Quali sono le condizioni e i limiti per l'importazione di bovini di razze specifiche da Paesi extra-comunitari secondo il DPR 681/1968?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto stabilisce un regime daziario agevolato per l'importazione di bovini di razza pura (Schwyz, Simmental e Friburgo) destinati alla riproduzione, esclusi quelli da macello. L'agevolazione consiste nell'applicazione di un dazio ridotto del 4% sul valore, anziché quello ordinario, ed è limitata a un contingente massimo di 5.000 capi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968. La norma riguarda gli importatori di bestiame da Paesi esterni alle Comunità europee e rappresenta una misura di protezione dell'allevamento nazionale, consentendo comunque l'accesso a razze pregiate a condizioni controllate. Per beneficiare della riduzione tariffaria, gli animali devono essere accompagnati da certificati di ascendenza (per i tori) o da certificati di ascendenza o di iscrizione al libro genealogico (per vacche e giovenche), attestanti la purezza della razza. Un aspetto rilevante è il vincolo secondo cui il dazio applicato non può comunque essere inferiore a quello praticato per il bestiame importato dagli altri Stati membri della CEE, garantendo parità di trattamento all'interno della Comunità.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 681
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 681/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 681
## Modificazione al regime daziario di alcuni prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al trattato che istituisca la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: trattato che istituisca la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati: convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151 ; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentita la commissione parlamentare di cui all' art. 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Dal 1 gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, peritori, vacche e giovenche delle razze di Schwyz, di Simmental e di Friburgo, esclusi quelli da macello, della voce di tariffa n. ex 02.01-A-11, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente di n. 5000 capi, si applica il dazio del 4% sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Per essere ammessi al beneficio di cui al comma precedente, gli animali delle razze indicate nello stesso comma devono essere scortati dai seguenti certificati: i tori, dal certificato di ascendenza; le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico attestante la purezza della razza. Il dazio applicabile agli animali nell'ambito di detto contingente tariffario non può, in alcun caso, essere inferiore a quello applicato al bestiame in questione importato dagli altri Stati membri delle Comunità europee, scortato dai certificati prescritti.
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Il DPR 681/1968 disciplina il regime daziario contingentato per bovini di razza pura, applicando tariffe doganali agevolate su importazioni da Paesi extra-comunitari nel quadro della politica commerciale della CEE. Operatori nel settore zootecnico e commercialisti che assistono importatori di bestiame consultano questa norma per comprendere contingenti tariffari, certificazioni di razza e obblighi documentali relativi al dazio doganale d'importazione.
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