Dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore – disciplina transitoria – legge n. 205 del 2017 – rinuncia ai dividendi – sopravvenienza attiva – art. 88, co. 4–bis, del TUIR – assenza
Quando una persona fisica non imprenditore rinuncia ai dividendi deliberati da una società, come viene trattata fiscalmente questa rinuncia e quali sono gli obblighi di ritenuta?
Spiegato da FiscoAI
La rinuncia ai dividendi da parte di una persona fisica non imprenditore genera obblighi fiscali specifici che riguardano sia il socio che la società. Innanzitutto, il momento rilevante per la tassazione è quello della delibera assembleare che crea il diritto di credito al dividendo (principio di cassa), non il momento della rinuncia successiva. Questo significa che i dividendi rinunciati sono considerati "giuridicamente incassati" e pertanto la società deve comunque applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26% ai sensi dell'articolo 27 del DPR 600/1973, anche se il socio non li riceve materialmente. Per quanto riguarda la società partecipata, la rinuncia ai dividendi da parte di una persona fisica non esercente attività di impresa non genera sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis del TUIR, poiché non esiste differenza tra il valore fiscale e il valore nominale del credito rinunciato. L'apporto ricevuto dalla società attraverso la rinuncia non costituisce quindi un componente positivo di reddito tassabile. Infine, i dividendi rinunciati e successivamente retrocessi a riserva straordinaria mantengono i connotati tributari della riserva di provenienza, per cui in caso di futura distribuzione saranno nuovamente soggetti a ritenuta del 26%.
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Riferimento normativo
Dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore – disciplina transitoria – legge n. 205 del 2017 – rinuncia ai dividendi – sopravvenienza attiva – art. 88, co. 4–bis, del TUIR – assenza - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 59/2025
OGGETTO: Dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore – disciplina
transitoria – legge n. 205 del 2017 – rinuncia ai dividendi –
sopravvenienza attiva – art. 88, co. 4–bis, del TUIR – assenza
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.r.l. (di seguito, ''Istante'' o ''Società'') presenta un'istanza di interpello ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di
ottenere chiarimenti in merito al trattamento fiscale della rinuncia ai dividendi, sia nei
confronti dei soci persone fisiche, sia nei confronti della società.
La Società rappresenta di essere attiva nel settore [...]
Il [...] 2021, l'assemblea dei soci della Società ha approvato il bilancio d'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020 e ha deliberato la destinazione dell'utile (xxx euro) da
destinarsi, in parte, a dividendo (yyy euro) e, in parte, a riserva straordinaria (zzz euro).
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L'Istante afferma che la distribuzione dei dividendi non è stata posta in essere a
causa di ''fatti ed eventi che ne hanno consigliato il rinvio''. In particolare, la Società
intende ''distribuire una quota parte di dividendi compresa tra circa il 2030% degli
stessi, rinunciando al restante 7080%, per poi destinare la somma non distribuita alla
riserva straordinaria dalla quale provenivano''.
Tutto ciò premesso, l'Istante pone i seguenti quesiti in merito al trattamento fiscale
dei:
a) dividendi percepiti dalla persona fisica non imprenditore e, nello specifico,
chiede se la disciplina transitoria di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 sia
applicabile o meno alla fattispecie prospettata;
b) dividendi rinunciati da persone fisiche non imprenditori e, in particolare, chiede
se tale rinuncia possa generare una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ''TUIR'');
c) dividendi inizialmente destinati alla distribuzione e successivamente retrocessi
a riserva straordinaria e, specificamente, chiede conferma che la parziale rinuncia ai
dividendi operata dal socio non sia rilevante ai fini IRES.
Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione
integrativa; l'Istante ha risposto con nota del [...].
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In riferimento al quesito sub (a) la Società evidenzia che non è applicabile al caso
concreto la disciplina transitoria di cui alla legge n. 205 del 2017. Dunque, ritiene che, in
relazione ai dividendi distribuiti, la Società debba operare nei confronti dei soci persone
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fisiche non imprenditori una ritenuta a titolo d'imposta del 26% ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
In relazione al quesito sub (b) l'Istante afferma che i dividendi abbiano un valore
fiscale di cui all'articolo 88, comma 4bis, del TUIR pari a zero poiché la rinuncia all'utile
è stata posta in essere dal socio persona fisica non imprenditore. L'Istante sostiene inoltre
che ''i dividendi rinunciati non possono incrementare il costo della partecipazione [...]
atteso che essendo dividendi nessuna detrazione di costi può sussistere a favore della
società partecipata''. Infine, l'Istante contesta l'ipotesi di incasso giuridico in relazione
alla rinuncia ai dividendi, poiché ritiene non sussistente alcuna tassazione in capo alla
persona fisica non imprenditore.
