IRES – Applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 142/2018 (''Decreto ATAD'') – Internal dealing in essere tra casa madre e stabile organizzazione in regime di branch exemption
Come deve essere trattato fiscalmente un "internal dealing" tra una casa madre italiana e una sua stabile organizzazione estera in regime di branch exemption, quando i costi sostenuti dalla stabile organizzazione non?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le disposizioni anti-ibridi del Decreto ATAD (articolo 6 del D.Lgs. 142/2018) non si applicano quando il disallineamento fiscale tra l'Italia e la giurisdizione estera non deriva da una vera "causa ibrida" (conflitto normativo), ma semplicemente da scelte contabili aziendali. Nel caso specifico, la stabile organizzazione di Hong Kong di Alfa S.p.A. contabilizza i costi ARO (costi di coordinamento e supervisione) solo patrimonialmente, senza riconoscerli economicamente né localmente né verso la casa madre. Questo non genera un disallineamento da ibridi perché non c'è conflitto tra le norme fiscali delle due giurisdizioni, ma solo una prassi contabile interna dell'azienda. L'Agenzia sottolinea che la corretta applicazione dell'AOA (Approccio Autorizzato OCSE), la congruità dell'internal dealing e l'identificazione dei servizi resi rimangono soggetti ai normali poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, ma non rientrano nella disciplina anti-ibridi.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
IRES – Applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 142/2018 (''Decreto ATAD'') – Internal dealing in essere tra casa madre e stabile organizzazione in regime di branch exemption - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 47/2025
OGGETTO: IRES – Applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 142/2018 (''Decreto
ATAD'') – Internal dealing in essere tra casa madre e stabile
organizzazione in regime di branch exemption
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.p.A. (di seguito anche ''Alfa'' o ''Istante'') è la società capogruppo del
Gruppo ALFA ed è un'impresa autorizzata all'esercizio di attività assicurativa (diretta
e indiretta) nei rami danni e nei rami vita sia sul mercato nazionale che in regime di
stabilimento all'estero tramite stabili organizzazioni.
Il Gruppo ALFA vanta una presenza sempre più significativa nei mercati
emergenti BBBB. In particolare, tali ultimi mercati rientrano nella Business Unit
International di Gruppo, della quale si occupa la divisione International basata in Italia
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nella capogruppo Alfa svolgendo un ruolo di coordinamento/supervisione, favorendo,
sviluppando, monitorando il business di Gruppo nelle aree geografiche di competenza.
A partire dal FY 20XX ALFA (come casa madre unitariamente considerata con
le proprie stabili organizzazioni ''impresa nel complesso'') ha esercitato l'opzione per
il regime della branch exemption ai sensi dell'art. 168ter TUIR (''b.ex'') e relative
disposizioni applicative di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate Prot. n. 2017/165138 emanato in data 28 Agosto 2017 (''Provvedimento b.ex''),
con riferimento a tutte le proprie stabili organizzazioni, compresa, inter alia, quella
localizzata in Hong Kong (''HK Branch'').
Ai fini dell'applicazione del regime di branch exemption alla HK Branch per
il periodo d'imposta 20XX, sono emersi dubbi, specificamente oggetto del presente
interpello, relativamente al corretto trattamento fiscale di un Internal Dealing tra la
casa madre Alfa in Italia (''Alfa Head Office'') e la HK Branch con riguardo alla
interpretazione:
dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 142/2018 (''Decreto ATAD''), alla luce dei chiarimenti
forniti nel 2022 nella Circolare ATAD n. 2 di commento del Decreto ATAD (che rinvia
anche alle indicazioni di dettaglio del Report dell'OCSE Neutralizing the Effects of
Branch Mismatch Arrangements del 2017 ''Report BMA'');
del punto 12 del Provvedimento b.ex.
