Quali modifiche apporta il DPR 811/1950 alla tariffa dei diritti di Borsa della Camera di commercio di Napoli?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 811/1950 modifica le modalità di calcolo dei diritti dovuti per la quotazione ufficiale dei titoli presso la Borsa valori di Napoli, disciplinando l'impegno di quotazione annuale. La norma si applica alle società e agli enti che richiedono l'iscrizione dei propri titoli nel listino ufficiale della Borsa di Napoli e riguarda direttamente la Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli, che gestisce questi diritti. In pratica, il decreto stabilisce che l'impegno di quotazione decorre dal 1° gennaio di ogni anno, ma introduce una riduzione tariffaria importante: se l'iscrizione del titolo avviene nel primo semestre dell'anno, i diritti si calcolano per l'intero anno; se invece l'iscrizione avviene nel secondo semestre, i diritti dovuti vengono ridotti della metà. Questo meccanismo rappresenta un aspetto rilevante per le aziende che intendono quotarsi in Borsa, poiché consente un risparmio significativo sulle commissioni amministrative qualora la quotazione avvenga nella seconda metà dell'anno.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 811
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 811/1950
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 811
## Modificazione della tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla
Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 1 maggio 1925, n. 707 , col quale venne approvata la tariffa dei diritti, per la quotazione dei titoli presso la Borsa valori di Napoli, spettanti alla Camera di commercio, industria, e agricoltura di detta città; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 205 , col quale, fra l'altro, vennero apportate variazioni alla tariffa predetta; Vista la deliberazione in data 28 luglio 1950 della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale è stata proposta una ulteriore modifica alla tariffa per la quotazione ufficiale dei titoli; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 205 , è sostituito dal seguente: L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. L'anno in corso si computa per intero quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel primo semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel secondo semestre i diritti da corrispondersi sono ridotti a metà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 settembre 1950 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1950 Atti dei Governo, registro n. 36, foglio n. 6. - CARLOMAGNO
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Il DPR 811/1950 disciplina i diritti di Borsa e le tariffe amministrative presso la Camera di commercio di Napoli, con particolare riferimento alla quotazione ufficiale dei titoli e agli impegni annuali di quotazione. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per pianificare i costi di quotazione in Borsa, le scadenze amministrative e l'ottimizzazione dei diritti dovuti in base al semestre di iscrizione nel listino ufficiale.
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