Interpello: Trattamento IVA di somme dovute a seguito di Ordinanza di ingiunzione per il riaddebito dei costi comuni dello studio professionale, non costituito in associazione professionale. (risposta n. 189)
Come deve essere trattato ai fini IVA il riaddebito delle spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale, quando il pagamento è disposto da un'ordinanza di ingiunzione?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il riaddebito delle spese comuni tra professionisti non associati deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria (22%), indipendentemente dal fatto che il pagamento sia stato originariamente concordato in forma forfettaria o sia successivamente determinato analiticamente da un giudice. Questo trattamento si applica a tutte le spese comuni dello studio (affitto, utenze, personale, cancelleria, vigilanza, ecc.), salvo specifiche eccezioni normative. La circolare 58/E del 2001 ha stabilito che tali riaddebiti costituiscono operazioni imponibili e devono essere fatturati come tali, escludendo quindi la configurazione come mandato senza rappresentanza. Fanno eccezione gli interessi legali (non imponibili per natura risarcitoria) e le spese legali, dove l'IVA non deve essere rivalutata dal soccombente se il vincitore ha titolo a detrarla in quanto soggetto passivo IVA che esercita attività economica.
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Riferimento normativo
Interpello: Trattamento IVA di somme dovute a seguito di Ordinanza di ingiunzione per il riaddebito dei costi comuni dello studio professionale, non costituito in associazione professionale. (risposta n. 189) - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 189/2025
OGGETTO: Trattamento IVA di somme dovute a seguito di Ordinanza di ingiunzione
per il riaddebito dei costi comuni dello studio professionale, non
costituito in associazione professionale.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Avvocato Istante (di seguito, ''Istante'') riferisce che con accordo del xx/xx/xxxx
(successivamente riprodotto nella forma di scrittura privata autenticata) conveniva, con
Tizio e Sempronio , lo scioglimento dell'associazione professionale e, contestualmente,
a decorrere dal xx/xx/xxxx, le modalità di ripartizione e di riaddebito dei costi comuni
dello studio professionale, che avrebbero continuato a condividere tra di loro.
Con riferimento ai costi comuni dello studio, di interesse in questa sede, l'Istante
evidenzia che in tale accordo si conveniva che Tizio avrebbe assunto i dipendenti dello
studio professionale e «le spese dallo stesso sostenute relative a dipendenti, affitto dei
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locali, manutenzione dei locali, spese condominiali e riscaldamento, tassa smaltimento
rifiuti, utenze, vigilanza e manutenzione delle macchine elettroniche d'ufficio, nonché
cancelleria, spese di pulizia locali e riviste sostenute da [Tizio] fossero riaddebitate per
il 30% all'[Istante]».
L'Istante riferisce che «nel corso di corposo e lungo contenzioso con [ Tizio], per
l'accertamento delle suindicate spese, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio,
con la quale il giudice ha richiesto al CTU la riclassificazione di tutte le spese sostenute
da [Tizio] e la ricostruzione delle stesse per inerenza a quanto pattuito nel contratto
di scioglimento dell'associazione professionale onde individuare la quota di dette spese
spettanti all'[Istante], dedotti gli acconti già dalla stessa pagati a [Tizio]».
In particolare, l'Istante fa presente che il consulente tecnico d'ufficio, per gli anni
dal xxxx al xxxx, ha elaborato una tabella dei costi sostenuti da Tizio, suddividendoli
per anno e per categoria, e nello specifico: ''riviste'', ''telefono'', ''acqua ed energia'',
''cancelleria e interventi'', ''personale'', ''vigilanza'', ''varie studio'' e ''affitto''.
In base a tale ricostruzione, alla data del xx/xx/xxxx, la quota parte di spese a
carico dell'Istante è risultata pari ad euro ..., così suddivisa:
euro ... dovuti per il personale dipendente
euro .... dovuti per le riviste
euro ... dovuti per utenze di energia elettrica, acqua, gas, tassa sui rifiuti,
varie, affitti e vigilanza.
Da tale importo, il CTU ha dedotto le somme versate dall'Istante nel corso degli
anni a titolo di acconto e, dunque, quantificato il saldo dovuto in euro ....
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Con riguardo alla modalità di fatturazione dei suddetti acconti, in sede di
integrazione documentale, l'Istante ha precisato che «dal xxxx sino al xxxx [Tizio] non
ha mai presentato conteggi e dettagli, degli importi anticipati, poi reclamati in rifusione:
per questo gli acconti versati dall'Istante tra il xxxx e il xxxx in € ... oltre iva (complessivi
€ ..., iva inclusa) sono stati fatturati da [Tizio] genericamente come acconti rifusione
spese».
