Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 131/2014

Tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un atto di ricognizione di debito perfezionato con una scrittura privata non autenticata. Articolo 4, della Tariffa, Parte II, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Come deve essere tassata ai fini dell'imposta di registro una ricognizione di debito redatta in forma di scrittura privata non autenticata?

Spiegato da FiscoAI
La ricognizione di debito è un atto con cui il debitore dichiara di riconoscere l'esistenza di un debito preesistente verso il creditore, dispensando quest'ultimo dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7682/2023, una ricognizione di debito in forma di scrittura privata non autenticata, che abbia carattere meramente ricognitivo (cioè che si limiti a confermare una situazione debitoria già esistente senza modificarla), non costituisce un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Di conseguenza, non è soggetta a registrazione in termine fisso con le aliquote proporzionali ordinarie (1% o 3%), bensì è assoggettata all'imposta di registro in misura fissa di 200 euro solo nel caso in cui ricorra il "caso d'uso" (deposito presso cancellerie giudiziarie, amministrazioni pubbliche, ecc.). Nel caso specifico dell'interpello, poiché l'atto di ricognizione dei 75.000 euro si limita a richiamare il rapporto fondamentale sottostante (il prestito per l'acquisto dell'immobile) senza modificarlo, l'Agenzia delle Entrate conferma l'applicazione dell'articolo 4 della Tariffa, Parte seconda del TUR, con imposta fissa di 200 euro solo in caso d'uso.

