Quali sono i diritti di accesso alla Borsa valori di Palermo stabiliti dal DPR 900/1950 e a chi si applicano?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 900/1950 disciplina la tariffa dei diritti di borsa dovuti per l'accesso ai recinti riservati della Borsa valori di Palermo, calcolati su base annuale. Si applica a tutti gli operatori autorizzati a operare nella borsa palermitana, includendo agenti di cambio, rappresentanti, impiegati, banchieri, istituti di credito e altre figure professionali del settore finanziario. Il decreto stabilisce una struttura tariffaria differenziata in base alla categoria professionale e al ruolo ricoperto: gli agenti di cambio pagano 6.000 lire annue (la tariffa più alta per questa categoria), mentre i rappresentanti di istituti di credito nel recinto delle banche pagano 15.000 lire e gli osservatori di istituti di credito autorizzati pagano 25.000 lire. La normativa prevede anche tariffe ridotte per figure subordinate, come i fattorini (1.000-2.000 lire) e gli impiegati (1.000-5.000 lire a seconda della posizione). Questo sistema tariffario rappresenta una fonte di finanziamento per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo e regola l'accesso ordinato e controllato ai mercati borsistici.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1950, n. 900
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 900/1950
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1950, n. 900
## Tariffa del diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio,
industria e agricoltura di Palermo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione in data 12 agosto 1950, n. 67 , della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo, con la quale è stata proposta la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso ai recinti della Borsa valori di detta città; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Per l'accesso ai recinti riservati della Borsa valori di Palermo sono dovuti i seguenti diritti in ragione di anno: 1) agenti di cambio (compreso uso tavoli).... annue L. 6.000 2) rappresentanti di agenti di cambio: per il primo rappresentante annue......... " L. 3.000 per i successivi.......................... " " 5.000 3) impiegati di agenti di cambio: per il primo impiegato.................... " " 1.000 per i successivi.......................... " " 2.000 4) fattorini di agenti di cambio............. " " 1.000 5) rappresentanti di istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri......... " " 15.000 6) impiegati di banche....................... " " 5.000 7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remissori................................ " " 9.000 8) fattorini in divisa....................... " " 2.000 9) osservatori di istituti di credito auto- rizzati, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815 , ad accedere nel recinto delle grida......... " " 25.000
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Il DPR 900/1950 è il riferimento normativo per i diritti di borsa, le tariffe di accesso ai recinti della Borsa valori e le competenze della Camera di commercio in materia di quotazione ufficiale dei titoli. Professionisti del settore finanziario e consulenti aziendali lo consultano per comprendere gli obblighi tariffari degli agenti di cambio, dei banchieri, degli istituti di credito e delle altre categorie autorizzate ad operare nei mercati borsistici.
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