Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 718/1968

Apertura di contingenti tariffari, in esenzione da dazio o a dazio ridotto, per l'importazione di alcuni prodotti che interessano particolari attivita' economiche nazionali.

Pubblicato: 17/06/1968 In vigore dal: 30/04/1968 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e i limiti per l'importazione di melassi di canna a dazio ridotto secondo il DPR 718/1968?

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Il decreto stabilisce un contingente tariffario temporaneo per l'importazione di melassi di canna a basso contenuto di saccarosio (meno del 63% in estratto secco), destinati alla produzione di surrogati del caffè. La misura si applica nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1968 e riguarda i prodotti provenienti da paesi esterni alle Comunità europee, classificati nella voce tariffaria 17.03-B-11. Il dazio applicabile è ridotto al 2,70% sul valore, entro un limite massimo di 1.200 tonnellate di merce importata. Tuttavia, il decreto contiene una clausola di salvaguardia importante: il dazio ridotto non può mai essere inferiore a quello applicato ai medesimi prodotti importati dagli Stati membri della CEE, dai paesi africani e malgascio, e dai territori associati, quando questi ultimi beneficiano del regime preferenziale. Questa norma riflette gli obblighi comunitari dell'Italia e mira a proteggere la parità competitiva tra fornitori preferenziali e paesi terzi.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 718

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 718/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 718 ## Apertura di contingenti tariffari, in esenzione da dazio o a dazio ridotto, per l'importazione di alcuni prodotti che interessano particolari attivita' economiche nazionali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151 ; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentita la commissione parlamentare di cui all' art. 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Dal 1 aprile al 30 giugno 1968, per i melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione di surrogati del caffè, della voce di tariffa n. 17.03-B-11, in provenienza da paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario di 1200 tonnellate, si applica il dazio del 2,70% sul valore subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti del contingente tariffario di cui al comma precedente non può essere, in nessun caso, inferiore al dazio applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri (ivi compresi i dipartimenti francesi d'oltremare), dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea, quando sono soddisfatte le condizioni richieste per la concessione a tali prodotti del regime preferenziale previsto.

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