armatore e l'1,50 per cento a carico del marittimo; Considerato, altresì, che, per effetto del combinato disposto dell' art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell' art. 6 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sopra indicati, si rende necessario procedere alla variazione del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto, gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 ; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concetto con i Ministri per i trasporti e l'aviazioni civile e per il tesoro; Decreta: Con decorrenza dal 1 aprile 1973, il contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevato nella misura dell'1,50 per cento delle retribuzioni imponibili, della quale l'1 per cento a carico dell'armatore e lo 0,50 per cento a carico del marittimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 ottobre 1973 LEONE BERTOLDI - PIERACCINI - PRETI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 81. - SCIARRETTA

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Il decreto riguarda le aliquote contributive per la previdenza marinara, i contributi obbligatori per il personale marittimo e la gestione della Cassa nazionale per la previdenza marinara. È rilevante per chi opera nel settore dei trasporti marittimi e ferroviari, in particolare per la corretta determinazione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti dalle Ferrovie dello Stato. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per questioni relative a retribuzioni imponibili, oneri contributivi e obblighi dichiarativi verso gli enti previdenziali marittimi.

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