Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte_Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 1280/1971
Modificazioni all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, concernente modalita' per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1971, n. 1280
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1280/1971
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1971, n. 1280
## Modificazioni all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, concernente
modalita' per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui
prodotti esportati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570 , e successive modificazioni, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e la corrispondente imposizione di conguaglio per quelli importati; Visto il proprio decreto 27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 570 ; Visto l' art. 33 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947 , convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23 , che abolisce l'omologazione e il riscontro dei documenti doganali ai fini delle restituzioni o dell'abbuono di imposte, prelievi e diritti di qualsiasi specie relativi a merci esportate; Visto il proprio decreto 27 dicembre 1969, n. 1130, concernente la circolazione delle merci fra i Paesi membri della Comunità economica europea (Transito comunitario); Visto il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195 , convertito nella legge 1° luglio 1970, n. 415 , che reca disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, di imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192 , quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 339, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 744 , è sostituito dai seguenti articoli: Art. 1 La domanda per ottenere la restituzione dell'I.G.E. di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 , e successive modificazioni, deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla scadenza del mese solare in cui hanno avuto luogo le esportazioni, alla competente intendenza di finanza e può raggruppare esportazioni effettuate anche presso dogane diverse. Ai fini della decorrenza del suddetto termine, le esportazioni si considerano effettuate: a) dalla data della bolletta di esportazione; b) ovvero dalla data di notifica dell'avvenuto arrivo, all'ufficio doganale di partenza, del documento di transito, se riflettono spedizioni di merci in regime di transito comunitario; c) ovvero dalla data di rilascio del documento di transito o della bolletta di cauzione, se riflettono spedizioni di merci, per le quali l'operatore economico si è avvalso della facoltà prevista dall' art. 5 del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195 , convertito nella legge 1° luglio 1970, n. 415 . Per le merci soggette ad analisi o che formano oggetto di controversia circa la qualificazione merceologica e la relativa classificazione, il termine di due anni decorre dalla data di ricevimento della comunicazione del risultato dell'analisi o dell'esito della controversia. Qualora tale ricevimento avvenga prima della notifica prevista dalla particolare procedura di cui al punto b), è dalla data della stessa notifica che decorre il termine per la presentazione della domanda di restituzione. Ciascuna domanda può comprendere esportazioni poste in essere in uno o più mesi solari, con un massimo di mesi sei. A tal fine le esportazioni stesse si considerano effettuate alle date indicate al secondo e terzo comma.
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