Trattamento ai fini Iva delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie rese da una Fondazione – Esenzione Iva art. 10 comma 1, n. 18 e n. 27–ter) d.P.R n. 633 del 1972
Quali prestazioni erogate da una Fondazione sanitaria sono esenti da IVA e come si distinguono tra prestazioni mediche e socio-sanitarie?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate da una Fondazione non profit. Le prestazioni mediche, infermieristiche, fisioterapiche e psicologiche rese da operatori abilitati e iscritti agli albi professionali beneficiano dell'esenzione IVA secondo l'articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, sia che siano erogate a pagamento diretto (solvenza) sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Questa esenzione si applica indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto che eroga la prestazione, purché l'operatore sia sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute. Al contrario, le prestazioni rese dagli Operatori Socio-Sanitari (OSS), che non sono iscritti ad albi professionali e non hanno autonomia professionale, non rientrano nell'esenzione per prestazioni sanitarie e devono essere assoggettate all'IVA ordinaria. L'Agenzia respinge anche l'applicazione dell'esenzione per prestazioni socio-sanitarie (articolo 10, comma 1, n. 27-ter) alle prestazioni degli OSS, poiché la Fondazione non può essere qualificata come "ente avente finalità di assistenza sociale" quando le sue prestazioni rimangono sostanzialmente sanitarie. Per le fatturazioni al SSN, è necessario distinguere in sede di fatturazione all'ATS tra prestazioni esenti (mediche) e prestazioni imponibili (socio-sanitarie degli OSS).
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Riferimento normativo
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie rese da una Fondazione – Esenzione Iva art. 10 comma 1, n. 18 e n. 27–ter) d.P.R n. 633 del 1972 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 163/2025
OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie rese
da una Fondazione– Esenzione Iva art. 10 comma 1, n. 18 e n. 27–ter)
d.P.R n. 633 del 1972.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Fondazione istante (di seguito ''Fondazione'' o ''Istante'') è stata riconosciuta
nel 2008 dalla Regione (di seguito ''Regione''), non ha scopo di lucro e la sua finalità
prevalente è «promuovere interventi e prestazioni sanitarie unitamente a iniziative nel
settore dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria».
Dal 2019, la Fondazione partecipa al 100 per cento nelle seguenti società:
Impresa Sociale Alfa, la quale ha le stesse finalità della Fondazione e
rappresenta il suo braccio operativo;
Immobiliare Beta, società di pura gestione immobiliare.
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La Fondazione ha la direzione e il coordinamento delle predette due società e, per
disposizione statutaria, anche la loro gestione straordinaria.
A tutt'oggi l'Istante ha svolto sostanzialmente la sua attività con devoluzione
di fondi e delegando all'Impresa Sociale Alfa lo svolgimento operativo dei suoi
scopi fondazionali; attualmente, l'Impresa Sociale Alfa gestisce un poliambulatorio
specialistico accreditato dalla Regione ma non contrattualizzato, ed ha in corso la
realizzazione di progetti in campo socio sanitario.
La Fondazione ha ottenuto l'accreditamento dalla Regione per lo svolgimento
delle attività di cure domiciliari e, a seguito della partecipazione a un bando indetto
dalla Agenzia di Tutela della Salute (di seguito ''ATS''), ha stipulato il contratto di
scopo per prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (in breve SSN) per gli
ultrasessantacinquenni.
L'Istante precisa che, nell'ambito delle attività di cure domiciliari, sono previsti:
interventi in solvenza;
interventi a carico del SSN per gli ultrasessantacinquenni.
Nell'istanza viene precisato che l'attività di cure domiciliari è considerata
un'attività socio sanitaria nella quale rientrano:
prestazioni mediche, infermieristiche, fisioterapiche, di assistenza psicologica
erogate da soggetti iscritti ai relativi albi;
prestazioni della cura alla persona erogate da Operatori Socio Sanitari (in
breve OSS), soggetti non iscritti in albo.
