Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 897/1978
Modificazioni alle aliquote dei contributi dovuti alle contabilita' separate della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e dalle aziende esercenti la attivita' di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1978, n. 897
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 897/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1978, n. 897
## Modificazioni alle aliquote dei contributi dovuti alle contabilita'
separate della gestione speciale dell'edilizia della Cassa
integrazione guadagni dalle imprese industriali e artigiane
dell'edilizia e affini e dalle aziende esercenti la attivita' di
escavazione e lavorazione di materiali lapidei.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 14 ; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1058 ; Visto l' art. 8, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427 , concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini; Considerato che il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio finanziario 1975, ha registrato, tra le entrate e le uscite delle contabilità separate dalla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni, distintamente considerate, una differenza superiore al 10 per cento; Rilevato che si sono verificati i presupposti che rendono obbligatoria la modifica delle aliquote dei contributi dovuti alle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia della Cassa, integrazione guadagni dalle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei; Sentita la commissione centrale di cui all' art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 , ed all' art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058 ; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall' art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall' art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058 , sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1978 PERTINI SCOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1979 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 68
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 897/1978 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.