Decreto del Presidente della Repubblica
Internazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 880/1950
Modalita' di rimborso da parte del Governo italiano dei fondi liquidi gia' sequestrati in Egitto, in esecuzione degli accordi assunti con l'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946.
Quali sono le modalità di rimborso dei fondi liquidi sequestrati in Egitto secondo il DPR 880/1950?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 880/1950 disciplina il rimborso da parte dello Stato italiano dei fondi liquidi che il Governo egiziano aveva prelevato dai beni di cittadini italiani durante il periodo di sequestro. Questo decreto si applica specificamente ai cittadini italiani che avevano beni in Egitto e che hanno subito prelievi di somme liquide durante la gestione del sequestro stesso. Il rimborso viene effettuato dal Tesoro italiano agli aventi diritto secondo le modalità e le percentuali stabilite dall'articolo 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, già approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512. L'importo del rimborso è limitato dai parametri indicati nell'articolo 6 del presente decreto e tiene conto degli impegni assunti attraverso lo scambio di note del 25 settembre 1947 tra i due Governi. In pratica, i cittadini italiani danneggiati potevano presentare rivendicazioni al Tesoro italiano per ottenere il recupero delle somme sottratte, secondo le procedure e i limiti stabiliti dalla normativa internazionale bilaterale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 880
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 880/1950
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 880
## Modalita' di rimborso da parte del Governo italiano dei fondi liquidi
gia' sequestrati in Egitto, in esecuzione degli accordi assunti con
l'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 16 maggio 1947, n. 512 , che ha approvato e reso esecutivo in Italia l'Accordo italo-egiziano firmato a Parigi il 10 settembre 1946; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 227 , che approva e rende esecutive in Italia le note scambiate fra i Governi d'Italia e d'Egitto per le modalità di esecuzione dell'Accordo stesso; Visti gli articoli 81 e 87 della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 21 agosto 1949, n. 610 , concernente le norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano firmato a Parigi il 10 settembre 1946; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri; Decreta: Art. 1 I prelevamenti di somme liquide effettuati dal Governo egiziano sui beni di pertinenza di cittadini italiani durante la gestione di sequestro dei beni stessi verranno rimborsati dal Tesoro italiano agli aventi diritto nella misura indicata dall'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con la legge 16 maggio 1947, n. 512 , e dai successivi impegni assunti con lo scambio di note del 25 settembre 1947, tra il Governo italiano ed il Governo egiziano, approvato con decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 227 , nonchè nei limiti di cui all'art. 6 del presente decreto.
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