Quali sono i coefficienti di tassazione applicati dal DPR 1208/1969 all'imposta di consumo sul caffè lavorato e ai suoi derivati?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1208/1969 modifica il regime dell'imposta di consumo sul caffè per adeguarlo agli obblighi derivanti dal Trattato della Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 95 che vieta discriminazioni fiscali tra prodotti nazionali e importati. La normativa si applica ai prodotti a base di caffè lavorato e ai derivati del caffè importati dall'estero, equiparando il loro trattamento fiscale a quello dei prodotti nazionali similari. Il decreto stabilisce che l'imposta di consumo sia calcolata applicando coefficienti specifici rispetto all'aliquota base del caffè naturale in grani e pellicole: il caffè tostato (anche macinato) è tassato con coefficiente 1,25, mentre gli estratti solidi solubili di caffè con coefficiente 3,60. Questo sistema permette di mantenere una tassazione proporzionata alla concentrazione e al valore aggiunto del prodotto, evitando distorsioni competitive tra i diversi tipi di caffè e garantendo parità di trattamento tra le importazioni e la produzione interna.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1969, n. 1208
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1208/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1969, n. 1208
## Modificazioni all'imposta di consumo sul caffe'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ; Visti gli articoli 95 e 155 del trattato stesso; Visto l'art. 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736 , istitutivo della imposta di consumo sul caffè; Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250 , convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84 , concernente l'unificazione dell'imposta di consumo predetta; Visto il regio decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201 , convertito nella legge 23 novembre 1939, n. 1829 ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945 n. 223 , allegato E; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 aprile 1946, n. 135 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205 ; Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50 , convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202 ; Visto il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875 , convertito nella legge 3 dicembre 1955, n. 1112 ; Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740 , che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica per la durata della 3ª tappa; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e modificazioni; Ritenuta la necessità di adeguare per l'impegno derivante dall'art. 95 del trattato, sopra citato, l'imposta di consumo sul caffè lavorato o sui prodotti contenenti caffè importati dall'estero con il regime applicato ai prodotti nazionali similari; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Per i prodotti appresso indicati l'imposta di consumo sul caffè è commisurata all'aliquota prevista per il caffè naturale in grani e pellicole sulla base dei seguenti coefficienti: a) caffè tostato, anche macinato: 1,25; b) estratti solidi solubili di caffè: 3,60.
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Il DPR 1208/1969 è il riferimento normativo per l'imposta di consumo sul caffè, un tributo interno che deve rispettare i vincoli comunitari sulla non discriminazione fiscale tra prodotti nazionali e importati secondo l'articolo 95 del Trattato CEE. Commercialisti e operatori del settore caffè lo consultano per comprendere i coefficienti di tassazione applicabili al caffè tostato e agli estratti solidi solubili, nonché per verificare la corretta applicazione dell'imposta su importazioni e produzioni nazionali similari.
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