Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 1280/1971

Modificazioni all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, concernente modalita' per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati.

Pubblicato: 07/02/1972 In vigore dal: 26/11/1971 Documento ufficiale

Quali sono i termini e le modalità per presentare la domanda di restituzione dell'imposta generale sull'entrata (I.G.E.) sui prodotti esportati secondo il DPR 1280/1971?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1280/1971 modifica le regole per ottenere la restituzione dell'I.G.E. sulle merci esportate, disciplinando tempi e procedure di presentazione delle domande. La normativa si applica agli operatori economici che esportano prodotti e devono richiedere il rimborso dell'imposta generale sull'entrata versata. La domanda deve essere presentata entro due anni dalla scadenza del mese solare in cui è avvenuta l'esportazione, presso la competente intendenza di finanza, pena la decadenza del diritto. Un aspetto rilevante è che una singola domanda può raggruppare più esportazioni effettuate presso dogane diverse, fino a un massimo di sei mesi solari, semplificando l'amministrazione per le aziende. Per le merci sottoposte ad analisi o in controversia sulla classificazione merceologica, il termine decorre dalla comunicazione del risultato dell'analisi o dall'esito della controversia, garantendo equità procedurale. La normativa tiene conto anche delle spedizioni in regime di transito comunitario e delle facoltà previste dalla legislazione sul commercio estero.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1971, n. 1280

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1280/1971 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1971, n. 1280 ## Modificazioni all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, concernente modalita' per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570 , e successive modificazioni, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e la corrispondente imposizione di conguaglio per quelli importati; Visto il proprio decreto 27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 570 ; Visto l' art. 33 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947 , convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23 , che abolisce l'omologazione e il riscontro dei documenti doganali ai fini delle restituzioni o dell'abbuono di imposte, prelievi e diritti di qualsiasi specie relativi a merci esportate; Visto il proprio decreto 27 dicembre 1969, n. 1130, concernente la circolazione delle merci fra i Paesi membri della Comunità economica europea (Transito comunitario); Visto il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195 , convertito nella legge 1° luglio 1970, n. 415 , che reca disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, di imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192 , quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 339, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 744 , è sostituito dai seguenti articoli: Art. 1 La domanda per ottenere la restituzione dell'I.G.E. di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 , e successive modificazioni, deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla scadenza del mese solare in cui hanno avuto luogo le esportazioni, alla competente intendenza di finanza e può raggruppare esportazioni effettuate anche presso dogane diverse. Ai fini della decorrenza del suddetto termine, le esportazioni si considerano effettuate: a) dalla data della bolletta di esportazione; b) ovvero dalla data di notifica dell'avvenuto arrivo, all'ufficio doganale di partenza, del documento di transito, se riflettono spedizioni di merci in regime di transito comunitario; c) ovvero dalla data di rilascio del documento di transito o della bolletta di cauzione, se riflettono spedizioni di merci, per le quali l'operatore economico si è avvalso della facoltà prevista dall' art. 5 del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195 , convertito nella legge 1° luglio 1970, n. 415 . Per le merci soggette ad analisi o che formano oggetto di controversia circa la qualificazione merceologica e la relativa classificazione, il termine di due anni decorre dalla data di ricevimento della comunicazione del risultato dell'analisi o dell'esito della controversia. Qualora tale ricevimento avvenga prima della notifica prevista dalla particolare procedura di cui al punto b), è dalla data della stessa notifica che decorre il termine per la presentazione della domanda di restituzione. Ciascuna domanda può comprendere esportazioni poste in essere in uno o più mesi solari, con un massimo di mesi sei. A tal fine le esportazioni stesse si considerano effettuate alle date indicate al secondo e terzo comma.

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Il DPR 1280/1971 è il riferimento normativo per la restituzione dell'I.G.E. sulle esportazioni, disciplinando termini di decadenza, modalità di presentazione delle domande e documentazione doganale. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a rimborsi di imposte su merci esportate, transito comunitario, classificazione merceologica e gestione dei termini procedurali presso le intendenze di finanza.

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