Tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un atto di ricognizione di debito perfezionato con una scrittura privata non autenticata. Articolo 4, della Tariffa, Parte II, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
Come deve essere tassata ai fini dell'imposta di registro una ricognizione di debito redatta in forma di scrittura privata non autenticata?
Spiegato da FiscoAI
La ricognizione di debito è un atto con cui il debitore dichiara di riconoscere l'esistenza di un debito preesistente verso il creditore, dispensando quest'ultimo dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7682/2023, una ricognizione di debito in forma di scrittura privata non autenticata, che abbia carattere meramente ricognitivo (cioè che si limiti a confermare una situazione debitoria già esistente senza modificarla), non costituisce un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Di conseguenza, non è soggetta a registrazione in termine fisso con le aliquote proporzionali ordinarie (1% o 3%), bensì è assoggettata all'imposta di registro in misura fissa di 200 euro solo nel caso in cui ricorra il "caso d'uso" (deposito presso cancellerie giudiziarie, amministrazioni pubbliche, ecc.). Nel caso specifico dell'interpello, poiché l'atto di ricognizione dei 75.000 euro si limita a richiamare il rapporto fondamentale sottostante (il prestito per l'acquisto dell'immobile) senza modificarlo, l'Agenzia delle Entrate conferma l'applicazione dell'articolo 4 della Tariffa, Parte seconda del TUR, con imposta fissa di 200 euro solo in caso d'uso.
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Riferimento normativo
Tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un atto di ricognizione di debito perfezionato con una scrittura privata non autenticata. Articolo 4, della Tariffa, Parte II, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 52/2026
OGGETTO: Tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un atto di ricognizione di
debito perfezionato con una scrittura privata non autenticata. Articolo
4, della Tariffa, Parte II, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante intende perfezionare un atto unilaterale di riconoscimento di debito privo
di causa onerosa e non collegato, come riferito dallo stesso Istante, ad un precedente atto
dotato di effetti dichiarativi o traslativi da sottoporre a registrazione. Il riconoscimento
di debito di euro 75.000 é formalizzato tramite una scrittura privata che contiene un
chiaro riferimento al rapporto obbligatorio sottostante, così come si evince dalla lettura
della bozza dello stesso atto di riconoscimento allegata alla presente istanza. In tale sede,
infatti, l'Istante dichiara di essere debitore della predetta somma nei confronti di un altro
soggetto, anticipata per l'acquisto di un immobile. In detta scrittura, pertanto, risulta
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evidente la causa del rapporto obbligatorio per cui ci si riconosce debitore, l'identità
dei soggetti del rapporto fondamentale, l'oggetto dello stesso, oltre al piano rateale di
restituzione della stessa somma. In sede di risposta alla richiesta di documentazione
integrativa, l'Istante ha precisato che l'atto di vendita dell'immobile predetto è stato
registrato e che la restituzione della somma prestata sarà effettuata tramite bonifico
bancario, secondo il piano rateale individuato nell'atto in esame. Alla luce di quanto
premesso, l'Istante intende conoscere il trattamento, ai fini dell'imposta di registro,
dell'atto in parola.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che trattandosi di un atto unilaterale di riconoscimento di
debito privo di causa onerosa e non avente per oggetto prestazioni rilevanti ai fini
della registrazione obbligatoria, l'atto di riconoscimento debba essere registrato solo al
ricorrere del caso d'uso di cui all'articolo 6 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
con applicazione dell'imposta in misura fissa. Tale soluzione è confortata da alcuni
pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui alla fattispecie in esame
è applicabile l'articolo 4, della Tariffa, Parte II, del TUR.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La ricognizione di debito è disciplinata dall'articolo 1988 del codice civile,
secondo cui «La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa
colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria». Nell'ambito di un rapporto
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obbligatorio (c.d. ''rapporto fondamentale'' o ''sottostante''), con la ricognizione di debito
il debitore dichiara di riconoscere l'esistenza del proprio debito, dispensando il creditore,
a favore del quale è operata, dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui
esistenza si presume fino a prova contraria (c.d. ''inversione dell'onere della prova'' o
''astrazione processuale''). La ricognizione di debito, in sostanza, è una dichiarazione
resa dal debitore a favore del creditore che attesta l'esistenza del proprio debito. La
giurisprudenza di legittimità civilistica ha chiarito, al riguardo, che la ricognizione di
debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma si limita a richiamare e
confermare un preesistente rapporto obbligatorio fondamentale, con l'effetto relativo
all'onere della prova predetto. In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato
che «Deve [...] ribadirsi quanto già statuito da questa Corte (1101/2006), secondo
cui dalla lettura dell'art. 1988 c.c., si evince che il riconoscimento, e la ricognizione,
di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto
un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale» (Cass., sez. III, 14
febbraio 2012, n. 2104) e che «La ricognizione di debito [...] ha effetto confermativo
di un preesistente rapporto fondamentale e comporta unicamente inversione dell'onere