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L'Istante segnala che tali ultime prestazioni rappresentano una parte minoritaria
delle cure domiciliari, tali da potersi considerare accessorie alle prestazioni principali,
che sono invece sanitarie.
L'Istante chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto delle prestazioni su menzionate.
In particolare, per le prestazioni in solvenza riconducibili a prestazioni
dell'infermiere, del medico, del fisioterapista, dello psicologo etc, l'Istante precisa che
queste ultime saranno da addebitare al richiedente volta per volta e chiede se è corretto
fatturarle in esenzione ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Inoltre, per le prestazioni della cura alla persona erogate dalla Fondazione per il
tramite degli OSS, l'Istante chiede quale regime Iva dovrà essere applicato, ovverosia
se le stesse prestazioni possano rientrare nel regime di esenzione di cui all'articolo 10,
primo comma, n. 27ter) del d.P.R. n. 633 del 1972.
L'Istante, relativamente agli interventi in solvenza, chiede, inoltre, che codesta
Amministrazione si esprima sulla seguente procedura di fatturazione ai solventi:
1. l'operatore, a conclusione della sua prestazione presso il domicilio del
richiedente, riceverà il compenso con riferimento alla tariffa applicata, rilasciando una
ricevuta con l'indicazione ''segue fattura'';
2. la Fondazione provvederà successivamente, e con la data della prestazione
svolta, ad emettere la fattura;
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3. l'operatore, in convenzione con la Fondazione ed in possesso di sua
partita Iva, fatturerà a fine mese tutte le sue prestazioni svolte nel mese per un importo
concordato.
Diversamente, per le prestazioni ad ultrasessantacinquenni, con addebito al SSN,
l'Istante asserisce che le stesse «non consentiranno presumibilmente una distinzione
fra prestazioni esenti per il punto 18 dell'art. 10 e quelle socio sanitarie del punto 27
ter» e chiede se le predette prestazioni possano rientrare nel regime di esenzione di cui
all'articolo, 10, primo comma, n. 27ter) del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, in quanto erogate da ente avente finalità di assistenza sociale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che per le prestazioni in solvenza si debba valutare ogni singola
prestazione e, se svolta da medico, infermiere o fisioterapista, la prestazione sarà
considerata esente ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) del d.P.R. n. 633 del
1972.
Diversamente, per le prestazioni svolte dagli OSS, l'Istante ritiene che le stesse
possano essere considerate esenti da Iva in applicazione dell'articolo 10, primo comma,
n. 27ter) del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto erogate da ente avente finalità di assistenza
sociale.
Per le prestazioni di assistenza domiciliare ad ultrasessantacinquenni, a carico del
SSN, nel presupposto che non sarà possibile una distinzione tra le diverse tipologie di
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prestazioni erogate, l'Istante ritiene che tali prestazioni debbano tutte essere considerate
esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 27ter) del d.P.R., n. 633 del 1972, in
quanto ravvisa la prevalenza delle prestazioni sanitarie su quelle socio sanitarie svolte
dagli OSS e, in ogni caso, trattasi di prestazioni rese da un ente avente finalità di
assistenza sociale.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 dispone che sono esenti dall'imposta «le prestazioni sanitarie
di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e
arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero
individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle
finanze».
Tale disposizione trova fondamento nell'articolo 132, paragrafo 1, lett. c), della
direttiva del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, ai sensi del quale «gli Stati membri
esentano le operazioni seguenti: [...] c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio
delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro
interessato [...]».
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, le esenzioni di cui
all'articolo 132 della suddetta direttiva devono essere interpretate restrittivamente, dato
che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'Iva è riscossa per ogni
prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.
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Con riferimento alle prestazioni mediche e paramediche di cui alla lettera c)
del paragrafo 1 del citato articolo 132, con le sentenze del 20 novembre 2003, cause
C307/01 e C212/01, la Corte di Giustizia UE ha enucleato taluni principi e limitazioni
nell'applicazione della citata disposizione comunitaria, commentati dall'Agenzia delle
Entrate nella circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005.
