Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 1216/2014

Articolo 9, comma 1–bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Acconto dell'imposta sulle assicurazioni

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Una filiale italiana di una compagnia di assicurazioni straniera che cessa l'attività nel corso dell'anno deve versare l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni per quell'anno?

Spiegato da FiscoAI
L'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, disciplinato dall'articolo 9, comma 1-bis della legge 1216/1961, è un versamento che gli assicuratori devono effettuare entro il 16 novembre di ogni anno, calcolato come percentuale dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Questo acconto è strettamente collegato all'effettivo esercizio dell'attività assicurativa e alla riscossione di premi durante l'anno di riferimento. Nel caso di una filiale che cessa l'attività, l'acconto non è dovuto solo se ricorrono contemporaneamente due condizioni: la cessazione effettiva dell'attività assicurativa nell'anno e l'assenza totale di riscossione di premi assicurativi nello stesso periodo. Se invece la filiale continua a riscuotere premi (anche da contratti già esistenti, anche se non rinnovati), l'acconto rimane dovuto entro il 16 novembre dell'anno precedente. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la debenza dell'acconto è intrinsecamente legata alla sussistenza di un business assicurativo effettivo, non a mere previsioni o intenzioni di cessazione. Rimane ferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di verificare la corretta rappresentazione dei fatti e l'effettiva assenza di riscossioni di premi nel corso dell'anno.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Articolo 9, comma 1–bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Acconto dell'imposta sulle assicurazioni - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 84/2025 OGGETTO: Articolo 9, comma 1–bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Acconto dell'imposta sulle assicurazioni. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO La Branch istante (sede secondaria in Italia della ''Casa Madre'' con sede legale in uno Stato membro) è un'impresa di assicurazione ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento in determinati rami. Nell'istanza viene chiarito che la Casa Madre, per ragioni strategiche ed economiche, ha deciso di procedere alla chiusura della Branch, con effetto dal 30 giugno 2025. Sulla base di tale decisione, la Branch ha pianificato, a partire dal quarto trimestre del 2024, e comunque entro il 31 dicembre 2024, di non siglare nuovi contratti e di non rinnovare o estendere quelli in corso. Pagina 2 di 7 La Branch ha precisato che «non eserciterà alcuna attività assicurativa in Italia con riferimento all'anno 2025» e che tale volontà è già stata oggetto di espressa comunicazione sia all'autorità di vigilanza tedesca che a quella italiana (IVASS). Per quanto premesso «la Branch chiede conferma circa l'assenza dell'obbligo di versare l'acconto dovuto secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1­bis, della legge n. 1216 del 1961, per l'anno 2025, in considerazione del fatto che non svolgerà più alcun business assicurativo in Italia a partire dal 01.01.2025». SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'Istante fa presente che ai sensi dell'art. 9, comma 1­bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, gli assicuratori sono tenuti a versare, entro il 16 novembre di ogni anno, l'acconto dell'imposta sui premi ed accessori incassati dovuto per il periodo d'imposta successivo. Al riguardo, richiama la Risoluzione 11 marzo 2008 n. 84/E in cui è stato chiarito che «Dall'esame della disposizione relativa all'acconto dell'imposta sulle assicurazioni...si rileva che non è possibile modificare la percentuale dell'acconto sulla base di un metodo previsionale come richiesto dal contribuente istante...». L'Istante ritiene che la debenza dell'acconto dovuto secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1­bis, della legge n. 1216 del 1961 sia strettamente legata alla sussistenza di un business assicurativo con riferimento all'anno d'imposta per il quale il versamento dell'acconto viene effettuato, per le seguenti principali ragioni: l'onere tributario derivante dalla corresponsione dell'acconto dell'imposta sui premi ed accessori Pagina 3 di 7 incassati è collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell'anno per il quale il versamento viene effettuato. Secondo la Branch istante, tale principio, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello pubblicata n. 140 del 2021, può essere desunto dallo stesso articolo 9, comma 1­bis, della legge n. 1216 del 1961. In particolare, l'Istante evidenzia che nella sopra richiamata Risposta n. 140 del 2021, con riferimento ad un caso simile a quello prospettato con il presente interpello, in cui una stabile organizzazione in Italia di una impresa assicurativa straniera, in previsione della dismissione del business in Italia, aveva trasferito la gestione del proprio portafoglio assicurativo in favore della Casa Madre, è stata affermata la non debenza dell'acconto in ragione del mancato esercizio di alcuna attività assicurativa in Italia con riferimento all'anno d'imposta per il quale il versamento dell'acconto sarebbe stato effettuato. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 9, comma 1­bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 dispone che «Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1». Pagina 4 di 7 L'articolo 1, comma 1066, legge 30 dicembre 2018, n.145 prevede che «La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1­bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021». Con la Risoluzione 11 marzo 2008 n. 84/E è stato chiarito che «Dall'esame della disposizione relativa all'acconto dell'imposta sulle assicurazioni...si rileva che non è possibile modificare la percentuale dell'acconto sulla base di un metodo previsionale come richiesto dal contribuente istante...». Al riguardo, con le risposte ad interpello pubblicate del 13 novembre 2020, n. 548, del 3 marzo 2021, n. 140 e del 16 marzo 2021, n. 181, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che: ­ in base all'articolo 4 della legge n. 1216 del 1961, il presupposto dell'imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo; ­ dall'articolo 9, comma 1­bis, della medesima legge, è possibile trarre il principio per cui l'onere tributario derivante dalla corresponsione dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell'anno successivo; ­ l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni relativo ad una determinata annualità si versa entro il 16 novembre dell'anno precedente e non è dovuto dal soggetto che non eserciterà più alcuna attività assicurativa in Italia in riferimento a quell'anno e, conseguentemente, non riscuoterà alcun premio assicurativo. Tale soluzione è conforme al principio secondo cui la debenza dell'acconto è da considerare intrinsecamente legata Pagina 5 di 7 alla sussistenza di un business assicurativo con riferimento all'anno d'imposta per il quale il versamento dell'acconto viene effettuato. Pertanto, come già chiarito dall'Agenzia delle entrate nelle risposte ad interpello sopra richiamate, affinché da parte di una società assicurativa non sia dovuto il versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, occorre il verificarsi di una duplice condizione nell'anno di riferimento per detto acconto, ai sensi del citato articolo 9, comma 1­bis: la cessazione dell'attività assicurativa e la conseguente non riscossione di alcun premio assicurativo. Nella fattispecie in esame, l'Istante ha affermato che «la Casa Madre, per ragioni strategiche ed economiche, ha deciso di procedere alla chiusura della Branch italiana con effetto dal 30 giugno 2025. Sulla base di tale decisione la Branch italiana ha pianificato, a partire dal quarto trimestre del 2024, e comunque entro il 31 dicembre 2024, di non siglare nuovi contratti e di non rinnovare o estendere quelli in corso. Pertanto la Branch non eserciterà alcuna attività assicurativa con riferimento all'anno 2025. Tale volontà è già stata oggetto di espressa comunicazione sia all'autorità di vigilanza tedesca, (...) che a quella italiana, ossia l'IVASS.». Nella sopra citata comunicazione all'IVASS, concernente la previsione della chiusura della Branch italiana con effetto dal 30 giugno 2025, oltre alla previsione di non stipulare nuovi contratti a decorrere dal quarto trimestre del 2024 e di non rinnovare o prorogare i contratti in essere, risultano altresì garantiti tutti i servizi operativi ai clienti, come il call center e la gestione dei sinistri, che continueranno fino alla liquidazione dei sinistri denunciati, senza modifiche per i clienti. Pagina 6 di 7 Come emerge dall'istanza e dalla documentazione allegata, nel 2025 la Branch cesserà la propria attività assicurativa, non stipulando nuovi contratti e non rinnovando o estendendo quelli in corso, e opererà fino al 30 giugno 2025 per i servizi alla clientela, circoscrivendo l'operatività alla gestione delle liquidazioni dei sinistri denunciati dalla clientela stessa. Non viene espressamente chiarito se la predetta gestione dei servizi alla clientela, comporti o meno per la Branch la riscossione di premi assicurativi nel corso del 2025. Ciò posto, secondo quanto rappresentato dall'Istante e alla luce dei chiarimenti di prassi sopra riportati, si ritiene non dovuto il versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni per l'anno 2025 da parte della Branch istante solo qualora la stessa effettivamente cessi l'attività assicurativa nel corso dell'anno 2025 e, altresì, nel medesimo anno 2025 non riscuota alcun premio assicurativo. Di contro, nell'ipotesi in cui la Branch, pur cessando l'attività assicurativa nel corso dell'anno 2025 (che l'Istante asserisce verificarsi in data 30 giugno 2025), avesse in previsione di riscuotere premi assicurativi durante il medesimo anno 2025, (anche derivanti da contratti già in essere nel 2024, a prescindere dal loro mancato rinnovo e dalla mancata stipula di nuovi contratti per l'anno 2025), circostanza non chiarita dall'Istante, la stessa Branch avrebbe dovuto provvedere, entro il 16 novembre 2024, al versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni per l'anno 2025, come previsto dal citato articolo 9, comma 1­bis, della legge n. 1216 del 1961. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Pagina 7 di 7 Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare sia la corretta rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello (quale, ad esempio, la cessazione dell'attività assicurativa da parte della Branch italiana nell'anno 2025), che l'assenza di riscossione di premi assicurativi nel corso del medesimo anno 2025. IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM (firmato digitalmente)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Interpello AdE 1216/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'acconto dell'imposta sulle assicurazioni secondo la legge 1216/1961 è rilevante per le compagnie di assicurazione, le filiali estere e gli intermediari che operano in Italia, in relazione alla riscossione di premi assicurativi e alla cessazione di attività. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se ricorrono le condizioni di esonero (cessazione attività e assenza di premi), il presupposto dell'imposta (corresponsione del premio), e i termini di versamento entro il 16 novembre, considerando anche le variazioni percentuali introdotte dalla legge 145/2018.

Normative correlate

Interpello AdE 633/2015
Regime IVA ex articolo 74–quater del d.P.R. n. 633 del 1972 – Applicazione degl…
Interpello AdE 208/2015
Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Rideterminazione del …
Interpello AdE 232/2016
Investimento tramite ''fondo di fondi'' – Investimenti qualificati effettuati d…
Interpello AdE 131/2010
Tassazione dell'accordo di mediazione che accerta l'usucapione di beni immobili…
Interpello AdE 327/2001
Indennità di esproprio – ambito applicativo, ai fini del regime di tassazione, …
Interpello AdE 2412781/2014
Articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR - Indennità sostitutiva di mensa ges…

Altre normative del 2014

Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, non… Circolare 3431983 Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della cris… Circolare 2957155 Rifiuti e rottami - trattamento fiscale ai fini IVA N. 127-sexiesdecies, della Tabella A … Circolare 127 Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rient… Circolare 186 Nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di ril… Circolare 84