Quale aliquota contributiva devono versare le aziende editoriali alla gestione degli assegni familiari dell'INPGI a partire dal 1978?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 565/1978 modifica l'aliquota contributiva che le aziende editoriali devono versare all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) per la gestione degli assegni familiari. La norma si applica a tutte le aziende editoriali, incluse le cooperative editoriali iscritte nei registri prefettizi, e stabilisce che l'aliquota contributiva è fissata all'1,80% della retribuzione lorda dei giornalisti. Questa modifica entra in vigore a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1978, rappresentando un adeguamento alle effettive esigenze finanziarie della gestione previdenziale. La base di calcolo della retribuzione lorda segue i criteri stabiliti dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, garantendo uniformità nel computo dei contributi dovuti.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1978, n. 565
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 565/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1978, n. 565
## Modificazione all'aliquota contributiva dovuta dalle aziende
editoriali alla gestione assegni familiari dell'istituto nazionale
previdenza giornalisti italiani.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564 , sulla previdenza e assistenza dei giornalisti; Visto l'art. 3 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953; Visto l' art. 20, terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 ; Visto l' art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ; Ritenuta la necessità di modificare l'aliquota del contributo dovuto alla gestione degli assegni familiari dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalle aziende editoriali, ivi comprese le cooperative editoriali iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modifiche ed integrazioni, onde rapportarla alle effettive esigenze finanziarie della gestione stessa; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1978, l'aliquota del contributo, dovuto alla gestione degli assegni familiari dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalle aziende editoriali, ivi comprese le cooperative editoriali iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modifiche ed integrazioni, è determinata nella misura dell'1,80 per cento della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1978 LEONE SCOTTI - MORLINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1978 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 57
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Il DPR 565/1978 è il riferimento normativo per le aziende editoriali che devono calcolare i contributi INPGI per gli assegni familiari, applicando l'aliquota contributiva all'1,80% sulla retribuzione lorda secondo le disposizioni sulla previdenza dei giornalisti. Commercialisti e responsabili del personale nelle case editrici lo consultano per determinare correttamente i versamenti previdenziali, le cooperative editoriali e gli obblighi di versamento presso la gestione assegni familiari dell'istituto di previdenza.
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