Crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. ''energivore'' – ricezione fattura a conguaglio costi 2022 post termine di presentazione della comunicazione ex art. 1, c. 6, del d.l. 18 novembre 2022, n. 176
Crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. ''energivore'' – ricezione fattura a conguaglio costi 2022 post termine di presentazione della comunicazione ex art. 1, c. 6, del d.l. 18 novembre 2022, n. 176 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 429/2023
OGGETTO: Crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. ''energivore'' – ricezione
fattura a conguaglio costi 2022 post termine di presentazione della
comunicazione ex art. 1, c. 6, del d.l. 18 novembre 2022, n. 176
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA di seguito, istante pone un quesito, qui sinteticamente riportato, in merito
alla comunicazione dei crediti d'imposta a favore delle imprese cd. ''energivore''.
L'istante «ha maturato in relazione ai costi energetici effettivamente sostenuti nel
terzo trimestre 2022 un credito d'imposta ex art. 6, comma 1, decretolegge 9 agosto
2022, n. 115 pari a Euro [...] il quale è stato integralmente compensato entro il 16 marzo
2023 (ragion per cui non è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate la comunicazione
dei crediti residui relativi all'anno 2022 di cui all'art. 1, comma 6 del decretolegge 18
novembre 2022, n. 176).
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In data 11 maggio 2023 (e quindi dopo la scadenza del termine di presentazione
della comunicazione dei crediti residui 2022) BETA ha emesso nei confronti di ALFA
la fattura numero [...]/2023 con la quale sono stati addebitati, con competenza terzo
trimestre 2022, maggiori costi per la fornitura di energia elettrica acquistata ed
effettivamente utilizzata pari a complessivi Euro [...].
Conseguentemente alla società spetterebbe, per il terzo trimestre 2022, un
maggiore credito d'imposta di Euro [...](e cioè Euro [...]x 25%)».
Considerando che il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione entro il 30 settembre 2023, l'istante chiede chiarimenti «in merito alla
possibilità di compensare maggiori crediti d'imposta riconducibili a maggiori costi
energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della
comunicazione dei crediti residui 2022» e «sul comportamento che dovrà in concreto
seguire per effettuare la compensazione dal momento che la mancata presentazione della
comunicazione dei crediti residui 2022 comporterà lo scarto automatico del modello
F24 trasmesso».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In estrema sintesi, l'istante ritiene di aver «diritto di beneficiare del credito
d'imposta maturato sui maggiori costi energetici di competenza del terzo trimestre 2022
ma fatturati da BETA l'11 maggio 2023».
In particolare, «non avendo più la possibilità di presentare la prescritta
comunicazione all'amministrazione finanziaria potrebbe compensare il credito sempre
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spettante per il terzo trimestre 2022 cumulativamente al credito spettante per il secondo
trimestre 2023 (e, quindi, utilizzando il codice tributo 7015 all'uopo istituito) ancorché
lo stesso venga determinato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6, comma 1, decreto
legge 9 agosto 2022, n. 115 oppure, ove ciò non sia consentito, nel rispetto dei criteri di
cui all'art. 4, comma 1 decretolegge 30 marzo 2023, n. 34».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, comma 6, del decretolegge 18 novembre 2022, n. 176 (di seguito,
Decreto Aiutiquater) stabilisce che i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di
prodotti energetici tra cui il credito d'imposta di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto
legge 9 agosto 2022, n. 115, (di seguito, Decreto Aiutibis), relativo al terzo trimestre
2022 oggetto del caso di specie dovevano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia
delle entrate a pena di decadenza dal diritto alla fruizione, a decorrere dal 17 marzo
2023, del credito residuo in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 (modello F24) un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato
nell'esercizio 2022 (cfr. articolo 1, comma 6, del decretolegge del 18 novembre 2022,
n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).
Tale comunicazione, come precisato dal Provvedimento Prot. n. 44905 del 16
febbraio 2023, non doveva essere inviata nel caso in cui il beneficiario, come nel
caso prospettato, avesse già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione
tramite modello F24.
