Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 109/2018
Articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Contributi ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori
Riferimento normativo
Articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Contributi ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 207
OGGETTO: Articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.
Contributi ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il signor ... (di seguito anche "istante"), iscritto all'albo degli autotrasportatori in
qualità di titolare della omonima ditta di autotrasporto, dichiara di avere ricevuto, nel
corso del 2019 e 2020, delle somme di denaro a titolo di ristoro delle maggiori spese
per i trasporti effettuati dopo il crollo del ponte Morandi, ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.
Tanto premesso, l'istante chiede di sapere quale sia la natura giuridica, il
trattamento fiscale e i criteri di contabilizzazione da applicare a tali provvidenze e se le
stesse, posta la loro irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi, possano essere
assimilate ai contributi disciplinati dall'articolo 3, comma 2 dello stesso decreto-legge
n. 109 del 2018.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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Il signor ... ritiene che la mancanza di indicazioni nella legge del regime fiscale
applicabile ai ristori in argomento e la mancata effettuazione della ritenuta d'acconto (4
per cento) prevista dall'articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, siano
circostanze indicative della volontà del legislatore di voler escludere dalla tassazione
gli aiuti in questione.
L'istante intende, pertanto, considerare i contributi ricevuti negli anni 2019 e
2020 come ricavi non imponibili e applicare, in dichiarazione dei redditi, lo stesso
trattamento previsto per i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, indicandoli sia tra i componenti positivi al rigo RG 10 (codice
24) che tra i componenti negativi al rigo RG22 (codice 41).Per quanto riguarda,
invece, l'indicazione come Aiuto di Stato, lo stesso, a detta dell'istante, non verrebbe
esposto in quanto privo del relativo codice identificativo.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, da ultimo modificato,
dall'articolo 33, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 - emanato a seguito
dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) di Genova -
prevede che: «Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli
autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistente nella forzata percorrenza di
tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà
logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, che sono trasferiti
direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato».
Con decreto del 24 dicembre 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha provveduto all'attuazione delle predette disposizioni identificando le tipologie di
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spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli
autotrasportatori delle risorse disponibili (di seguito, decreto attuativo).
Con riferimento al quesito posto dall'istante, in assenza di un'espressa previsione
di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici,
occorre far riferimento ai principi ordinari che disciplinano il concorso dei contributi
di tale specie alla formazione della base imponibile.
Al riguardo si rileva che ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 85,
comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (Tuir), «sono considerati ricavi
(...):
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto
qualsiasi denominazione in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge».
I contributi in conto capitale, diversamente, sono disciplinati dal comma 3,
dell'articolo 88 del Tuir in base al quale «Sono inoltre considerati sopravvenienze
attive (...):
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di
liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e
quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di
finanziamento adottato».
Come precisato con la risoluzione 22 gennaio 2010, n. 2/E, il criterio distintivo
tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato,
desumibile dalle singole leggi agevolative: i contributi in «conto esercizio» sono
destinati a fronteggiare esigenze di gestione ; i contributi in «conto capitale» sono
finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro
erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento.
Ciò posto, si evidenzia che la legge n. 130 del 2018, richiamata in premessa e
istitutiva del beneficio in esame, precisa che la funzione del contributo è «consentire il
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ristoro delle maggiori spese» affrontate dagli autotrasportatori registrate a causa del
crollo del Ponte Morandi. Con il decreto attuativo, inoltre, si precisano che le tipologie
di spese ammesse a ristoro riguardano:
«a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di
Genova che dimostrino l'attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro
deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero
dalle difficoltà logistiche dipendenti dall' attraversamento delle aree urbane e portuali
di Genova;
b) le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano
comportato per effetto del crollo del ponte Morandi la forzata percorrenza di tratti
autostradali e/o stradali aggiuntivi».
Ciò premesso, tenuto conto che non sussistono disposizioni che escludono la
concorrenza dal reddito di impresa di tale contributo e considerato che la finalità dello
stesso è quella chiaramente di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai
soggetti economici in ragione delle difficoltà causate dall'evento sopra menzionato, si
ritiene che lo stesso debba assumere rilevanza ai fini della determinazione della base
imponibile, sulla base delle richiamate regole di determinazione dettate dal TUIR.
Non risulta conferente, peraltro, il rinvio all'articolo 3, comma 2 del decreto-
legge 28 settembre 2018, n. 109 poiché lo stesso fa riferimento ai «privati, proprietari
o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità
locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento...
».
Per quanto concerne il quesito relativo alla necessità di compilare il quadro RS,
risulta dirimente la previa qualificazione del contributo qui in esame, che risulta
concesso sotto forma di sovvenzione diretta dal Commissario Delegato nominato con
ordinanza del Capo Dipartimento Protezione civile n. 538 del 2018).
La valutazione sulla natura di aiuto di stato o meno, trattandosi di concessione
facente capo ad altra autorità amministrativa, esula dalle competenze esercitabili in
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sede di interpello di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000,
n. 212.
Al riguardo, si precisa che, nella misura in cui il predetto contributo dovesse
risultare riconducibile nel novero degli aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "
de minimis") ovvero rientrare tra le ipotesi di aiuti subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, il cui importo non è
determinabile a priori ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei
redditi , disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento, l'istante sarà tenuto alla
compilazione del menzionato quadro RS.
(firmato digitalmente)
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