Alfa opera anche in Hong Kong attraverso la propria stabile organizzazione ivi
localizzata (''HK Branch'') presso la quale sono svolte le seguenti attività:
i) attività assicurative principalmente per il ramo Danni, svolta a fronte di apposita
licenza (di seguito anche ''HK Insurance Business'');
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ii) attività svolte dal c.d. Alfa Regional Office (di seguito anche il ''ARO'').
L'ARO si occupa di pianificazione, coordinamento e supervisione/controllo ex
post rispetto alle attività di Alfa, anche come capogruppo, in diversi Paesi dell'area
XXXXXXX. Nello specifico le attività di coordinamento/supporto svolte da ARO
coprono:
i) l'ambito finanziario (e.g. management reports e consolidamento dei dati per
l'HO);
ii) l'ambito reporting occupandosi della reportistica interna verso Alfa Head
Office;
iii) l'ambito commerciale (e.g. sviluppo relazioni con network locale);
iv) l'ambito organizzativo/strategico (e.g. policies/guidelines locali).
Al fine di svolgere le suddette attività ARO dispone di una propria organizzazione
(separata da quella che cura l'attività assicurativa HK Insurance Business), con propri
rapporti gerarchici e funzionali e si avvale per lo svolgimento della propria attività di
circa XX dipendenti, fisicamente residenti in Hong Kong.
Da un punto di vista manageriale, dunque, HK Insurance Business e ARO sono
due divisioni distinte, ognuna con una propria struttura organizzativa (sia dal punto
di vista funzionale che da quello dei rapporti gerarchici), un proprio management di
riferimento, propri budget e piani finanziari/contabili distinti.
Sulla base di tale suddivisione dell'attività, anche il sistema contabile e le
procedure di accounting utilizzate dalle due divisioni HK Insurance Business e ARO
sono diversi. Nello specifico, l'Istante evidenzia che:
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le grandezze economicopatrimoniali, derivanti dall'attività assicurativa di
underwriting locale di HK Insurance Business (e.g. premi, sinistri, riserve, etc.) sono
contabilizzate localmente e concorrono alla formazione del risultato economico del
rendiconto locale della HK Branch, come considerato anche ai fini fiscali locali in Hong
Kong;
i costi sostenuti da ARO (''Costi ARO'') in Hong Kong, pur essendo rilevati
e controllati dal team di finance locale di ARO, non confluiscono nel rendiconto
locale della HK Branch, ma, attraverso un flusso informativo periodico, solamente nella
contabilità di Alfa Head Office e, di conseguenza, concorrono al risultato dell'impresa
nel complesso. Pertanto, tali Costi ARO non sono considerati deducibili ai fini fiscali
locali in Hong Kong (rilevando a tali fini fiscali locali unicamente il risultato di HK
Insurance Business) e non è riconosciuto neppure alcun ricavo da Internal Dealing con
la Alfa Head Office.
Ciò detto, nell'ambito dell'analisi condotta secondo l'Approccio Autorizzato
OCSE (''AOA'') svolta ai fini b.ex per l'identificazione del profilo funzionale di HK
Branch, in relazione al periodo d'imposta 20XX, l'Istante evidenzia che è stata svolta
un'analisi fattuale/funzionale attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni societarie
circa l'attività svolta e le responsabilità di ogni divisione di ARO nonché attraverso
interviste funzionali con il management di ARO.
La Società rappresenta che, dalla disamina condotta, l'attività di ARO risulta
essere svolta fondamentalmente a beneficio diretto di Alfa Head Office in quanto, per
ragioni di prossimità geografica e culturali, facilita non solo il ruolo di coordinamento,
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monitoraggio e supervisione da parte della Capogruppo in BBBB, ma favorisce anche
l'implementazione a livello locale delle linee guida definite dalla stessa nella regione.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, Alfa identifica e riconosce eventi
economicamente significativi (c.d. Internal Dealing) posti in essere da ARO, in relazione
al periodo di imposta 20XX, e che forniscono benefici (servizi) ad Alfa Head Office.