In particolare, l'esenzione alle prestazioni in commento è subordinata al ricorrere
di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo.
In merito all'ambito oggettivo di applicazione, la circolare precisa che
l'applicazione dell'articolo 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972 «va
limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale
è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in
tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei
confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia».
Nello specifico, sul significato di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione di cui al citato n. 18) con risoluzione del 24 settembre 2003 n. 184/E è
stato precisato che:
per attività di diagnosi si indica l'attività diretta a identificare la patologia
cui i pazienti sono affetti;
per prestazioni di cura, secondo la normativa in materia vigente, si intendono
le prestazioni di assistenza medico generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e
farmaceutica;
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per prestazioni di riabilitazione si intendono quelle che, al pari delle
prestazioni di cura, le quali prevedono una prevalente prestazione di fare, sono rivolte
al recupero funzionale e sociale del soggetto.
Riguardo al profilo soggettivo dell'esenzione in commento, l'articolo 132,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva non definisce la nozione di ''professioni mediche
e paramediche'' in quanto è lasciata alla libertà degli Stati membri definirne il contenuto.
Al riguardo la circolare n. 4/E del 2005 e in seguito la risoluzione del 20 dicembre
2011 n. 128/E, precisano che «la prestazione medica o paramedica può essere esente
dall'Iva solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del R.D.
27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del
ministero della Sanità 17 maggio 2002».
Come chiarito dalla risoluzione del 27 febbraio 1980 n. 363327, attesa la
formulazione della norma di cui al citato punto 18) nonché i richiami legislativi in essa
contenuti e le finalità sociali che si intendono perseguire, fruiscono della esenzione in
parola le prestazioni effettuate nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie anche se
rese da società in qualsiasi forme organizzate (di persone, di capitali, ecc.), purché dette
prestazioni rientrino fra quelle previste dall'articolo 99 del T.U. approvato con R.D. 27
luglio 1937, n. 1265 e successive modificazioni.
Sotto il profilo soggettivo, dunque, per l'applicazione dell'esenzione in oggetto
è richiesta la sussistenza in capo al prestatore dell'abilitazione all'esercizio della
professione sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto passivo
che fornisce la prestazione (cfr. citata sentenza C141/00 del 2002 e risoluzione n. 128/
E del 20 dicembre 2011).
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Pertanto, solo le prestazioni mediche che sono attuate da operatori sanitari
sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 99 del testo unico
delle leggi sanitarie, oppure sono elencate nel decreto ministeriale 17 maggio 2002 sono
esenti dall'Iva ai sensi del citato articolo 10, primo comma, n. 18.
Nel predetto ambito soggettivo, di cui alla norma in esame, non è ricompresa la
figura dell'operatore sociosanitario.
Difatti, come già evidenziato nella risposta ad interpello del 3 dicembre 2018
n. 90, con parere richiesto al Ministero della Salute, con nota prot. n. 56436 del 22
novembre 2018, «l'Operatore Socio sanitario continua ad essere identificato come un
operatore d'interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43/2006,
che si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria
in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie
e strumentali e per una formazione di livello inferiore; per tali operatori non è prevista
l'iscrizione ad uno specifico Albo professionale (...). In particolare, l'Operatore socio
sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine
di specifica formazione professionale regionale, svolge attività indirizzata a soddisfare
bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un
contesto sia sociale che sanitario (...)''. Da ciò consegue, a parere del dicastero, che
''per la tipologia di formazione e le competenze attribuite sopra esplicitate, l'Operatore
Socio Sanitario non può essere assimilabile alle Professioni sanitarie di cui al comma
1, dell'art. 1, della legge n. 43/2006, che conseguono un'abilitazione all'esercizio
professionale all'esito di un corso triennale universitario (...)».