Nella documentazione integrativa, l'Istante ha altresì chiarito che le spese dalla
stessa anticipate fino al xxxx, «dal CTU ritenute inerenti e poste a carico del Tizio] per
€ ... oltre iva, non sono state separatamente riscosse dall'Istante, e pertanto non
fatturate. Il CTU ha determinato il saldo del rapporto come da quesito, procedendo per
compensazione parziale con i maggiori importi imponibili ritenuti dovuti dall'Istante
al [Tizio] »
Per il recupero della somma dovuta dall'Istante, a titolo di rimborso delle spese
comuni di studio, in esecuzione dell'ordinanza ex articolo 186 ter c.p.c. n. del xx/xx/
xxxx del Tribunale Ordinario, Tizio ha notificato l'atto di precetto.
Tanto premesso, l'Istante chiede come debba essere applicata l'IVA su tale
riaddebito di costi, dal momento che gli importi dovuti, risultanti dalla ricostruzione
analitica operata dal Consulente Tecnico d'Ufficio, sono analiticamente distinti per voci
e categorie di spesa e non in via forfettaria, come previsto dall'accordo di ripartizione,
nonché sull'importo dovuto a titolo di interessi legali.
L'Istante chiede, altresì, se deve corrispondere l'IVA sulle spese legali dovute in
favore della controparte vittoriosa (come statuito dall'Ordinanza del giudice), atteso che
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quest'ultimo agisce in qualità di soggetto passivo ed ha titolo ad esercitare la detrazione
dell'imposta stessa.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che ai fini IVA, il riaddebito dei costi tra professionisti debba
essere trattato secondo le indicazioni del mandato senza rappresentanza
Più nello specifico, ritiene applicabili le seguenti disposizioni:
1. l'articolo 3, comma 3, d.P.R. 633/1972, secondo cui le prestazioni rese
o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi
anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario; cosicché, il riaddebito si definisce
quale servizio del mandatario reso senza rappresentanza al proprio mandante ed
avente medesima tipologia di quello ricevuto, con la conseguenza che lo stesso avrà
le medesime caratteristiche oggettive dell'operazione principale e, quindi, il medesimo
regime di tassazione, con l'applicazione della stessa aliquota, fin anche quello di
esenzione.
2. l 'articolo 8, comma 35, L. 67/88 (applicabile alla fattispecie che ci occupa
perché riguardante il riaddebito di costi del personale negli anni xxxxxxxx), ai sensi
del quale vige il regime di irrilevanza Iva dei prestiti o distacchi di personale in caso di
rimborso del puro costo dei lavoratori senza maggiorazioni, come nel presente caso.
Pertanto, secondo l'Istante, l'emissione della fattura da parte di Tizio, relativa al
riaddebito analitico delle spese fino al xx/xx/xxxx, oggetto dell'atto di precetto, dovrà
avvenire come segue:
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a) spese personale € ... fuori campo Iva secondo il disposto dell'articolo 8,
comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ratione temporis;
b) s pese riviste € ... non soggette ad Iva ex art. 74 DPR 633/72;
c) spese acqua, telefono, cancelleria, vigilanza, vario studio e affitto € ...
soggette ad Iva con applicazione dell'aliquota ordinaria al 22%;
d) interessi legali di € ... escluso dalla base imponibile Iva ex art. 15 DPR
633/72;
e) spese legali € ... escluso dalla base imponibile Iva ex art. 15 DPR 633/72;
L'Iva non va rimborsata da parte soccombente, in quanto si verifica il caso di eccezione
della rivalsa Iva per cui parte soccombente non deve versare l'Iva alla parte vittoriosa
se quest'ultima la detrae.
f) Subtotale imponibile € ...;
g) I VA su imponibile € ....
In ultimo, l'Istantefa presente che nella denegata ipotesi in cui si ritenesse
che il riaddebito debba avvenire senza indicazione analitica delle poste e quindi
con applicazione dell'Iva sull'intero importo di € ..., l'IVA applicata sarà interamente
detraibile.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nella fattispecie in esame, si chiede di individuare il corretto trattamento IVA
da applicare alle somme relative al riaddebito delle spese sostenute per l'uso comune
dello studio professionale, che l'Istante è tenuta a pagare a seguito dell'Ordinanza di
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ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 186 ter c.p.c. e oggetto dell'atto di
precetto.