della prova dell'esistenza di tale rapporto: essa è pertanto destinata a perdere efficacia
nel caso in cui la parte da cui proviene dimostri che il rapporto non è mai sorto o è
invalido» (Cass., sez. I, 13 giugno 2014, n. 13506). Dal punto di vista fiscale, occorre
innanzitutto precisare che la ricognizione di debito non è oggetto di un'espressa disciplina
contenuta nel Testo unico dell'imposta di registro. Per stabilire la corretta tassazione
della ricognizione di debito ai fini della predetta imposta, occorre, quindi, richiamare
le norme di carattere generale dello stesso TUR. L'articolo 1 del TUR dispone che
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«L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente
Testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la
registrazione», inoltre, ai sensi del successivo articolo 2, «Sono soggetti a registrazione,
a norma degli articoli seguenti: a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto
nel territorio dello Stato; [...]». L'articolo 5 del medesimo TUR dispone, al comma 1,
che «Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima
della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda» e, al comma 2, che «Le
scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le
disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul
valore aggiunto [...]». Ai sensi del successivo articolo 6 del TUR «Si ha caso d'uso
quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie
nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o
degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito
avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti
o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento». Per quanto concerne gli atti
non aventi contenuto patrimoniale, tenuto conto della forma assunta:
sono soggetti a registrazione in termine fisso gli «Atti pubblici e scritture private
autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto
prestazioni a contenuto patrimoniale» con applicazione dell'imposta nella misura di 200
euro;
ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa, Parte seconda, allegata al TUR sono soggette
a registrazione in caso d'uso le «Scritture private non autenticate non aventi per oggetto
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prestazioni a contenuto patrimoniale», con applicazione dell'imposta nella misura di 200
euro.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 20 del TUR, «L'imposta è applicata
secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione,
anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi
desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso
collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». Il successivo articolo 22 del
TUR dispone, inoltre, che «Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti
scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute
nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni
enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta
anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. [...] Se l'enunciazione di un atto non soggetto
a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria
indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora
eseguita». Con riferimento all'applicazione dell'imposta di registro alla ricognizione di
debito, si rileva che nella giurisprudenza di legittimità si sono venuti a delineare diversi
orientamenti:
un orientamento maggioritario ha considerato corretta la registrazione in
termine fisso dell'atto ricognitivo, con applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1 per
cento prevista dall'articolo 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, per gli «Atti di
natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura»;
un secondo orientamento ha ritenuto corretta la registrazione in termine fisso,
con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3 per cento prevista dall'articolo 9 della
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Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, per gli «Atti diversi da quelli altrove indicati
aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale»; un terzo orientamento ha
considerato corretta la registrazione solo al ricorrere del ''caso d'uso'', ai sensi dell'articolo
4 della Tariffa, Parte seconda, allegata al TUR, con applicazione dell'imposta in misura
fissa prevista, tra l'altro, per le «Scritture private non autenticate non aventi per oggetto
prestazioni a contenuto patrimoniale». Con la sentenza del 16 marzo 2023, n. 7682,
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema della tassazione,
ai fini dell'imposta di registro, di un atto di ricognizione di debito; nella specie, si
trattava di una nota di accompagnamento, contenente una ricognizione di debito, ad
assegno emesso da persona fisica a titolo di prestito personale, posto a fondamento di
un decreto ingiuntivo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, innanzitutto, rilevato
che «la scrittura privata non autenticata di cui si discute, ricognitiva [...] di un
prestito personale, non attiene ad operazioni soggette ad IVA, e ribadito che non vi
è alcun riferimento, nella decisione impugnata, al diverso profilo dell'enunciazione,
espressamente esclusa peraltro dalla pronuncia di primo grado, di atti non registrati,
di cui all'art. 22 TUR» , per poi valorizzare il terzo orientamento sopra descritto,
con cui «si è venuto affermando il principio secondo il quale alla ricognizione di
debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna
modificazione né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, né a
quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente
(cfr., già, Cass. sez. 5, 19 gennaio 2009, n. 1132), deve attribuirsi natura di mera
dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non sarebbe applicabile, quindi, né l'art.
