Trattamento fiscale dei redditi derivanti da un'attività di libera professione ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione tra Italia e Thailandia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 2 aprile 1980 n. 202
Trattamento fiscale dei redditi derivanti da un'attività di libera professione ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione tra Italia e Thailandia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 2 aprile 1980 n. 202 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 384/2023
OGGETTO: Trattamento fiscale dei redditi derivanti da un'attività di libera
professione ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione tra Italia e
Thailandia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 2 aprile
1980 n. 202
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
XXXXX (di seguito, anche ''Istante'') è iscritto all'Anagrafe Italiani Residenti
all'Estero (AIRE) in quanto da tre anni vive e lavora in altro Stato UE come dipendente
di uno studio professionale.
Durante tale periodo, l'Istante non ha dichiarato alcun reddito in Italia, versando
imposte solo in detto altro Stato.
XXXXX rappresenta di essere prossimo ad un trasferimento in Thailandia dove
lavorerà come libero professionista con clienti non italiani.
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L'Istante precisa, altresì, che aprirà una partita IVA nel nostro Paese ma che l'Italia
non rappresenterà in alcun modo il centro dei propri interessi, non avendovi alcuna
sede, né committenti, né domicilio, né parenti a carico, ma solo familiari presso i quali
trascorrerà un tempo non superiore ai due mesi l'anno.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che non dovrà dichiarare i propri redditi in Italia, in cui aprirà
una partita IVA, rimanendo iscritto all'AIRE e trascorrendo la maggior parte del periodo
di imposta in Thailandia, Paese con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale
per evitare la doppia imposizione sui redditi.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che l'accertamento dei presupposti per stabilire
l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto
di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del
1° aprile 2016); pertanto, la seguente risposta si basa sugli elementi così come prospettati
in istanza, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere
di verifica e di accertamento nei confronti dell'istante.
Tale considerazione rileva sia in relazione alla futura residenza in Thailandia, sia
ai fini della residenza nell'altro Stato UE (sebbene non oggetto di interpello).
Tanto premesso, si forniscono alcune indicazioni di carattere strettamente
interpretativo sulle disposizioni applicabili al caso prospettato concernente il
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trasferimento della residenza in Thailandia per lo svolgimento dell'attività professionale
in tale Stato.
L'articolo 2, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR), considera fiscalmente residenti
in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta ossia per almeno 183
giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile) , sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai
sensi del codice civile.
Le tre suddette condizioni sono tra loro alternative, per cui la sussistenza anche
di una sola di esse, per la maggior parte del periodo d'imposta, è sufficiente a far ritenere
che una persona fisica sia considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo
quando tali condizioni sono contestualmente assenti nel periodo d'imposta di riferimento,
la persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.
Dalle scarne informazioni che si possono evincere dall'istanza, XXXXX dichiara
di voler aprire una partita IVA in Italia, ma precisa anche che continuerà a rimanere
iscritto all'AIRE e che trascorrerà la maggior parte del periodo d'imposta in Thailandia,
senza mantenere nel nostro Paese alcuna sede o domicilio.
Dalle informazioni riferite dall'Istante (qui assunte acriticamente per le predette
ragioni), questi non dovrebbe integrare alcuno dei requisiti elencati nel citato articolo 2
del TUIR per radicare la residenza fiscale in Italia.
L'attribuzione del numero di partita IVA italiana a un soggetto non residente,
infatti, non incide sulla sua residenza ai fini fiscali nel territorio dello Stato.
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In base alla normativa interna, quindi, l'Istante, in qualità di non residente,
sarà assoggettato a imposizione sui redditi prodotti nel territorio dello Stati ai sensi
dell'articolo 23 del TUIR.
In particolare, per quanto concerne i redditi derivanti dalla libera professione
(unica tipologia reddituale espressamente menzionata in istanza), il citato articolo 23,
comma 1, lett. d), del TUIR stabilisce che gli stessi si considerano prodotti in Italia se
''derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato''.
Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre, tuttavia,
considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli
Stati esteri.
Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti,
pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito
dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 600, oltre
ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Nel caso di specie, come osservato dall'Istante, viene in rilievo la Convenzione
contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Thailandia, firmata il 22 dicembre 1977 e
ratificata con legge 2 aprile 1980, n. 202 (in breve, ''Convenzione'' o ''Trattato'').
In particolare, l'articolo 14 del Trattato, rubricato ''Professioni indipendenti'',
prevede, al paragrafo 1, la tassazione esclusiva dei redditi derivanti da una libera
professione nello Stato di residenza del beneficiario degli stessi.
Tuttavia, il paragrafo 2 del medesimo articolo, in deroga al precedente, ammette
una tassazione concorrente, stabilendo che ''le remunerazioni che un residente di uno
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Stato contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione nell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato se:
a) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che
oltrepassano in totale quaranta giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, o
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un'impresa che è residente di
detto altro Stato, o
c) l'onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione che la
persona che paga le remunerazioni stesse ha in detto altro Stato''.
Per quanto concerne la condizione di cui alla lett. a), paragrafo 2, dell'articolo 14
della Convenzione, la stessa potrebbe essere integrata nella fattispecie in esame nella
misura in cui l'Istante dichiara che trascorrerà in Italia ''non più di 2 mesi'', potendo
tale periodo essere superiore ai 40 giorni richiesti dalla previsione convenzionale per
riconoscere la potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte e potendo, in tale
periodo, ivi esercitare una attività professionale.
In merito alle condizioni di cui alle successive lettere b) e c), l'Istante si limita
a dichiarare che non lavorerà per committenti italiani ma non specifica se l'onere delle
remunerazioni sarà sostenuto da una impresa italiana o da una stabile organizzazione in
Italia del soggetto non residente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che, relativamente ai redditi
riferiti alla libera professione, gli stessi potrebbero essere assoggettati a imposizione
in Italia ove si verificasse, alternativamente, una delle condizioni di cui all'articolo 14,
paragrafo 2, del Trattato.
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La verifica di tali circostanze, peraltro future ed eventuali, esula dal perimetro
dell'istituto dell'interpello, presupponendo, al pari del riscontro della residenza,
un'indagine di tipo fattuale estranea alla funzione tipicamente consulenziale dell'istituto.
Per completezza, infine, è appena il caso di precisare che qualora l'Istante
conseguisse redditi di fonte italiana riconducibili ad altre categorie, rispetto ai quali
la Convenzione riconosce potestà impositiva concorrente, gli stessi dovranno essere
assoggettati a imposizione nel nostro Paese.
Nei casi di tassazione concorrente, l'eventuale doppia imposizione sarà risolta da
parte thailandese ai sensi dell'articolo 22 del Trattato.
firma su delega del Direttore Centrale,
Capo Divisione aggiunto
Delega n. 324214 del 10 agosto 2022
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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