In particolare, le attività svolte da ARO supportano e facilitano il coordinamento,
il monitoraggio e la supervisione che Alfa Head Office svolge in BBBB e, inoltre,
evidenziano le caratteristiche ed i presupposti che, in base all'AOA, comportano
l'individuazione di ''Internal Dealing'' espressione diretta dei costi ARO senza margine
di profitto tra HK Branch (nello specifico ARO) e Alfa Head Office.
Tuttavia, ai fini della attribuzione dell'utile (o perdita) alla HK Branch, per
il periodo d'imposta 20XX, non è stato valorizzato alcun Internal Dealing in favore
(ossia quale remunerazione) della HK Branch in quanto ciò avrebbe comportato,
in primo luogo, nella giurisdizione Italiana una forma di ''deduzione'' in capo ad
Alfa (comportando tale Internal Dealing, isolatamente considerato, una variazione
in diminuzione quale rettifica da b.ex in dichiarazione), senza una corrispondente
''inclusione'' nella giurisdizione della HK Branch dal momento che, in virtù della
segregazione delle attività svolte localmente ed il relativo trattamento contabile adottato,
i corrispondenti ricavi non sarebbero stati riconosciuti alla stessa HK Branch (al pari dei
sottostanti Costi ARO).
A parere dell'Istante, da tale approccio prudenziale originerebbe una ''doppia
non deduzione'' dal momento che i Costi ARO non essendo riconosciuti in base
alla giurisdizione di Hong Kong, non saranno dedotti nella giurisdizione della HK
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Branch; inoltre, in fase di ordinaria determinazione del reddito imponibile dell'impresa
nel complesso, nella giurisdizione della casa madre non saranno dedotti nella
determinazione del reddito imponibile in Italia in quanto, in applicazione dell'AOA,
tali costi sono stati attribuiti alla stabile organizzazione HK Branch e hanno concorso a
determinare il risultato netto della HK Branch come componente negativo, confluendo
nella quantificazione della specifica variazione (in aumento) ai fini b.ex in sede
dichiarativa prevista dall'art. 168ter, comma 10, del TUIR.
Pertanto, Alfa pone un dubbio in merito al corretto trattamento fiscale
dell'Internal Dealing tra Alfa Head Office in Italia e la HK Branch con riguardo
all'interpretazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 142/2018, alla luce dei chiarimenti forniti nel
2022 dalla Circolare ATAD n. 2 e del punto 12 del Provvedimento b.ex.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che, interpretando le disposizioni pertinenti al caso in esame
punto 12.1 del Provvedimento b.ex. e Decreto ATAD alla luce ed in conformità ai
chiarimenti forniti nel 2022 nella Circolare ATAD di commento del Decreto ATAD ed
alle indicazioni di dettaglio del Report BMA per i disallineamenti da ibridi (effetti di
DD o di D/NI) relativi alle stabili organizzazioni, sia possibile valorizzare l'Internal
Dealing (vista Italia), senza che ciò comporti l'applicazione né del citato punto 12.1 del
Provvedimento b.ex né della disciplina dei ''disallineamenti da ibridi'' di cui al Decreto
ATAD.
A tal proposito Alfa rileva che l'Internal Dealing identificabile e valorizzabile in
conformità all'AOA (come costo presso Alfa Head Office e ricavo presso HK Branch)
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in base al Report BMA (cfr. a tal proposito parr. 6671 del Report BMA) costituisce
un ''notional payment'' poiché è ''calculated by reference to an actual expenditure of the
taxpayer'' ossia i Costi ARO sostenuti da Alfa nel complesso e in quanto tale potrebbe
generare un disallineamento (effetto D/D) in base alla REC 4 del Report BMA (ossia
l'art. 6 comma 1, lett. r), n. 8 del Decreto ATAD e il punto 12 del Provvedimento b.ex) se
e nella misura in cui emerga effettivamente un effetto di doppia deduzione (D/D), ossia
quando lo stesso componente negativo di reddito è deducibile sia nella giurisdizione del
pagatore che dell'investitore.
