Quali sono le aliquote e le modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione sugli accendigas per uso domestico secondo il DPR 1198/1971?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1198/1971 disciplina il regime fiscale degli accendigas per uso domestico, stabilendo un'imposta di fabbricazione a carico dei produttori. La norma si applica a qualsiasi oggetto idoneo a produrre fiamma, scintilla o incandescenza che sostituisca i fiammiferi per l'accensione del gas, indipendentemente dal tipo di azionamento e alimentazione. L'imposta è dovuta per ogni accendigas prodotto in Italia e destinato al consumo nel territorio della Repubblica, con aliquote differenziate: 150 lire per gli accendigas singoli e 600 lire per quelli incorporati o annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina. L'obbligo di pagamento grava sui fabbricanti dei prodotti nei quali gli accendigas vengono incorporati o annessi. La corresponsione dell'imposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato, che rappresentano la documentazione ufficiale dell'avvenuto versamento all'erario e garantiscono la tracciabilità fiscale del prodotto.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1971, n. 1198
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1198/1971
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1971, n. 1198
## Regime fiscale degli accendigas per uso domestico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 2 della legge 18 giugno 1971, n. 376 , concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sul regime fiscale degli accendigas per uso domestico; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 2 succitato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 (Imposta di fabbricazione sugli accendigas per uso domestico) Agli effetti del presente decreto è considerato accendigas per uso domestico qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi per l'accensione del gas. Per ogni accendigas per uso domestico prodotto in Italia e destinato al consumo nel territorio della Repubblica è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione di L. 150. Per gli accendigas per uso domestico comunque incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione di L. 600. Al pagamento dell'imposta sono tenuti i fabbricanti dei prodotti nei quali vengono incorporati od annessi gli accendigas per uso domestico. L'avvenuta corresponsione dell'imposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.
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Il DPR 1198/1971 rappresenta la normativa di riferimento per l'imposta di fabbricazione sugli accendigas per uso domestico, un tributo indiretto che riguarda produttori e fabbricanti. I commercialisti e i consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a obblighi tributari sui beni di consumo, incorporazione di componenti tassabili, contrassegni di Stato e adempimenti dichiarativi verso l'erario.
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