L'istante, tuttavia, riferisce di aver ricevuto in data 11 maggio 2023 decorso,
dunque, il termine decadenziale per effettuare tale comunicazione una fattura dal
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proprio fornitore di energia elettrica relativa ai consumi energetici del terzo trimestre
2022.
A tal riguardo, il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Aiutibis, nel disciplinare
il beneficio fiscale, finalizzato a ristorare parzialmente le imprese dei maggiori costi
sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, stabilisce che «è riconosciuto un contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di
credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022».
Come precisato dalla Circolare 13/E del 13 maggio 2022, contente indicazioni di
ordine generale applicabili anche ai suddetti crediti in quanto compatibili, «le spese per
l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei
criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo
di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto».
Pertanto, il credito è riconosciuto alle imprese beneficiarie in ragione del
principio di competenza economica e, dunque, con riferimento al momento dell'acquisto
e dell'effettivo consumo della componente energetica, potendo il momento del
sostenimento dell'effettivo onere finanziario essere differito. È necessario, altresì, che il
fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto.
Tale assunto è coerente con quanto chiarito con la circolare n. 25/E dell'11 luglio
2022, punto 3.6, ove (richiamando una la FAQ pubblicata sul sito internet dell'Agenzia
delle entrate in data 11 aprile 2022 e la circolare n. 13/E del 2022), è stato chiarito che,
«l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta è consentito, [...] a condizione che,
nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese
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per l'acquisto dell'energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato
il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui
all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato
mediante il possesso delle fatture di acquisto».
Sulla scorta di quanto rappresentato, si ritiene parzialmente condivisibile la
soluzione prospettata dal contribuente.
In particolare, il credito d'imposta, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
normativamente richiesti circostanza non verificabile in sede di interpello è
riconosciuto per le spese riguardanti l'energia elettrica acquistata ed effettivamente
utilizzata nel corso del terzo trimestre 2022 e deve essere determinato seguendo la
prescrizione di cui all'articolo 1, comma 6 del Decreto Aiutibis e, dunque, nella misura
del 25% delle spese sostenute e documentate dalla fattura di acquisto.
Nonostante tale fattura secondo quanto illustrato ed assunto acriticamente in
questa sede sia pervenuta all'istante decorsi ormai i termini (16 marzo 2023) per
effettuare la relativa comunicazione richiesta, al fine di fruire del credito, l'istante, ove
sia in grado di provare l'esistenza del requisito sostanziale ossia il sostenimento dei
costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento può
comunque presentare la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 6, del Decreto
Aiutiquater.
Stante la peculiarità del caso descritto, la comunicazione potrà essere presentata
senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis e quindi versare
la sanzione di 250 euro stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471; d'altronde, preso atto degli elementi indicati nell'istanza (la
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cui veridicità non può essere confermata in questa sede), alla data di scadenza del
16 marzo 2023, l'istante non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione,
non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi
sostenuti e, conseguentemente, la mancata comunicazione non può configurarsi come
una violazione, neanche di tipo formale.
Resta invece confermato che, stante la peculiarità del credito in esame, il quale,
in riferimento al periodo oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022), è utilizzabile
«esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023» (cfr. l'articolo 1, comma 3, del
Decreto Aiutiquater), la comunicazione, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo
del credito, non può comunque essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (i.e.,
ad ora, il 30 settembre 2023).
A tal proposito, si rammenta che il codice tributo all'uopo istituito per l'utilizzo,
tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese energivore relativo al
terzo trimestre 2022 è ''6969''.
In ultimo, con riguardo alle modalità di invio della comunicazione
successivamente al 16 marzo 2023, andrà utilizzato lo stesso modello approvato con
il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023, da trasmettere esclusivamente tramite i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (la cui riapertura è stata
resa nota con la comunicazione del 26 giugno 2023 pubblicata sul sito internet della
scrivente), oppure da compilare ed inviare tramite il servizio web disponibile nell'area
riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, seguendo il percorso: ''Servizi
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Agevolazioni Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto
dei prodotti energetici''.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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