Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 787/1977

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana ed ai relativi allegati.

Pubblicato: 31/10/1977 In vigore dal: 06/09/1977 Documento ufficiale

Quali contingenti tariffari in esenzione da dazio introduce il DPR 787/1977 per l'importazione di vergella destinata all'industria dei pneumatici?

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Il DPR 787/1977 modifica la tariffa dei dazi doganali d'importazione italiana in attuazione delle decisioni comunitarie europee, introducendo contingenti tariffari speciali in esenzione da dazio. La norma si applica all'importazione di vergella (o bordione) di acciaio destinata specificamente all'industria dei pneumatici, riguardando gli importatori e i produttori di pneumatici che beneficiano di questo regime preferenziale. In pratica, il decreto stabilisce tre periodi distinti con volumi differenti: 6.500 tonnellate dal 1° gennaio al 30 giugno 1976, 6.500 tonnellate dal 1° luglio al 31 dicembre 1976, e 7.500 tonnellate dal 1° gennaio al 30 giugno 1977, durante i quali la vergella può essere importata senza il pagamento dei dazi doganali ordinari. La vergella ammessa deve rispondere a specifiche caratteristiche tecniche: acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, con diametro compreso tra 4,5 e 6 millimetri e tenore di carbonio tra lo 0,62% e lo 0,74%. Questo regime rappresenta un'agevolazione temporanea per supportare il settore industriale dei pneumatici nel contesto dell'integrazione europea.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. 787

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 787/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. 787 ## Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana ed ai relativi allegati. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766 ; Visti i trattati che istituiscono la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea, approvati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ; Visto il trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, approvato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437 ; Visto il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, della Repubblica di Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, approvato e reso esecutivo con legge 21 dicembre 1972, n. 826 ; Viste le decisioni n. 76/1/CECA del 5 dicembre 1975 , n. 76/611/CECA del 1 luglio 1976 , n. 77/17/CECA del 16 dicembre 1976 , relative alla concessione di uno speciale regime daziario per taluni prodotti siderurgici, emanate dalla commissione delle Comunità europee in conformità degli accordi rispettivamente stipulati in data 17 novembre 1975, 17 giugno 1976, 29 novembre 1976, dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti nell'ambito del consiglio; Viste le decisioni n. 75/694/CECA e n. 75/695/CECA del 17 novembre 1975 ; n. 76/908/CECA e n. 76/909/CECA del 13 dicembre 1976 , relative alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari di Paesi in via di sviluppo, adottate dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA riunirli in sede di consiglio; Vista la decisione 76/564/CECA del 29 giugno 1976 , relativa alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari della Repubblica di Tunisia, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di consiglio; Vista la decisione 76/565/CECA del 29 giugno 1976 , relativa alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari della Repubblica democratica e popolare d'Algeria, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di consiglio; Vista la decisione 76/566/CECA del 29 giugno 1976 , relativa alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari del Regno del Marocco, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di consiglio; Viste le decisioni 76/567/CECA del 29 giugno 1976 e n. 77/81/CECA del 18 gennaio 1977 , relative alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari dello Stato d'Israele, adottate dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di consiglio; Vista la decisione 76/542/CECA del 16 giugno 1976 , relativa alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari della Repubblica del Portogallo, adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di consiglio; Viste le decisioni 76/250/CECA del 23 febbraio 1976 , 76/570/CECA del 20 gennaio 1976 , relative alla concessione di preferenze tariffarie per prodotti originari dei Paesi e Territori d'oltremare, adottate dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA nella sua composizione originaria, riuniti in sede di consiglio; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la tariffa doganale comune delle Comunità europee, approvata con regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 950/68/CEE del 28 giugno 1968, e successive modificazioni; Vista la legge 14 dicembre 1976, n. 847 , con la quale è stata ulteriormente prorogata la delega al Governo ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali d'importazione, conferita con l' art. 3 della legge 10 febbraio 1965, n. 13 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 4 della predetta legge 1 febbraio 1965, n. 13 , e successive modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Nell'allegato B alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti contingenti tariffari in esenzione da dazio, da valere per i periodi indicati a fianco di ciascun contingente: ------------------------------------------------------------------- | Volume | Denominazione delle merci| del | Validità e voce della | contingente | tariffa doganale | in tonnellate | | | --------------------------|---------------|------------------------ Vergella o bordione | | speciale destinata | 6.500 | dal 1° gennaio 1976 all'industria dei | | al 30 giugno 1976 pneumatici (vergella o | | bordione di acciaio fino | | al carbonio, semplicemente| 6.500 | dal 1° luglio 1976 laminata a caldo, di | | al 31 dicembre 1976 diametro compreso tre | | mm 4,5 e mm 6 e con tenore| | di carbonio compreso tra | 7.500 | dal 1° gennaio 1977 0.62 % e 0,74 %) (v.d. | | al 30 giugno 1977 ex 73.15-A-V-b-1) | |

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