Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 460/1978

Variazioni all'aliquota contributiva, al massimale e all'importo minimo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Pubblicato: 19/08/1978 In vigore dal: 24/06/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1978, n. 460

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 460/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1978, n. 460 ## Variazioni all'aliquota contributiva, al massimale e all'importo minimo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12 , concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge suindicata, il quale prevede che le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O., in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione; Considerato che in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione si sono realizzate le condizioni per disporre la variazione dell'aliquota contributiva, del massimale e dell'importo minimo dei contributi di cui al primo comma del predetto art. 6; Sentito il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O.; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico L'aliquota contributiva, il massimale e l'importo minimo dei contributi di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono così variati: a) aliquota contributiva: 4 per cento a carico del proponente e 4 per cento a carico dell'agente o del rappresentante di commercio; b) massimale di contribuzione: L. 12.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo proponente e L. 7.500.000 annue per ciascun proponente in ogni altro caso; c) importo minimo dei contributi: L. 240.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo proponente e L. 120.000 annue in ogni altro caso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SCOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1978 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 56

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