Decreto del Presidente della Repubblica Redditi Persone

Decreto del Presidente della Repubblica 856/1981

Integrazione dell'art. 50, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Pubblicato: 21/01/1982 In vigore dal: 22/12/1981 Documento ufficiale

Quali deduzioni forfettarie sono previste dal DPR 856/1981 per i redditi da lavoro autonomo e da capitale?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 856/1981 modifica l'articolo 50 del DPR 597/1973 introducendo un sistema di deduzioni forfettarie per i redditi delle persone fisiche. Per i redditi da lavoro autonomo (lettera a dell'art. 49), è prevista una deduzione forfettaria del 10% delle spese, con esclusione delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio sostenute fuori dal comune di domicilio fiscale. Per i redditi da capitale e da partecipazione (lettera b), la deduzione forfettaria è del 30%, ma questa non si applica ai redditi derivanti da diritti acquisiti per successione o donazione. Il decreto stabilisce che i redditi sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma, incluse le partecipazioni agli utili. Questa normativa semplifica il calcolo del reddito imponibile per i professionisti autonomi e i percettori di redditi da capitale, eliminando la necessità di documentare tutte le spese ordinarie, sebbene le spese di trasferta rimangono deducibili se documentate.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1981, n. 856

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 856/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1981, n. 856 ## Integrazione dell'art. 50, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972 n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Visto l' art. 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146 ; Vista la legge 1 dicembre 1981, n. 692 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1 Il quarto comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I redditi indicati nel terzo comma, lettera a), dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, con esclusione, relativamente alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale, delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di vitto e alloggio, ridotto del dieci per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese. I redditi indicati nel predetto comma, lettere b) e c), dello stesso art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del trenta per cento per quelli indicati alla lettera b) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera b) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 856/1981 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DPR 856/1981 è fondamentale per commercialisti e consulenti fiscali che gestiscono redditi da lavoro autonomo, redditi da capitale e partecipazione agli utili, in quanto disciplina le deduzioni forfettarie e la tassazione dell'IRPEF. La normativa è strettamente collegata al DPR 597/1973 (Testo Unico delle imposte sui redditi) e riguarda la determinazione della base imponibile, le spese deducibili e il trattamento fiscale differenziato tra redditi ordinari e redditi da successione o donazione.

Normative correlate

Risoluzione AdE 84/2025
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell…
Interpello AdE 9882828/2014
Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipen…
Interpello AdE 917/2014
Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di…
Interpello AdE 147/2015
Regime speciale per i lavoratori impatriati – successivo trasferimento della re…
Interpello AdE 203/2009
Stipula del contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagiona…
Interpello AdE 50/2017
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest
Interpello AdE 190/2014
Regime forfetario – art. 1, commi da 54 a 89, della l. n. 190 del 2014 – compen…
Circolare 199/2025
Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, …

Altre normative del 1981

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato, in… Decreto del Presidente della Repubblica 1172 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato, in… Decreto del Presidente della Repubblica 1171 Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero, in Alghero. Decreto del Presidente della Repubblica 1170 Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizz… Decreto del Presidente della Repubblica 1169 Istituzione di cinque sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli isti… Decreto del Presidente della Repubblica 1168 Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizz… Decreto del Presidente della Repubblica 1167 Cambiamento della sede del secondo istituto tecnico industriale di Treviso. Decreto del Presidente della Repubblica 1166 Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario di magistero di Catania. Decreto del Presidente della Repubblica 1165

Altri Decreto del Presidente della Repubblica

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica relativame… 82/2026 Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazi… 73/2026 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30… 41/2026 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 set… 20/2026 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010… 12/2026 Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirige… 204/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →