Decreto del Presidente della Repubblica
Redditi Persone
Decreto del Presidente della Repubblica 447/1976
Norme sul trattamento tributario degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia nonche' delle maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari.
Qual è il trattamento fiscale degli assegni familiari e delle maggiorazioni di pensione secondo il DPR 447/1976?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 447/1976 disciplina come gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e le maggiorazioni di pensione sostitutive degli assegni familiari devono essere trattati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). La norma si applica ai beneficiari di questi trattamenti economici, principalmente lavoratori dipendenti e pensionati con carichi familiari. Per l'anno 1977, questi importi concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF solo nella misura del 50%, rappresentando un regime di tassazione parziale. A partire dal 1° gennaio 1978, invece, gli assegni familiari e le relative maggiorazioni sono completamente esclusi dalla base imponibile, diventando redditi esenti da imposizione. Questa esclusione totale riconosce la natura assistenziale di questi trattamenti, destinati a supportare i nuclei familiari numerosi. I commercialisti devono applicare queste regole nella dichiarazione dei redditi dei clienti, escludendo completamente dal reddito imponibile gli assegni familiari percepiti a partire dal 1978.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1976, n. 447
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 447/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1976, n. 447
## Norme sul trattamento tributario degli assegni familiari e delle
quote di aggiunta di famiglia nonche' delle maggiorazioni della
pensione sostitutive degli assegni familiari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 29 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall' art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia nonchè le maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari, percepiti dagli aventi diritto nell'anno 1977, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare di essi. A decorrere dal 1 gennaio 1978 gli assegni, le quote e le maggiorazioni di cui al precedente comma non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura percentuale prevista nel primo comma e la esclusione di cui al secondo comma sono commisurate agli importi stabiliti nei riguardi degli aventi diritto dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni e integrazioni, e dalle disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni.
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Il DPR 447/1976 è il riferimento normativo per il trattamento tributario degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia e delle maggiorazioni di pensione sostitutive, disciplinando l'esclusione dalla base imponibile IRPEF. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per la corretta determinazione del reddito imponibile di lavoratori dipendenti e pensionati, nonché per comprendere l'evoluzione della tassazione dei redditi assistenziali e familiari nel sistema tributario italiano.
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