Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 49/2013

Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (13G00092)

Pubblicato: 13/05/2013 In vigore dal: 13/03/2013 Documento ufficiale

Qual è l'ambito di applicazione del DPR 49/2013 e quali attività del Ministero della difesa disciplina?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 49/2013 è un regolamento che disciplina le attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, implementando in Italia la direttiva europea 2009/81/CE sui contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza. Si applica a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti gestite dalle amministrazioni della difesa italiana, includendo lavori, forniture e servizi caratterizzati da esigenze di sicurezza nazionale e segretezza. Il regolamento riguarda direttamente il Ministero della difesa, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché gli operatori economici che intendono partecipare a gare pubbliche nel settore della difesa. In pratica, stabilisce le regole procedurali, i criteri di selezione dei fornitori, le modalità di gestione delle informazioni classificate e i livelli di segretezza applicabili, garantendo che i contratti militari rispettino sia la normativa nazionale che gli obblighi europei. Aspetti rilevanti includono la possibilità di escludere operatori economici per motivi di sicurezza nazionale, l'applicazione di procedure semplificate in operazioni militari all'estero e la protezione del segreto di Stato durante tutto il processo di aggiudicazione.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 49/2013 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49 ## Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (13G00092) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma 5, della Costituzione ; Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione recato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 , recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 , recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2009 , recante la determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonchè dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica; Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 , relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante il Codice dell'ordinamento militare , e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011 , recante le disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate; Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 , recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE , ed in particolare il comma 1 dell'articolo 4; Visto il regolamento UE n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011 , che modifica le direttive 2004/17/CE , 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236 , recante il regolamento che disciplina le attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell' articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ; Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 18 maggio 2012; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 , recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE ; b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante il codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ; c) «regolamento generale»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , recante il regolamento di cui all'articolo 5 del codice; d) «regolamento per gli appalti della difesa»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236 , recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in relazione a lavori, servizi e forniture, emanato ai sensi dell'articolo 196 del codice; e) « codice dell'ordinamento militare »: il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare ; f) « testo unico dell'ordinamento militare »: il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ; g) «intese internazionali»: protocolli, memorandum, intese, o altri documenti comunque denominati, posti in essere dalle Amministrazioni della difesa dell'Italia con uno o più Paesi terzi, o dell'Italia e di uno o più Stati membri con uno o più Paesi terzi, discendenti da accordi sottoposti a ratifica; h) «autorità di vertice»: il Capo di Stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; i) «operatore economico»: persona fisica o giuridica, o ente pubblico, o raggruppamento di tali persone o enti, o rete di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; l) «area delle operazioni»: ambito operativo territoriale definito dagli organi di vertice in sede di pianificazione dell'operazione militare all'estero; m) «operatore economico localizzato»: operatore economico che, nell'area delle operazioni, dispone di risorse idonee a soddisfare prontamente è adeguatamente le esigenze operative. 2. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applica l'articolo 1 del decreto legislativo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) , è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE »), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288. La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7 (Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonchè dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2009, n. 154. La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 216 del 20 agosto 2009. Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice nell'ordinamento militare ), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. Esso è stato successivamente modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante codice dell'ordinamento militare , a norma dell' articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 12 marzo 2012, n. 60. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 ( Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140. Esso è stato successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2012, n. 87. Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE) , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292. Il regolamento UE n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 , che modifica le direttive 2004/17/CE , 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione di appalti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 319 del 2 dicembre 2011. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell' articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2013, n. 5. Si riporta il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, come modificato prima dall' art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 , e poi dall' art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 : "Art. 17 (Regolamenti) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. (Omissis.)". Note all'art. 1: Per i riferimenti al decreto legislativo n. 208 del 2011 , al decreto legislativo n. 163 del 2006 , al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 , al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012 , al decreto legislativo n. 66 del 2010 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , si veda nelle note alle premesse.

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