Gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie continuano a beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 5% anche dopo il termine dell'emergenza Covid-19, e come si prova la destinazione sanitaria?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate conferma che l'aliquota IVA del 5% per gli articoli di abbigliamento protettivo (guanti, tute, mascherine, camici, visiere) rimane in vigore anche dopo il superamento dell'emergenza epidemiologica, poiché né il legislatore nazionale né quello europeo hanno modificato l'agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio. L'applicazione dell'aliquota ridotta non dipende dal tipo di cedente o acquirente, ma dalla natura oggettiva del bene: deve trattarsi di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o dispositivi medici classificati secondo i codici doganali TARIC individuati dall'Agenzia delle Dogane. La finalità sanitaria si presume automaticamente quando il bene rientra nelle voci doganali specificate, senza necessità di documentazione esplicita dell'acquirente sulla destinazione d'uso, salvo che non emerga "prova chiara e univoca del contrario". Questo significa che i grossisti e le aziende della grande distribuzione possono applicare il 5% sia quando rivendono a strutture sanitarie sia quando cedono a qualsiasi altro soggetto, purché i prodotti mantengano le caratteristiche tecniche di protezione dal contagio.
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Riferimento normativo
Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie – aliquota IVA – n. 1–ter.1. Parte II–bis Tabella A Decreto IVA - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 141/2025
OGGETTO: Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie – aliquota IVA
– n. 1–ter.1. Parte II–bis Tabella A Decreto IVA
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (in seguito anche ''Istante'' o ''Società'') rappresenta di operare nel settore
del commercio all'ingrosso di articoli antinfortunistici e, nello specifico, di ''indumenti
da lavoro, di apparecchiature ed articoli di protezione delle vie respiratorie, di materiale
antinfortunistico quali guanti, tute di protezione, calzari e soprascarpe, mascherine,
cuffie copricapo e altro ed in genere articoli monouso provvisti di marcatura CE e
certificazione DPI''.
L'Istante chiede ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 124
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che, modificando la
Tabella A, Parte IIbis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
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1972, n. 633 (in breve, ''Decreto IVA''), ha disposto l'applicazione dell'aliquota IVA
ridotta del 5 per cento per i beni necessari al contenimento dell'emergenza sanitaria da
Covid19.
Il dubbio interpretativo prospettato dalla Società riguarda il requisito delle
''finalità sanitarie'' che gli articoli di abbigliamento protettivo devono possedere
per beneficiare di questa aliquota agevolata, atteso che i precedenti chiarimenti
dell'Amministrazione finanziaria sono stati resi nel periodo interessato dall'emergenza
epidemiologica da Covid19, non più presente allo stato attuale.
L'Istante evidenzia che l'Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 525
del 2020, precisa che il trattamento IVA agevolato introdotto dal decreto Rilancio si
applica tout court, cioè a prescindere dalla tipologia di cedente o acquirente.
Tuttavia il superamento del periodo emergenziale porta a dubitare dell'attualità di
detta agevolazione e pertanto la Società chiede se le ''cessioni alle aziende della grande
distribuzione che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri
dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono
tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per
motivi sanitari che operativi'' continuano a essere soggette all'aliquota IVA ridotta del
5 per cento.
In caso di risposta affermativa, chiede inoltre se la finalità sanitaria possa essere
provata da una dichiarazione dell'acquirente, in cui attesta la destinazione a fini sanitari
dei beni acquistati.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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A parere dell'Istante l'aliquota del 5 per cento dovrebbe essere applicata non nella
generalità dei casi ma solo quando i beni in argomento sono ceduti per finalità sanitarie.
Pertanto, ritiene applicabile l'aliquota IVA ordinaria sia all'acquisto sia alla vendita dei
sopraindicati prodotti, non aventi finalità sanitarie provate e documentate dal cliente
stesso.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
A decorrere dal 1° gennaio 2021, il n. 1ter.1. della Tabella A, Parte IIbis, allegata
al Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento anche per gli
«[...] articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in
vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe,
cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; [...]».
Tale disposizione è stata introdotta dal nostro legislatore in un contesto di
emergenza epidemiologica per agevolare le cessioni di beni ritenuti fondamentali per il
contrasto della pandemia da Covid19.
