Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 460/1978
Variazioni all'aliquota contributiva, al massimale e all'importo minimo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Quali sono le aliquote contributive e i massimali di contribuzione stabiliti dal DPR 460/1978 per gli agenti e rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 460/1978 disciplina le variazioni dei contributi dovuti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), un ente che gestisce il trattamento pensionistico integrativo per questa categoria professionale. Il decreto stabilisce che l'aliquota contributiva è del 4% a carico del proponente (committente) e del 4% a carico dell'agente o rappresentante, per un totale dell'8%. Il massimale di contribuzione annuale varia a seconda della situazione lavorativa: è fissato a 12 milioni di lire se l'agente lavora per un solo proponente, mentre scende a 7,5 milioni di lire per ciascun proponente negli altri casi. Analogamente, l'importo minimo dei contributi annuali è di 240.000 lire per chi lavora con un solo proponente e di 120.000 lire negli altri casi. Queste variazioni entrano in vigore dal primo giorno del trimestre solare successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per commercialisti e aziende, questo decreto è rilevante per il corretto calcolo dei contributi previdenziali integrativi dovuti per agenti e rappresentanti di commercio, influenzando sia i costi aziendali che la posizione contributiva dei professionisti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1978, n. 460
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 460/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1978, n. 460
## Variazioni all'aliquota contributiva, al massimale e all'importo
minimo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12 , concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge suindicata, il quale prevede che le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O., in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione; Considerato che in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione si sono realizzate le condizioni per disporre la variazione dell'aliquota contributiva, del massimale e dell'importo minimo dei contributi di cui al primo comma del predetto art. 6; Sentito il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O.; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico L'aliquota contributiva, il massimale e l'importo minimo dei contributi di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono così variati: a) aliquota contributiva: 4 per cento a carico del proponente e 4 per cento a carico dell'agente o del rappresentante di commercio; b) massimale di contribuzione: L. 12.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo proponente e L. 7.500.000 annue per ciascun proponente in ogni altro caso; c) importo minimo dei contributi: L. 240.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo proponente e L. 120.000 annue in ogni altro caso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SCOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1978 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 56
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 460/1978 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 460/1978 è il riferimento normativo per aliquote contributive ENASARCO, massimali di contribuzione e importi minimi per agenti e rappresentanti di commercio. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per il calcolo dei contributi previdenziali integrativi, la gestione della posizione contributiva e la corretta applicazione delle variazioni in base al numero di proponenti.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.