Decreto del Presidente della Repubblica
Redditi Persone
Decreto del Presidente della Repubblica 856/1981
Integrazione dell'art. 50, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Quali deduzioni forfettarie sono previste dal DPR 856/1981 per i redditi da lavoro autonomo e da capitale?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 856/1981 modifica l'articolo 50 del DPR 597/1973 introducendo un sistema di deduzioni forfettarie per i redditi delle persone fisiche. Per i redditi da lavoro autonomo (lettera a dell'art. 49), è prevista una deduzione forfettaria del 10% delle spese, con esclusione delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio sostenute fuori dal comune di domicilio fiscale. Per i redditi da capitale e da partecipazione (lettera b), la deduzione forfettaria è del 30%, ma questa non si applica ai redditi derivanti da diritti acquisiti per successione o donazione. Il decreto stabilisce che i redditi sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma, incluse le partecipazioni agli utili. Questa normativa semplifica il calcolo del reddito imponibile per i professionisti autonomi e i percettori di redditi da capitale, eliminando la necessità di documentare tutte le spese ordinarie, sebbene le spese di trasferta rimangono deducibili se documentate.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1981, n. 856
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 856/1981
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1981, n. 856
## Integrazione dell'art. 50, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972 n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Visto l' art. 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146 ; Vista la legge 1 dicembre 1981, n. 692 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1 Il quarto comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I redditi indicati nel terzo comma, lettera a), dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, con esclusione, relativamente alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale, delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di vitto e alloggio, ridotto del dieci per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese. I redditi indicati nel predetto comma, lettere b) e c), dello stesso art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 856/1981 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 856/1981 è fondamentale per commercialisti e consulenti fiscali che gestiscono redditi da lavoro autonomo, redditi da capitale e partecipazione agli utili, in quanto disciplina le deduzioni forfettarie e la tassazione dell'IRPEF. La normativa è strettamente collegata al DPR 597/1973 (Testo Unico delle imposte sui redditi) e riguarda la determinazione della base imponibile, le spese deducibili e il trattamento fiscale differenziato tra redditi ordinari e redditi da successione o donazione.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.