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L'articolo 10, primo comma, n. 27ter), del d.P.R. n. 633 del 1972, come da ultimo
modificato dall'articolo 89, comma 7, lettera b), del CTS, prevede l'esenzione dall'Iva per
«le prestazioni sociosanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e
simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS,
degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento
e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone
detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di
diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica,
previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità
di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale».
Nel caso di specie, lo Statuto della Fondazione, all'articolo 3, dispone che «La
Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità di interesse generale
[...] in via prevalente:
promuovere interventi e prestazioni sanitarie unitamente a iniziative nel
settore dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria;[...]».
Al riguardo, la Fondazione dichiara che le prestazioni di cure domiciliari, erogate
secondo quanto risulta dalla carta dei servizi, sono ricomprese nell'ambito dell'attività
sociosanitaria e, come meglio specificato in sede di documentazione integrativa, le stesse
sono «direttamente» erogate dall'Istante, così come confermato dall'accreditamento
rilasciato dalla Regione e dal verbale di delibera del CDA.
Come affermato dall'Istante, si tratta di prestazioni sostanzialmente riconducili a
prestazioni mediche, infermieristiche, fisioterapiche e di assistenza psicologica rese da
operatori abilitati e iscritti ai relativi albi, mentre quelle rese dagli OSS, per la cura della
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persona, costituiscono, invece, una componente minoritaria, da considerarsi «accessorie
alle prestazioni principali che sono invece sanitarie.»
Al riguardo, come chiarito nella risposta ad interpello pubblicata in data 20 aprile
2020 n. 118, « [...] Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia: ''Per
decidere, ai fini dell'IVA, se una prestazione di servizi che è composta da più elementi
debba essere considerata come una prestazione unica o come due o più prestazioni
autonome che devono essere valutate separatamente, si deve tener conto della duplice
circostanza che, da un lato, dall'art. 2, n. 1, della sesta direttiva 77/388 discende
che ciascuna prestazione di servizi dev'essere considerata di regola come autonoma
e indipendente e che, dall'altro, la prestazione costituita da un unico servizio sotto il
profilo economico non dev'essere artificialmente divisa in più parti per non alterare
la funzionalità del sistema dell'imposta sul valore aggiunto. (...) A questo proposito, si
configura una prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o più elementi devono
essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre uno o
alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione accessoria o alcune
prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione
principale. Una prestazione dev'essere considerata accessoria ad una prestazione
principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il
mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore.
In tale circostanza, il fatto che un prezzo unico sia fatturato non riveste un'importanza
decisiva. (Cfr sentenza C349/96 del 25 febbraio 1999 p. 30, oltre alla sentenza 22
ottobre 1998,cause riunite C308/96 e C94/97, Madgett e Baldwin, punto 24).[...]».
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Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione, non si ravvisa la sussistenza
di una prestazione prevalente rispetto ad altre ad essa accessorie, apparendo tutte
egualmente rilevanti.
Tale circostanza, alla luce della citata giurisprudenza unionale, comporta
«[...]che ciascuna prestazione di servizi dev'essere considerata [...] come autonoma e
indipendente», con conseguente applicazione del corrispondente regime iva, proprio di
ciascuna prestazione erogata dalla Fondazione.
Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che alle prestazioni erogate
dalla Fondazione per il tramite degli operatori abilitati all'esercizio delle professioni
sanitarie, sia nell'ambito di interventi in solvenza che a carico del SSN per gli
ultrasessantacinquenni, sia applicabile l'esenzione Iva di cui all'articolo 10, primo
comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Diversamente, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, si ritiene che alle
prestazioni rese dalla Fondazione per il tramite degli operatori socio sanitari, sia
nell'ambito di interventi in solvenza che a carico del SSN per gli ultrasessantacinquenni,
non possa essere applicata l'esenzione Iva di cui all'articolo 10, primo comma, n. 18), del
d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo gli OSS riconducibili a soggetti abilitati all'esercizio
delle professioni sanitarie.
