Quali sono le aliquote di contributo alla Cassa integrazione guadagni stabilite dal DPR 898/1978 per le imprese industriali?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 898/1978 modifica le aliquote dei contributi che le imprese industriali devono versare alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni. La norma si applica a tutte le imprese industriali ed entra in vigore dal 1° gennaio 1978. Il decreto stabilisce un'aliquota generale dell'1,30% della retribuzione calcolata secondo i criteri della legge 153/1969, mentre per le piccole imprese con fino a 50 dipendenti è prevista un'aliquota ridotta dell'1%. Questa modifica è stata resa necessaria dal fatto che il bilancio consuntivo 1975 della Cassa integrazione aveva registrato una differenza tra entrate e uscite superiore al 10%, rendendo obbligatoria la revisione delle aliquote secondo quanto previsto dalla legge 164/1975.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1978, n. 898
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 898/1978
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1978, n. 898
## Modificazioni alle aliquote del contributo dovuto alla gestione
ordinaria della Cassa integrazione guadagni dalle imprese
industriali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12, punto 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164 , concernente provvedimenti per la garanzia del salario; Considerato che il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1975 della gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni ha registrato, tra le entrate e le uscite, una differenza superiore al 10 per cento; Rilevato che si sono verificati i presupposti che rendono obbligatoria la modifica delle aliquote del contributo dovuto alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali; Sentito il comitato speciale di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9, novembre 1945, n. 788; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico A decorrere dal 1 gennaio 1978, l'aliquota del contributo dovuto alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali è determinata nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione calcolata ai sensi dell' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . Per le imprese industriali fino a 50 dipendenti l'aliquota del contributo è determinata nella misura dell'uno per cento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1978 PERTINI SCOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1979 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 69
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Il DPR 898/1978 è il riferimento normativo per le aliquote di contribuzione alla Cassa integrazione guadagni, istituto fondamentale di previdenza sociale per i lavoratori industriali. Commercialisti e responsabili del personale lo consultano per il calcolo dei contributi dovuti dalle imprese, con particolare attenzione alla distinzione tra imprese di grandi dimensioni e piccole imprese fino a 50 dipendenti, nonché per la corretta applicazione della base imponibile secondo la legge 153/1969.
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