In particolare, Alfa è dell'avviso che la ''doppia non deduzione'' dei Costi ARO
ossia la mancata deduzione dei Costi ARO tanto presso la HK Branch (in conseguenza
del loro mancato riconoscimento in Hong Kong) quanto presso la casa madre italiana (in
quanto attribuiti in conformità all'AOA alla stabile organizzazione HK Branch) integri
i presupposti di una ''forma alternativa di inclusione'' idonea a scongiurare l'emersione, a
seguito della valorizzazione dell'Internal Dealing vista Italia, di un fenomeno di ''doppia
esenzione'' (ex. punto 12.1 del Provvedimento b.ex) e di un ''disallineamento da ibridi''
ex. art, 6, co. 1, lett. r), n. 7 del Decreto ATAD ossia, l'emersione di un effetto di D/NI.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base
delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente
così come illustrati nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa, nel
presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività.
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Inoltre, si osserva che la fattispecie sottoposta all'esame della Scrivente riguarda la
disciplina dei disallineamenti da ibridi di cui agli articoli da 6 a 11 del decreto legislativo
29 novembre 2018, n. 142 (decreto ATAD) che ha attuato nel sistema tributario italiano
le disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 (ATAD 1)
come modificata dalla direttiva (UE) 2017952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (ATAD
2) e l'interpretazione del punto 12 del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n.
2017/165138 del 28 agosto 2017 (''Provvedimento b.ex'').
Esula, pertanto, dalla presente analisi ogni considerazione relativa alla corretta
applicazione dell'AOA, alla valutazione in merito alla congruità dell'Internal Dealing
identificato dal 2022 e/o all'individuazione di servizi resi da Alfa ad altre società
del Gruppo o ricevuti da Alfa in merito ai cc.dd. costi ARO, per i quali rimangono
impregiudicati i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Le disposizioni anti ibridi (anti hybrid rule) previste dalla Direttiva ATAD
traggono origine dai lavori svolti in seno all'Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE), nell'ambito del progetto Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS) che ha affrontato il tema dei disallineamenti da ibridi nell'ambito dell'Azione 2
volta a ripristinare la coerenza tra i vari regimi fiscali nazionali.
In questo ambito, l'OCSE ha formulato una serie di raccomandazioni attraverso
due specifici rapporti (Rapporti BEPS Azione 2): il primo, pubblicato nel 2015,
denominato Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2:
Final Report (Rapporto HMA 2015) ed il secondo, pubblicato nel corso del 2017,
denominato Neutralising the Effects of Branch Mismatch Arrangements, Action 2:
Inclusive Framework on BEPS (Rapporto BMA 2017).
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Il Decreto ATAD, nell'articolo 6, comma 1, lettera r), numeri da 1) a 8), prevede
specifiche fattispecie, differenziate in ragione della diversa ''causa ibrida'', da cui possono
derivare dei disallineamenti da ibridi.
In particolare, i numeri da 1) a 7) fanno riferimento alle fattispecie che producono
effetti di ''deduzione senza inclusione'' mentre il numero 8) della medesima disposizione
richiama le fattispecie da cui derivano effetti di doppia deduzione.
