Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 897/1978

Modificazioni alle aliquote dei contributi dovuti alle contabilita' separate della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e dalle aziende esercenti la attivita' di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

Pubblicato: 20/01/1979 In vigore dal: 14/09/1978 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il DPR 897/1978 alle aliquote contributive per la Cassa integrazione guadagni nel settore edile?

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Il DPR 897/1978 modifica le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni, a decorrere dal 1° gennaio 1978. La norma si applica alle imprese industriali e artigiane del settore edile e affini, nonché alle aziende che esercitano attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei. Il decreto eleva le aliquote contributive rispettivamente al 4% e al 2,80% della retribuzione lorda imponibile, in sostituzione delle precedenti aliquote previste dalla legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1058. Questa modifica è stata resa obbligatoria dal fatto che il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1975 aveva registrato una differenza superiore al 10% tra entrate e uscite delle contabilità separate della gestione speciale. Per i datori di lavoro nel settore edile, ciò comporta un aumento degli oneri contributivi da versare mensilmente in busta paga, con riflessi diretti sui costi del personale e sulla gestione amministrativa della retribuzione.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1978, n. 897

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 897/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1978, n. 897 ## Modificazioni alle aliquote dei contributi dovuti alle contabilita' separate della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e dalle aziende esercenti la attivita' di escavazione e lavorazione di materiali lapidei. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 14 ; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1058 ; Visto l' art. 8, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427 , concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini; Considerato che il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio finanziario 1975, ha registrato, tra le entrate e le uscite delle contabilità separate dalla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni, distintamente considerate, una differenza superiore al 10 per cento; Rilevato che si sono verificati i presupposti che rendono obbligatoria la modifica delle aliquote dei contributi dovuti alle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia della Cassa, integrazione guadagni dalle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei; Sentita la commissione centrale di cui all' art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 , ed all' art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058 ; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall' art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall' art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058 , sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1978 PERTINI SCOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1979 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 68

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