Quali sono le modifiche apportate dal DPR 560/1950 alla tariffa dei diritti di quotazione dei titoli in borsa presso la Camera di commercio di Roma?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 560/1950 modifica i diritti di quotazione dei titoli in borsa applicati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con effetto dal 1° luglio 1950. La normativa introduce una nuova struttura tariffaria composta da un diritto fisso annuo di 3.000 lire e da diritti proporzionali calcolati per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale, con aliquote decrescenti al crescere dell'importo (100 lire per i primi 10 miliardi, 50 lire da 10 a 15 miliardi, 25 lire oltre 15 miliardi). Questa modifica rappresenta una riduzione complessiva dei diritti rispetto alla tariffa precedente, come proposto dalla Giunta della Camera di commercio romana nella deliberazione del 9 dicembre 1949. Il decreto si inserisce in una serie di variazioni normative che avevano interessato la materia sin dal 1928, adattando periodicamente le tariffe alle esigenze economiche del mercato borsistico romano.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 560
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 560/1950
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 560
## Modificazione della tariffa dei diritti di quotazione dei titoli in
borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di
Roma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 850 , col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia, ora Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma; Visti i regi decreti 12 marzo 1931, n. 281 , 28 gennaio 1932, n. 58 e 29 marzo 1934, n. 47; il decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, e il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152 , con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 9 dicembre 1949, n. 975 , della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte alcune riduzioni dei diritti di quotazione dei titoli; Visto l' art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011 , col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Con decorrenza dal 1 luglio 1950 i diritti di quotazione, di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1948, n. 152 , sono modificati come appresso: 1) Diritto fisso annuo.............................. L. 3000 2) Diritto proporzionale per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale: - per i primi 10 miliardi......................... " 100 - oltre 10 miliardi e fino a 15 miliardi.......... " 50 - oltre 15 miliardi............................... " 25 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1950 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 1. - CONSOLI
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Il DPR 560/1950 disciplina i diritti di quotazione in borsa e le tariffe amministrative applicate dalla Camera di commercio di Roma. La normativa è rilevante per società quotate, intermediari finanziari e professionisti che operano nel mercato dei capitali, in quanto incide sui costi di quotazione e sulla struttura tariffaria delle camere di commercio. Commercialisti e consulenti aziendali consultano questo decreto per comprendere gli oneri amministrativi legati alla quotazione di titoli e alla gestione dei rapporti con gli organi camerali.
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