L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina di cui trattasi con
la Circolare n. 2/E del 26 gennaio 2022, menzionata anche dall'Istante. Come affermato
nella citata circolare, al par. 1, i disallineamenti da ibridi, in generale, derivano da un
trattamento fiscale asimmetrico da parte di due o più sistemi fiscali in relazione a entità,
stabili organizzazioni, negozi giuridici (in particolare strumenti finanziari o aventi ad
oggetto strumenti finanziari), componenti di reddito, idonei a generare effetti fiscali
(i ''disallineamenti'' appunto) incoerenti (e, perciò, ''ibridi'') a livello internazionale,
quali quelli riconducibili ai fenomeni di ''deduzione senza inclusione'' (''deduction/no
inclusion'' o D/NI) e doppia deduzione (double deduction o DD)
In particolare, come riportato nella Circolare n. 2 del 2022 (cfr. pag. 50, 51 e 52),
il disallineamento può essere dovuto:
1. alla differente qualificazione fiscale di uno strumento finanziario o del relativo
componente reddituale (Strumenti finanziari ibridi);
2. alla differente prospettiva assunta dalle giurisdizioni di residenza o
localizzazione delle parti di un trasferimento avente ad oggetto strumenti finanziari,
tale per cui il rendimento sottostante è considerato ai fini fiscali come simultaneamente
conseguito da più di una delle parti dell'accordo (Trasferimenti ibridi);
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3. al differente trattamento dell'entità, classificata come fiscalmente trasparente
nella giurisdizione di costituzione e fiscalmente opaca nella giurisdizione del socio/
partecipante in relazione ai componenti negativi di reddito sostenuti o ritenuti sostenuti
a favore di detta entità (Entità ibride inverse);
4. a conflitti nell'allocazione di un componente positivo di reddito, laddove
lo stesso sia diversamente attribuito dalla giurisdizione di localizzazione della stabile
organizzazione (in esenzione) e da quella di residenza della casa madre ovvero in base
alle leggi delle giurisdizioni di localizzazione di due o più stabili organizzazioni (in
esenzione) della stessa entità (Componenti positivi di reddito disconosciuti);
5. alla differente prospettiva in relazione all'esistenza della stabile organizzazione
(in esenzione), laddove la stessa sia disconosciuta nella giurisdizione di presunta
localizzazione e, invece, riconosciuta come ivi esistente nella prospettiva della
giurisdizione della casa madre, nel caso di componenti positivi di reddito attribuiti a detta
stabile organizzazione (Stabile organizzazione disconosciuta);
6. alla differente prospettiva in relazione al trattamento fiscale di una entità
(ibrida diretta o in senso proprio) considerata fiscalmente opaca nella giurisdizione
di costituzione e fiscalmente trasparente in base alla prospettiva della giurisdizione di
residenza del socio/partecipante, in relazione a componenti negativi di reddito sostenuti
o ritenuti sostenuti da tale entità a favore dello stesso socio/partecipante che non li
considera componenti positivi in base alle leggi della sua giurisdizione (Componenti
negativi di reddito sostenuti da un'entità ibrida disconosciuti dal socio/investitore);
7. alla differente prospettiva in relazione ad un componente negativo di reddito
relativo ad una operazione che si ritiene sia intervenuta tra la sede centrale e la
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stabile organizzazione ovvero tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità
ed il disallineamento si origina dal fatto che il correlato componente positivo non è
riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario (Componenti
negativi nozionali);
8. a un fenomeno che genera una doppia deduzione dello stesso componente
negativo di reddito (doppia deduzione), in relazione, tipicamente, ad un'entità ibrida
diretta o una stabile organizzazione.
Condizione imprescindibile per poter applicare le disposizioni ''antiibridi'' del
Decreto ATAD è, dunque, la rilevazione nel disallineamento intercettato di una ''causa
ibrida'', come sopra descritta.
A tal proposito la società ha chiaramente rappresentato (cfr. risposta alle richieste
integrative, pag. 45) che ''... il disallineamento non è attribuibile ad un conflitto in
relazione alla configurabilità (dal punto di vista italiano) di una stabile organizzazione
in Hong Kong che non è considerata tale localmente''.
Così come rappresentato dall'Istante, le ragioni per cui i costi ARO e gli Internal
Dealing (di pari importo) non sono considerati, rispettivamente, deducibili e tassabili
ai fini fiscali locali in Hong Kong ''dipendono solo ed esclusivamente dalla scelta
contabile storicamente adottata dalla HK Branch (che tra l'altro non deriva da una
prassi contabile diffusa tra gli operatori locali) per la rilevazione ed esposizione dei
medesimi nel rendiconto locale'', e non sono, pertanto, attribuibili ad un conflitto di
interpretazione di norme convenzionali o locali relative all'attribuzione di utili e perdite
alla stabile organizzazione.
