Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 529/1978

Modificazioni alle norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 - Aumenti del contributo annuale e delle marche previdenziali dovute dagli spedizionieri doganali.

Pubblicato: 13/09/1978 In vigore dal: 04/08/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1978, n. 529

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 529/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1978, n. 529 ## Modificazioni alle norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 - Aumenti del contributo annuale e delle marche previdenziali dovute dagli spedizionieri doganali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali; Visto, in particolare, l'art. 15 della citata legge n. 1612, modificato con l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88 ; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964 , successivamente modificato, tra l'altro, con decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973 ; Visti gli articoli 15, 23, 39 ed, in particolare, l'art. 31 del predetto decreto ministeriale 30 ottobre 1973; Considerata la richiesta formulata dal fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali con delibera del 10 febbraio 1978; Sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali; Ritenuta la necessità di aumentare i valori delle marche, da apporsi sui documenti doganali da parte degli iscritti al fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, nonchè l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti al fondo; Considerato che i predetti aumenti si rendono necessari in dipendenza dell'aumento delle pensioni erogate dal fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico I valori delle marche previste dall' art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973 , sono fissati nelle seguenti misure: per dichiarazioni per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere: se il valore dichiarato della merce non supera L. 1.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 se il valore suddetto supera L. 1.000.000 ma non L. 5.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600 se il valore suddetto supera L. 5.000.000 ma non L. 25.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.150 se il valore suddetto supera L. 25.000.000 ma non L. 100.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 se il valore suddetto supera L. 100.000.000 ma non L. 500.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 se il valore suddetto supera L. 500.000.000. . . . . . L. 10.000 per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per navi: di stazza netta fino a 1.000 tonnellate. . . . . . . . L. 600 di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate. . . . . L. 10.000 per ogni altra dichiarazione, nonchè per ogni altra istanza o ricorso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 350 Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f), g) del predetto art. 20 il valore delle marche è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in esse comprese. Contributo personale annuo . . . . . . . . . . . . . . L. 360.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1978 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1978 Registro n. 33 Finanze, foglio n. 385.

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