Quali sono le modificazioni al regime daziario per i prodotti importati dalla Turchia secondo il DPR 889/1968?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto stabilisce agevolazioni tariffarie per l'importazione di determinati prodotti ittici originari della Turchia, in attuazione degli accordi di associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia. Si applica specificamente agli sgombri freschi, refrigerati o congelati e ad altri pesci di mare (escluse le alici), importati entro contingenti tariffari annuali predefiniti. Il regime prevede l'applicazione di un dazio doganale ridotto alla metà rispetto al dazio della tariffa doganale comune vigente alla data dell'importazione, con contingenti rispettivamente di 50 tonnellate per gli sgombri e 370 tonnellate per gli altri pesci. Per il periodo fino al 31 dicembre 1968, i contingenti sono aumentati di un dodicesimo per tenere conto della data di entrata in vigore del decreto. Questo regime rimane applicabile fino all'entrata in vigore della politica comune della pesca nelle Comunità europee, rappresentando una misura transitoria di integrazione commerciale con la Turchia nel settore ittico.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 889
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 889/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 889
## Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e dà esecuzione agli accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 ed agli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia; Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959 , che ratifica e dà esecuzione agli accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 ed agli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni; Visto il protocollo n. 15, punto 3, allegato all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, relativo alle importazioni di tabacchi greggi e di cascami di tabacco (voce n. 24.01 della nomenclatura di Bruxelles); Vista la decisione del Consiglio di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia n. 1/67, relativa all'applicazione dell'art. 6 del protocollo n. 1 allegato all'accordo di Ankara; Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee dell'8 dicembre 1967, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri di talune disposizioni della decisione del Consiglio di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, relativa all'applicazione dell'art. 6 del protocollo n. 1 allegato all'accordo di Ankara; Visto il regolamento n. 973/67/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1967 , relativo all'applicazione, nella Comunità, di talune disposizioni della decisione del Consiglio di associazione tra la CEE e la Turchia, relativa alla applicazione dell'art. 6 del protocollo n. 1 allegato all'accordo di Ankara; Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1967, relativa all'apertura e alla ripartizione del contingente tariffario comunitario per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco della voce n. 24.01 della tariffa doganale comune, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese; Vista la nota del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1967, relativa alla globalizzazione dei contingenti tariffari per le uve secche, fichi secchi e nocciole, in provenienza dalla Turchia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 All'importazione dei sottoindicati prodotti, originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, nei limiti del contingente tariffario a fianco di ciascuno indicato, valido dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, si applica un dazio doganale pari alla metà del dazio della tariffa doganale comune in vigore, per gli stessi prodotti, alla data della importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: NUMERO DELLA TARIFFA DENOMINAZIONE DELLE MERCI CONTINGENTE Tonnellate ex 03.01-B-I-a Sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi 50 ex 03.01-B-I-c Altri pesci di mare (escluse le alici) freschi,refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi 370 I contingenti di cui al comma precedente, per il periodo fino al 31 dicembre 1968, sono aumentati di un dodicesimo. Il regime previsto da questo articolo è applicabile sino a quando non sarà entrata in vigore nelle Comunità europee la politica comune della pesca.
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Il DPR 889/1968 disciplina i contingenti tariffari, i dazi doganali ridotti e le agevolazioni commerciali per i prodotti turchi, operando nel contesto degli accordi di associazione CEE-Turchia e della tariffa doganale comune. Importatori, spedizionieri e operatori del settore ittico consultano questa normativa per comprendere le riduzioni tariffarie, i limiti quantitativi di importazione e le condizioni di applicazione delle aliquote preferenziali. Il decreto rappresenta un precedente storico di integrazione tariffaria europea e di gestione dei contingenti commerciali bilaterali.
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