Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 851/1978
Variazione della tabella delle retribuzioni medie mensili valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per gli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
Cosa stabilisce il DPR 851/1978 in merito alle retribuzioni dei marittimi iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 851/1978 aggiorna la tabella delle retribuzioni medie mensili utilizzata per calcolare i contributi previdenziali e le prestazioni pensionistiche dei lavoratori marittimi iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito dei nuovi contratti collettivi di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali del settore, che hanno determinato mutamenti sostanziali nel trattamento retributivo. Il decreto entra in vigore dal primo giorno dell'anno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la nuova tabella allegata diviene parte integrante del decreto stesso. La norma si applica esclusivamente ai fini della determinazione dei contributi e della misura della pensione per gli iscritti alla gestione marittima, garantendo che il calcolo previdenziale rispecchi l'effettiva situazione retributiva del settore marittimo aggiornata ai nuovi standard contrattuali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1978, n. 851
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 851/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1978, n. 851
## Variazione della tabella delle retribuzioni medie mensili valevoli ai
fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per gli iscritti
alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza
marinara, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 7 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , in base al quale la tabella delle retribuzioni medie mensili, da prendersi a base per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara è variata in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione retributiva del settore; Considerato che i nuovi contratti collettivi di lavoro dei marittimi, di recente stipulati fra le organizzazioni sindacali del settore, hanno determinato mutamenti sostanziali nel trattamento retributivo dei lavoratori in questione; Vista la tabella delle retribuzioni medie mensili, allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , nonchè le successive variazioni apportate alla tabella medesima in forza dell'art. 15, decimo comma, della stessa legge; Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1973 e 22 luglio 1975, con i quali, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 27 sopra indicata, i porti di Gela, Sarroch e Lipari sono stati aggiunti, rispettivamente, al primo e al secondo gruppo dei porti indicati al punto P della tabella allegata alla legge medesima; Visti, altresì, il decreto presidenziale 3 giugno 1970, n. 481 , il decreto presidenziale 13 dicembre 1975, n. 895 , il decreto presidenziale 20 gennaio 1975, n. 117 , nonchè il decreto presidenziale 9 dicembre 1975, n. 894 , con i quali sono state, rispettivamente, estinte le corporazioni dei piloti dei porti di Carloforte, Rio Marina, Portici e Torre Annunziata; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria; Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Con decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli effetti del calcolo dei contributi e della determinazione della misura della pensione per gli iscritti alla gestione marittima della Cassa nazionale per la previdenza marinara si applica la tabella delle retribuzioni medie mensili allegata al decreto medesimo, del quale è parte integrante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1978 PERTINI SCOTTI - COLOMBO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1978 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 67
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Il DPR 851/1978 è il riferimento normativo per l'aggiornamento delle retribuzioni medie mensili nel settore marittimo, disciplinando il calcolo dei contributi previdenziali e delle prestazioni pensionistiche secondo quanto previsto dalla legge 22 febbraio 1973, n. 27. Consulenti previdenziali e gestori della Cassa nazionale per la previdenza marinara lo consultano per determinare le basi imponibili contributive, le aliquote di versamento e la misura delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori marittimi.
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