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In base a tale scelta contabile, infatti, a differenza di quanto effettuato per la
divisione HK Insurance, HK Branch rileva i costi ARO verso terzi ed il connesso Internal
Dealing di pari ammontare verso casa madre in ottica solamente patrimoniale.
Ciò implica che tali costi e i connessi ricavi da Internal Dealing non sono
considerati, rispettivamente, deducibili e imponibili ai fini fiscali locali in Hong Kong.
La Società ha rappresentato che la descritta modalità di contabilizzazione,
risalente nel tempo e implicante una rilevazione contabile esclusivamente patrimoniale
dei costi ARO (e del connesso Internal Dealing di pari importo senza profit margin)
presso la HK Branch, deriva solo da ragioni di gestione amministrativa connesse
anche all'assenza di profit margin con conseguente indifferenza sostanziale, a detta
della società, tra rilevazione economica e patrimoniale rispetto a quella esclusivamente
patrimoniale legate all'impostazione del sistema contabile.
A tal proposito si osserva che una mera prassi aziendale apparentemente non
in linea con la prassi generalmente applicabile non integra la causa che determina
l'insorgere di un disallineamento da ibridi (causa ibrida).
Nel presupposto della veridicità e correttezza di quanto affermato dall'Istante, si
ritiene, pertanto, che le disposizioni ''antiibridi'' contenute all'art. 6 del D.lgs n. 142 del
29 novembre 2018 non trovino applicazione alla fattispecie de qua.
Si è del parere, infatti, che la corretta ricostruzione del carico fiscale applicabile
alla transazione sottoposta ad analisi richieda il riscontro di elementi di fatto, quali la
corretta applicazione dell'AOA, la congruità dell'Internal Dealing identificato dal 20XX
e/o l'individuazione di servizi resi da Alfa ad altre società del Gruppo o ricevuti da Alfa
in merito ai cc.dd. costi ARO, non esperibili in sede di interpello (cfr. circolare n. 9/E
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del 1° aprile 2016), per i quali, come anticipato, rimangono impregiudicati i poteri di
controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Analoghe considerazioni possono effettuarsi in merito all'applicazione del punto
12.1 del Provvedimento b.ex, a mente del quale: ''Se emergono fenomeni di doppia
deduzione o doppia esenzione, derivanti da disallineamenti normativi tra l'ordinamento
italiano e quello dello Stato o territorio di localizzazione della stabile organizzazione
esente, i relativi effetti sono opportunamente sterilizzati al fine di evitare un'erosione
della base''.
Nel caso di specie, come su esposto, il disallineamento non è attribuibile
ad un conflitto in relazione alla configurabilità (dal punto di vista italiano) di una
stabile organizzazione in Hong Kong che non è considerata tale localmente, ma alle
conseguenze fiscali di una scelta contabile storicamente adottata dalla HK Branch.
Il presente parere viene reso, con riferimento al periodo di imposta 20XX, sulla
base degli elementi e dei documenti presentati assunti acriticamente, così come illustrati
nella comunicazione e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro
veridicità e completezza, con riserva di riscontro nelle sedi competenti e non si estende
pertanto a questioni diverse da quelle oggetto di specifica richiesta.
firma su delega del Direttore Centrale
Grandi contribuenti e internazionale
Delega n. 9133 del 18 settembre 2023
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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Il trattamento dell'internal dealing tra casa madre e stabile organizzazione in branch exemption richiede l'analisi delle cause ibride secondo il Decreto ATAD, della doppia deduzione e della deduzione senza inclusione. Commercialisti e consulenti internazionali devono distinguere tra disallineamenti normativi (vere cause ibride) e scelte contabili aziendali, applicando correttamente l'AOA per l'attribuzione dei redditi alle stabili organizzazioni estere in regime di esenzione.
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