In particolare, l'Istante riferisce che il dubbio origina dalla circostanza che il
giudice dell'esecuzione ha ingiunto il pagamento delle spese comuni da rifondere a Tizio,
«per il periodo gennaio xxxx/dicembre xxxx (ossia per il periodo per il quale reputa
non contestata la condivisione dello studio professionale e l'efficacia degli accordi di
ripartizione delle spese definiti con la scrittura privata)» (cfr. Ordinanza del xx/xx/
xxxx), avvalendosi dell'analitica ricostruzione per anno e voci di spesa eseguita dal CTU
appositamente nominato.
In merito al quesito posto, preliminarmente, si rammenta che per quanto riguarda
il trattamento fiscale, ai fini IVA, della ripartizione delle spese comuni tra professionisti
non costituiti in associazione professionale, la circolare 18 giugno 2001, n. 58/E, al
paragrafo 2.3, ha chiarito che il riaddebito di dette spese da parte del professionista deve
essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA.
Conseguentemente, le somme che l'Istante dovrà corrispondere a Tizio, in
esecuzione dell'ordinanza del giudice, costituiscono operazioni imponibili ai fini del
tributo in esame, con applicazione dell'aliquota in misura ordinaria, analogamente,
peraltro, alle fatture già emesse da Tizio, a titolo di ''acconto rifusione spese studio come
da accordo del '', e pagate dall'Istante.
Tale circostanza, nel caso di specie, in effetti, porta ad escludere che la
configurazione giuridica dell'accordo sia riconducibile al contratto di mandato senza
rappresentanza di cui all'articolo 1703 del codice civile; pertanto, il pagamento della
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somma stabilita nell'ordinanza è oggettivamente imponibile IVA, da assoggettare a
tributo.
Con riguardo al trattamento Iva da applicare al pagamento degli «interessi legali
dal xx/xx/xxxx al saldo», come testualmente stabilito dal giudice nell'Ordinanza di
ingiunzione, preliminarmente, si fa presente che in vari documenti di prassi è stato
precisato che per stabilire il corretto trattamento fiscale agli effetti dell'IVA, è necessario
individuare la natura giuridica delle somme da corrispondere e la ''causa'' per la quale
le stesse sono state liquidate (cfr. circolare 19 maggio 1979, n. 24, risoluzioni 7 marzo
2000, n. 24 e 23 aprile 2004, n. 67).
Sul punto, l'articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che «Non concorrono
a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di
penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario
o del committente; (...)».
Nel caso in esame sembra desumersi che gli interessi legali assumano natura
risarcitoria, a fronte del ritardo del pagamento delle spese comuni, e pertanto si ritiene
che non debbano concorrere a formare la base imponibile ai fini del tributo in esame.
Per quanto concerne il dubbio sulla spettanza della parte vittoriosa di conseguire
dal soccombente, condannato al pagamento delle spese legali, il rimborso dell'IVA
che ha corrisposto (o che dovrà corrispondere) al proprio difensore, si rammenta che
con la circolare del 6 dicembre 1994, n. 203 e, successivamente con la risoluzione
del 24 luglio 1998, n. 91, è stato precisato, seppur con riferimento ai legali distrattari
della controparte vittoriosa, «che agli effetti dell'IVA il soggetto soccombente in un
giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato
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della controparte vittoriosa, è tenuto al pagamento dell'imposta a queste relative. Unica
eccezione si ha nell'ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo di
imposta, e la vertenza inerisca all'esercizio della propria attività di impresa, ha titolo
ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica. Ciò
posto, il legale di controparte può richiedere al soccombente l'importo di quanto dovuto
a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello dell'IVA, essendo tale imposta
dovuta per rivalsa dal proprio cliente» (cfr. risoluzione n. 91 del 1998).
Infine, con riguardo alla detrazione dell'Iva, si rappresenta, in generale, che ai
sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 è detraibile l'imposta relativa a beni e
servizi acquistati nell'esercizio di impresa, arte o professione, impiegati per realizzare
operazioni imponibili (o quelle a queste assimilate per espressa previsione normativa).
Pertanto, l'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi è detraibile nella misura in
cui tali acquisti siano inerenti, ovvero strumentali e necessari all'esercizio dell'attività
economica imponibile svolta dal contribuente.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato il potere di controllo da parte dell'Amministrazione
finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 189/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il riaddebito di spese comuni tra professionisti è un'operazione imponibile IVA secondo la circolare 58/E 2001, che esclude l'applicazione del regime di mandato senza rappresentanza e richiede fatturazione ordinaria. Commercialisti e studi professionali devono applicare l'aliquota ordinaria al 22% su questi riaddebiti, con detraibilità dell'IVA a monte secondo l'articolo 19 DPR 633/1972, salvo per interessi moratori e spese legali che seguono regimi particolari.
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