Si ritiene, inoltre, che non possa trovare applicazione neppure l'esenzione di cui
al successivo n. 27ter).
La disposizione citata subordina l'esenzione Iva ai seguenti requisiti di carattere
oggettivo e soggettivo:
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1) deve trattarsi di prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, in comunità e simili;
2) le predette prestazioni devono essere rese in favore dei soggetti espressamente
richiamati dalla norma: «anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati
di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo,
di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo»;
3) le medesime prestazioni devono essere rese da organismi di diritto pubblico, da
istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, da enti aventi finalità
di assistenza sociale o da enti del Terzo settore di natura non commerciale.
Ai fini dell'applicazione dell'esenzione in commento, si ritiene che l'Istante non
possa essere qualificato come ''ente avente finalità di assistenza sociale'', in quanto, come
dallo stesso dichiarato, «Si ritiene che in ogni caso l'allocazione delle prestazioni in
campo CDOM vengano considerate prestazioni socio sanitarie da parte della sanità
pubblica non con riferimento alla tipologia e alla prevalenza dei servizi svolti, ma solo
al fatto che sono prestazioni da svolgersi presso l'abitazione del richiedente [...]; questo
nulla toglie al fatto che la prestazione è e rimane quella della professione sanitaria.[...]».
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra esposto, le prestazioni rese dalla
Fondazione per il tramite degli operatori socio sanitari dovranno essere assoggettate ad
Iva, con applicazione dell'aliquota ordinaria anche laddove, come nel caso di specie, la
prestazione sia fatturata al paziente direttamente dalla Fondazione.
In considerazione dei chiarimenti forniti, considerato che il trattamento ai fini Iva
delle prestazioni sanitarie erogate dalla Fondazione per il tramite degli operatori abilitati
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differisce da quelle rese per il tramite degli OSS, nell'ambito delle prestazioni a carico
del SSN per gli ultrasessantacinquenni, in sede di fatturazione all'ATS, sarà necessario
effettuare una distinzione tra le diverse tipologie di prestazioni rese agli utenti.
Con riferimento all'ulteriore quesito relativo alla certificazione dei corrispettivi
nell'ipotesi di interventi in solvenza, si osserva quanto segue.
Per la certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni rese presso il
domicilio del paziente, nel presupposto che il prestatore sia da individuare nella
Fondazione che rende il servizio per il tramite dei propri operatori sanitari e socio
sanitari, non si ravvisano impedimenti alla soluzione prospettata dall'Istante. D'altronde,
l'articolo 21, comma 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, consente che la fattura sia emessa
«entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo
6», ossia, nel caso di specie, dal pagamento del corrispettivo.
È, dunque, coerente con il sistema il rilascio, da parte degli operatori sanitari
e socio sanitari, di una mera quietanza, al solo fine di documentare l'incasso del
corrispettivo, e la successiva emissione della fattura nei termini innanzi indicati.
Con riferimento, invece, ai corrispettivi percepiti dagli operatori, si rammenta che
il citato articolo 21 comma 4 dispone, altresì, che «[...] In deroga a quanto previsto nel
primo periodo:
a) [...] per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea
documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto,
può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime».
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La soluzione ipotizzata dall'Istante emissione da parte dell'operatore di una
fattura mensile per documentare tutte le prestazioni rese nel mese è, dunque, in linea con
la disposizione innanzi citata, potendosi considerare la quietanza rilasciata al paziente
quale ''idonea documentazione'' funzionale al rilascio dell'unica fattura riepilogativa.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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L'interpello riguarda l'esenzione IVA per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie secondo l'articolo 10 DPR 633/1972, distinguendo tra operatori abilitati alle professioni sanitarie e Operatori Socio-Sanitari. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare l'iscrizione agli albi professionali, l'autonomia professionale e la natura della prestazione per applicare correttamente l'esenzione IVA, considerando anche il regime delle prestazioni a carico del SSN e la documentazione delle quietanze e fatture secondo l'articolo 21 DPR 633/1972.
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