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Riferimento normativo

Tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un atto di ricognizione di debito perfezionato con una scrittura privata non autenticata. Articolo 4, della Tariffa, Parte II, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 52/2026 OGGETTO: Tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un atto di ricognizione di debito perfezionato con una scrittura privata non autenticata. Articolo 4, della Tariffa, Parte II, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO L'Istante intende perfezionare un atto unilaterale di riconoscimento di debito privo di causa onerosa e non collegato, come riferito dallo stesso Istante, ad un precedente atto dotato di effetti dichiarativi o traslativi da sottoporre a registrazione. Il riconoscimento di debito di euro 75.000 é formalizzato tramite una scrittura privata che contiene un chiaro riferimento al rapporto obbligatorio sottostante, così come si evince dalla lettura della bozza dello stesso atto di riconoscimento allegata alla presente istanza. In tale sede, infatti, l'Istante dichiara di essere debitore della predetta somma nei confronti di un altro soggetto, anticipata per l'acquisto di un immobile. In detta scrittura, pertanto, risulta Pagina 2 di 9 evidente la causa del rapporto obbligatorio per cui ci si riconosce debitore, l'identità dei soggetti del rapporto fondamentale, l'oggetto dello stesso, oltre al piano rateale di restituzione della stessa somma. In sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l'Istante ha precisato che l'atto di vendita dell'immobile predetto è stato registrato e che la restituzione della somma prestata sarà effettuata tramite bonifico bancario, secondo il piano rateale individuato nell'atto in esame. Alla luce di quanto premesso, l'Istante intende conoscere il trattamento, ai fini dell'imposta di registro, dell'atto in parola. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'Istante ritiene che trattandosi di un atto unilaterale di riconoscimento di debito privo di causa onerosa e non avente per oggetto prestazioni rilevanti ai fini della registrazione obbligatoria, l'atto di riconoscimento debba essere registrato solo al ricorrere del caso d'uso di cui all'articolo 6 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) con applicazione dell'imposta in misura fissa. Tale soluzione è confortata da alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui alla fattispecie in esame è applicabile l'articolo 4, della Tariffa, Parte II, del TUR. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE La ricognizione di debito è disciplinata dall'articolo 1988 del codice civile, secondo cui «La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria». Nell'ambito di un rapporto Pagina 3 di 9 obbligatorio (c.d. ''rapporto fondamentale'' o ''sottostante''), con la ricognizione di debito il debitore dichiara di riconoscere l'esistenza del proprio debito, dispensando il creditore, a favore del quale è operata, dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria (c.d. ''inversione dell'onere della prova'' o ''astrazione processuale''). La ricognizione di debito, in sostanza, è una dichiarazione resa dal debitore a favore del creditore che attesta l'esistenza del proprio debito. La giurisprudenza di legittimità civilistica ha chiarito, al riguardo, che la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma si limita a richiamare e confermare un preesistente rapporto obbligatorio fondamentale, con l'effetto relativo all'onere della prova predetto. In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato che «Deve [...] ribadirsi quanto già statuito da questa Corte (1101/2006), secondo cui dalla lettura dell'art. 1988 c.c., si evince che il riconoscimento, e la ricognizione, di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale» (Cass., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2104) e che «La ricognizione di debito [...] ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e comporta unicamente inversione dell'onere della prova dell'esistenza di tale rapporto: essa è pertanto destinata a perdere efficacia nel caso in cui la parte da cui proviene dimostri che il rapporto non è mai sorto o è invalido» (Cass., sez. I, 13 giugno 2014, n. 13506). Dal punto di vista fiscale, occorre innanzitutto precisare che la ricognizione di debito non è oggetto di un'espressa disciplina contenuta nel Testo unico dell'imposta di registro. Per stabilire la corretta tassazione della ricognizione di debito ai fini della predetta imposta, occorre, quindi, richiamare le norme di carattere generale dello stesso TUR. L'articolo 1 del TUR dispone che Pagina 4 di 9 «L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente Testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione», inoltre, ai sensi del successivo articolo 2, «Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; [...]». L'articolo 5 del medesimo TUR dispone, al comma 1, che «Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda» e, al comma 2, che «Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto [...]». Ai sensi del successivo articolo 6 del TUR «Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento». Per quanto concerne gli atti non aventi contenuto patrimoniale, tenuto conto della forma assunta: ­ sono soggetti a registrazione in termine fisso gli «Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» con applicazione dell'imposta nella misura di 200 euro; ­ ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa, Parte seconda, allegata al TUR sono soggette a registrazione in caso d'uso le «Scritture private non autenticate non aventi per oggetto Pagina 5 di 9 prestazioni a contenuto patrimoniale», con applicazione dell'imposta nella misura di 200 euro. Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 20 del TUR, «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». Il successivo articolo 22 del TUR dispone, inoltre, che «Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. [...] Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita». Con riferimento all'applicazione dell'imposta di registro alla ricognizione di debito, si rileva che nella giurisprudenza di legittimità si sono venuti a delineare diversi orientamenti: ­ un orientamento maggioritario ha considerato corretta la registrazione in termine fisso dell'atto ricognitivo, con applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1 per cento prevista dall'articolo 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, per gli «Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura»; ­ un secondo orientamento ha ritenuto corretta la registrazione in termine fisso, con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3 per cento prevista dall'articolo 9 della Pagina 6 di 9 Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, per gli «Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»; ­ un terzo orientamento ha considerato corretta la registrazione solo al ricorrere del ''caso d'uso'', ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa, Parte seconda, allegata al TUR, con applicazione dell'imposta