Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 927/1971
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, concernente norme di attuazione della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.
Quali modifiche apporta il DPR 927/1971 alle aliquote dell'imposta di consumo sul sale contenuto nei prodotti alimentari salati?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 927/1971 modifica le aliquote dell'imposta di consumo sul sale previste dal precedente DPR 601/1967, riducendole in seguito alla diminuzione dell'imposta di consumo sul sale disposta dal decreto-legge 22 gennaio 1971. La normativa si applica a tutti i prodotti alimentari contenenti sale soggetti a monopolio dello Stato, inclusi carni salate, pesci salati, formaggi, burro salato, estratti di carne e vegetali, brodi condensati e minestre preparate. Le nuove aliquote fissate sono di L. 33,30 al chilogrammo per la maggior parte dei prodotti (carni salate, formaggi, burro salato, ricotta salata) e di L. 3,33 al chilogrammo per i pesci salati. La normativa riguarda sia i produttori nazionali che gli importatori di questi prodotti, i quali devono versare l'imposta in base al tenore salino effettivo del prodotto, determinato secondo i criteri tecnici stabiliti dalla normativa precedente.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 927
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 927/1971
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 927
## Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1967, n. 601, concernente norme di attuazione della legge 17 luglio
1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825 ; Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601 ; Atteso che la tabella allegato F, annessa alla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 , è stata sostituita giusta decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1 , registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1971, Atti di Governo, registro n. 240, foglio n. 109; Considerata la necessità di ridurre le misure della imposta prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601 , in relazione alla riduzione dell'imposta di consumo sul sale disposta con il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1 , sopracitato; Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico Gli articoli 1 , 3 , 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601 , sono così modificati: Art. 1 a) per le carni salate, i prodotti del suolo commestibili salati, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, il burro salato, la ricotta salata e i formaggi......... L. 33,30 al kg. b) per i pesci salati............. " 3,33 " Art. 3. - Per le carni salate ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio è dovuta l'imposta di consumo sul sale contenuto nella stessa misura stabilita al precedente art. 1 e determinata in base al tenore salino di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601 , ai sensi dell' art. 14 della legge 17 luglio 1942, n. 907 . Art. 4. - Sul sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per brodi e per minestre prodotti col metodo idrolitico è dovuta l'imposta di consumo stabilita per il sale comune ai sensi del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1 , nella misura di L. 33,30 al chilogrammo. Art. 5. - Sul sale introdotto nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio direttamente dagli esercenti le industrie della salagione dei pesci, delle budella e della preparazione del presame o caglio, ai sensi dello art. 7 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , è dovuta, in relazione all'agevolazione concessa per queste industrie dall' art. 3 della legge 5 luglio 1966, n. 519 , l'imposta di consumo nelle seguenti misure: industrie della salagio- ne dei pesci e delle bu- della.................... L. 3,33 al kg. di sale comune industrie della prepara- zione del presame o ca- glio..................... " 33,30 " " raffinato Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 18. - CARUSO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 927/1971 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 927/1971 è il riferimento normativo per l'imposta di consumo sul sale nei prodotti alimentari salati, monopolio di Stato, e aliquote differenziate per categoria merceologica. Commercialisti e consulenti tributari lo consultano per questioni relative a tassazione indiretta, prodotti soggetti a monopolio, determinazione dell'imponibile in base al tenore salino, e agevolazioni per specifiche industrie alimentari come la salagione del pesce e la preparazione del presame.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.