9, parte prima, della tariffa, né l'art. 3, parte prima della tariffa, ma l'art. 4, parte II,
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della Tariffa, secondo cui, sono assoggettate, in caso d'uso, ad imposta di registro in
misura fissa, per quanto qui rileva, le scritture private non autenticate non aventi per
oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (cfr. Cass. sez. 5, 2021, n. 15268; Cass.
sez. 5, 11 gennaio 2018, n. 481)». Le Sezioni Unite, in particolare, con riferimento alla
fattispecie oggetto di giudizio, hanno evidenziato che «Per quanto concerne gli atti
ricognitivi [...] l'atto di riconoscimento del debito che fa espressamente riferimento
al rapporto fondamentale sottostante, riconoscendo il debitore una situazione giuridica
certa nella quale, per effetto di due successive dazioni di denaro, egli deve restituire
al creditore il complessivo importo di euro [...] erogatogli come prestito personale,
[, rectius] è propriamente un atto meramente ricognitivo [...] dal quale, dunque, non
scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio [...] derivandone solo l'agevolazione per il
creditore sul piano dell'onere della prova [...]». Le Sezioni Unite hanno, quindi, ritenuto
«che debba preferirsi il terzo orientamento sopra menzionato, con la conseguenza che,
nella fattispecie in esame, la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento
di debito debba essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4, Parte II
della Tariffa, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non
aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta fissa (attualmente
nell'importo di Euro 200,00)'', per poi chiarire che «La scrittura privata non autenticata
di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di
situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale,
è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso». In sostanza, la
scrittura privata non autenticata, esaminata dalle Sezioni Unite, «di mero riconoscimento
di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria
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certa», non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è stata ritenuta
soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in ''caso d'uso'' ai sensi dell'articolo
4 della Tariffa, Parte seconda, allegata al TUR. Le Sezioni Unite hanno, tuttavia,
rilevato che «Laddove [...] a mero titolo esemplificativo, indipendentemente dal nomen
iuris adoperato di ricognizione di debito, debba riconoscersi alla dichiarazione un
effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente, che assuma
rilevanza patrimoniale, tornerà applicabile l'art. 3, parte I della Tariffa, con obbligo
di registrazione in termine fisso, da assoggettare ad imposta proporzionale secondo
l'aliquota dell'1%, da applicare al valore del bene o del diritto oggetto dell'atto
dichiarativo [...] come espresso nello stesso atto dichiarativo». Pertanto, nel caso in
cui, a prescindere dal nomen utilizzato, si sia in presenza di «un effetto modificativo di
una situazione giuridica obbligatoria preesistente, che assuma rilevanza patrimoniale»
torna applicabile l'articolo 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, con obbligo
di registrazione in termine fisso e assoggettamento ad imposta proporzionale con
l'aliquota dell'1 per cento. Tale valutazione, secondo la Corte di Cassazione, discende
dalla qualificazione, ai fini dell'imposta di registro, della natura dell'atto, operata ai
sensi dell'articolo 20 del TUR, sulla scorta dell'interpretazione degli effetti giuridici
prodotti dallo stesso atto. Tanto premesso, con riferimento alla fattispecie proposta,
si rileva che in base all'atto prodotto dall'Istante non risultano effetti modificativi
di una situazione giuridica obbligatoria preesistente, ricavandosi, dalla stessa bozza
di atto allegata all'istanza, un mero riconoscimento del debito che fa espressamente
riferimento al rapporto fondamentale sottostante, confermandolo. Con il predetto atto,
infatti, il debitore, analogamente all'ipotesi di atto meramente ricognitivo, esaminata
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dalla giurisprudenza sopra esposta, richiama una situazione debitoria certa, sia per
la causa che per l'oggetto, per effetto della quale egli deve restituire al creditore il
complessivo importo di euro 75.000, secondo un piano rateale, anticipato per l'acquisto
di un immobile. Alla luce di quanto esposto, in adesione all'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite nella citata sentenza n. 7682 del 2023, ribadito dalle successive pronunce
della Corte di Cassazione 13 dicembre 2023, n. 34869, e 11 giugno 2024, nn. 16208 e
16254, si ritiene che la scrittura privata non autenticata in esame di ricognizione di debito,
avente carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo
per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro nella
misura di 200 euro solo ''in caso d'uso'' ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa, Parte seconda,
allegata al TUR. Resta, comunque, ferma l'applicazione dell'imposta nella misura di
200 euro in caso di registrazione volontaria della scrittura privata non autenticata, ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 8 del TUR e dell'articolo 4, della
Tariffa, Parte seconda, allegata allo stesso TUR . Il presente parere viene reso sulla
base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati
nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e correttezza, restando impregiudicato
il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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La ricognizione di debito in forma di scrittura privata non autenticata rientra nella disciplina dell'imposta di registro secondo il TUR (Testo Unico dell'imposta di registro), con particolare riferimento all'articolo 4 della Tariffa Parte II e al concetto di "caso d'uso". Commercialisti e professionisti devono distinguere tra atti meramente ricognitivi (soggetti a imposta fissa di 200 euro solo in caso d'uso) e atti con effetti modificativi di situazioni giuridiche obbligatorie (soggetti a registrazione in termine fisso con aliquota proporzionale dell'1%), applicando l'articolo 20 del TUR che richiede di qualificare l'atto secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici.
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