in misura fissa prevista, tra l'altro, per le «Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale». Con la sentenza del 16 marzo 2023, n. 7682, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema della tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un atto di ricognizione di debito; nella specie, si trattava di una nota di accompagnamento, contenente una ricognizione di debito, ad assegno emesso da persona fisica a titolo di prestito personale, posto a fondamento di un decreto ingiuntivo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, innanzitutto, rilevato che «la scrittura privata non autenticata di cui si discute, ricognitiva [...] di un prestito personale, non attiene ad operazioni soggette ad IVA, e ribadito che non vi è alcun riferimento, nella decisione impugnata, al diverso profilo dell'enunciazione, espressamente esclusa peraltro dalla pronuncia di primo grado, di atti non registrati, di cui all'art. 22 TUR» , per poi valorizzare il terzo orientamento sopra descritto, con cui «si è venuto affermando il principio secondo il quale alla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, né a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente (cfr., già, Cass. sez. 5, 19 gennaio 2009, n. 1132), deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non sarebbe applicabile, quindi, né l'art. 9, parte prima, della tariffa, né l'art. 3, parte prima della tariffa, ma l'art. 4, parte II, Pagina 7 di 9 della Tariffa, secondo cui, sono assoggettate, in caso d'uso, ad imposta di registro in misura fissa, per quanto qui rileva, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (cfr. Cass. sez. 5, 2021, n. 15268; Cass. sez. 5, 11 gennaio 2018, n. 481)». Le Sezioni Unite, in particolare, con riferimento alla fattispecie oggetto di giudizio, hanno evidenziato che «Per quanto concerne gli atti ricognitivi [...] l'atto di riconoscimento del debito ­ che fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante, riconoscendo il debitore una situazione giuridica certa nella quale, per effetto di due successive dazioni di denaro, egli deve restituire al creditore il complessivo importo di euro [...] erogatogli come prestito personale, [­, rectius] è propriamente un atto meramente ricognitivo [...] dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio [...] derivandone solo l'agevolazione per il creditore sul piano dell'onere della prova [...]». Le Sezioni Unite hanno, quindi, ritenuto «che debba preferirsi il terzo orientamento sopra menzionato, con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito debba essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4, Parte II della Tariffa, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta fissa (attualmente nell'importo di Euro 200,00)'', per poi chiarire che «La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso». In sostanza, la scrittura privata non autenticata, esaminata dalle Sezioni Unite, «di mero riconoscimento di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria Pagina 8 di 9 certa», non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è stata ritenuta soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in ''caso d'uso'' ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa, Parte seconda, allegata al TUR. Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, rilevato che «Laddove [...] a mero titolo esemplificativo, indipendentemente dal nomen iuris adoperato di ricognizione di debito, debba riconoscersi alla dichiarazione un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente, che assuma rilevanza patrimoniale, tornerà applicabile l'art. 3, parte I della Tariffa, con obbligo di registrazione in termine fisso, da assoggettare ad imposta proporzionale secondo l'aliquota dell'1%, da applicare al valore del bene o del diritto oggetto dell'atto dichiarativo [...] come espresso nello stesso atto dichiarativo». Pertanto, nel caso in cui, a prescindere dal nomen utilizzato, si sia in presenza di «un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente, che assuma rilevanza patrimoniale» torna applicabile l'articolo 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, con obbligo di registrazione in termine fisso e assoggettamento ad imposta proporzionale con l'aliquota dell'1 per cento. Tale valutazione, secondo la Corte di Cassazione, discende dalla qualificazione, ai fini dell'imposta di registro, della natura dell'atto, operata ai sensi dell'articolo 20 del TUR, sulla scorta dell'interpretazione degli effetti giuridici prodotti dallo stesso atto. Tanto premesso, con riferimento alla fattispecie proposta, si rileva che in base all'atto prodotto dall'Istante non risultano effetti modificativi di una situazione giuridica obbligatoria preesistente, ricavandosi, dalla stessa bozza di atto allegata all'istanza, un mero riconoscimento del debito che fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante, confermandolo. Con il predetto atto, infatti, il debitore, analogamente all'ipotesi di atto meramente ricognitivo, esaminata Pagina 9 di 9 dalla giurisprudenza sopra esposta, richiama una situazione debitoria certa, sia per la causa che per l'oggetto, per effetto della quale egli deve restituire al creditore il complessivo importo di euro 75.000, secondo un piano rateale, anticipato per l'acquisto di un immobile. Alla luce di quanto esposto, in adesione all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 7682 del 2023, ribadito dalle successive pronunce della Corte di Cassazione 13 dicembre 2023, n. 34869, e 11 giugno 2024, nn. 16208 e 16254, si ritiene che la scrittura privata non autenticata in esame di ricognizione di debito, avente carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro nella misura di 200 euro solo ''in caso d'uso'' ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa, Parte seconda, allegata al TUR. Resta, comunque, ferma l'applicazione dell'imposta nella misura di 200 euro in caso di registrazione volontaria della scrittura privata non autenticata, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 8 del TUR e dell'articolo 4, della Tariffa, Parte seconda, allegata allo stesso TUR . Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e correttezza, restando impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria. IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM (firmato digitalmente)

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La ricognizione di debito in forma di scrittura privata non autenticata rientra nella disciplina dell'imposta di registro secondo il TUR (Testo Unico dell'imposta di registro), con particolare riferimento all'articolo 4 della Tariffa Parte II e al concetto di "caso d'uso". Commercialisti e professionisti devono distinguere tra atti meramente ricognitivi (soggetti a imposta fissa di 200 euro solo in caso d'uso) e atti con effetti modificativi di situazioni giuridiche obbligatorie (soggetti a registrazione in termine fisso con aliquota proporzionale dell'1%), applicando l'articolo 20 del TUR che richiede di qualificare l'atto secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici.

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