In numerosi documenti di prassi l'Amministrazione finanziaria ha chiarito la
corretta applicazione del regime IVA agevolato in commento. In particolare, la circolare
15 ottobre 2020, n. 26/E precisa che per ''articoli di abbigliamento protettivo per finalità
sanitarie'' si intendono i beni con le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale
(DPI) o di dispositivo medico (DM), che rientrano nei codici di classifica doganali
individuati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) nella circolare 30 maggio
2020, n. 12/D (e successivi aggiornamenti contenuti nelle circolari del 3 marzo 2021, n.
9/D e del 14 febbraio 2023, n. 5/D).
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La circolare 26/E del 2020 chiarisce altresì che l'elenco dei beni agevolabili
contenuto nel comma 1 dell'articolo 124 (ora n. 1ter.1. citato) è tassativo e più ristretto di
quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare 12/2020 dell'ADM: la particella
''ex'', anteposta alla voce doganale, significa infatti ''una parte di'', imponendo così di
individuare all'interno della voce considerata quali beni siano agevolabili e quali esclusi
ai sensi della citata disposizione.
Altro requisito che deve sussistere per applicare l'aliquota IVA ridotta del 5 per
cento è la finalità sanitaria nel senso che i beni, oltre a essere inclusi in detto elenco,
devono essere ceduti allo scopo di contrastare la diffusione di virus e altri agenti patogeni,
fungendo così da strumento di prevenzione del contagio.
La normativa in esame non definisce un ambito soggettivo di applicazione e
dunque la finalità sanitaria va intesa in senso oggettivo: sono cioè agevolabili quei
beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a proteggere gli utilizzatori e la
collettività dal contagio di virus e epidemie, senza a nulla rilevare il soggetto che li cede
e li acquista, né lo stadio di commercializzazione dei medesimi beni (cfr. sul tema, oltre
la già citata circolare 26/2020, le risposte a istanze di interpello n. 507 del 2020 e n. 525
del 2020).
Sebbene l'attuale situazione sia caratterizzata dall'assenza di un'emergenza
sanitaria quale quella del 2020, né il legislatore nazionale, né quello unionale sono medio
tempore intervenuti per modificare l'agevolazione IVA in commento che pertanto deve
ritenersi tutt'ora in vigore.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è infatti recentemente intervenuta, con
la circolare 14 febbraio 2023, n. 5/D, solo per aggiornare l'elenco dei beni la cui
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importazione è soggetta all'aliquota IVA del 5 per cento in base al n. 1ter.1., parte IIbis,
Tabella A del Decreto IVA, unitamente ai relativi codici doganali anch'essi aggiornati,
con ciò confermando l'attualità dell'agevolazione IVA in commento.
D'altra parte, è innegabile che l'esperienza pandemica da Covid19, con la sua
straordinaria diffusione e le sue gravi conseguenze sanitarie, sociali ed economiche, ha
contribuito non poco al radicarsi di una spiccata sensibilità rispetto alla prevenzione,
all'igiene e alla protezione della collettività.
Benché il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza Covid possa aver
eliminato l'obbligo di utilizzare questi beni da parte di soggetti diversi dal personale
sanitario, in molti settori si è continuato a utilizzarli ''su base volontaria'', proprio
per l'accresciuta sensibilità alla protezione della salute dell'individuo, inteso sia come
lavoratore, sia come cliente/utente.
Se dunque i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una
delle voci doganali individuate dall'ADM nell'allegato I della circolare 5/D del 2023,
l'aliquota IVA del 5 per cento si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal
produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell'uso per finalità sanitarie
può ritenersi soddisfatto ogniqualvolta ''non emerga in modo chiaro e univoco prova del
contrario'' (cfr. circolare ADM n. 45/2020 e risposta a interpello n. 213 del 2021).
IL DIRETTORE CENTRALE
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L'aliquota IVA agevolata del 5% per articoli di abbigliamento protettivo è disciplinata dal n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis del Decreto IVA, e si applica a DPI e dispositivi medici secondo i codici TARIC dell'ADM. Commercialisti e aziende devono verificare l'inclusione dei prodotti nelle circolari ADM (in particolare la circolare 5/D del 2023) per applicare correttamente l'aliquota ridotta in tutte le fasi della commercializzazione, dal produttore al dettaglio.
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