Relativamente al quesito sub (c) l'Istante ritiene che la rinuncia al credito
operata dal socio trasformi il ''valore contabile del debito della società in una posta
del patrimonio netto (OIC 28 § 36)'' e che il dividendo rinunciato non costituisca
sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES, poiché tale dividendo ha origine in ''un
debito privo di componente economica generatore del passivo''. L'Istante sostiene inoltre
che la ''la riserva patrimoniale formatasi per destinazione del dividendo rinunciato dal
socio persona fisica non imprenditore (OIC 28 § 36) riprende i medesimi connotati
tributari della riserva straordinaria dalla quale i dividendi provenivano, pertanto in
caso di futura distribuzione i dividendi sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del
26% ai sensi dell'art. 27, comma 1 del DPR 600/1973''.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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L'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto dei diritti
del contribuente), come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 219, dispone che «[i]l contribuente può interpellare l'amministrazione
finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali
relativamente alla:
a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di
obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione [...]».
Avvalendosi dell'istituto dell'interpello, disciplinato dal predetto articolo 11 e dal
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016, nonché dalla
circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, il contribuente può a tal fine presentare un'apposita
istanza che, a pena di inammissibilità, deve contenere tra le altre, la circostanziata e
specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale
sussistono concrete condizioni di incertezza.
L'obiettiva incertezza della fattispecie oggetto di interpello è un requisito
immanente dell'istituto in esame.
L'interpello, come disciplinato dalla citata lettera a) dell'articolo 11 ha, infatti,
l'obiettivo di tutelare il contribuente nella fase dell'interpretazione della norma tributaria
quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza.
Il comma 4 del citato articolo 11 stabilisce, però, che «[n]on ricorrono condizioni
di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha fornito, mediante documenti di
prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata
dal contribuente».
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Con riferimento al quesito sub (a), si è dell'avviso che l'istanza sia carente del
requisito previsto per legge dalla citata lettera a) (''condizione di obiettiva incertezza'')
in quanto l'Amministrazione finanziaria ha già fornito gli opportuni chiarimenti con la
risoluzione 6 giugno 2019, n. 56/E e con il Principio di diritto del 6 dicembre 2022, n. 3
consultabili nell'apposita sezione presente sul sito dell'Agenzia delle entrate (Normativa
e prassi Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica Agenzia delle Entrate
(agenziaentrate.gov.it) cui si rinvia.
I citati documenti di prassi chiariscono l'ambito applicativo del regime transitorio
di tassazione delle «distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società
ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino
all'esercizio in corso al 31dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre
2022» (cfr. l'articolo 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Legge di
bilancio 2018).
Nel caso di specie, l'Istante afferma che i dividendi ai quali i soci non
rinunceranno e che, quindi, saranno distribuiti a questi ultimi rappresentano circa il 20
% dell'utile realizzato dall'Istante nel 2020. Pertanto, i dividendi distribuiti dovranno
essere assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento, prevista
dall'articolo 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.
In merito al quesito sub (b) si rileva che l'articolo 88, comma 4bis, del TUIR
inserito dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e applicabile
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto
stesso (7 ottobre 2015) dispone che «[l]a rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio,
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con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in
assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero [...]».
Al riguardo, la risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017 ha chiarito che «[...] con
l'introduzione del citato comma 4bis viene riformato il regime fiscale IRES delle rinunce
a crediti da parte dei soci, riconducendolo a unità, a prescindere dalla modalità con
cui l'operazione formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti
coinvolti.
In particolare, tanto per le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente
sorti in capo al socio, quanto per quelle precedute dall'acquisto del credito (o della
partecipazione) da parte del socio (o del creditore), il nuovo regime qualifica fiscalmente
come ''apporto'' la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente
riconosciuto del credito. [...] L'eccedenza, invece, costituisce per il debitore partecipato
una sopravvenienza imponibile, a prescindere dal relativo trattamento contabile, con
la conseguenza che si può generare un fenomeno di tassazione da gestire con una
variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi».
Nella medesima risoluzione, si è inoltre precisato che «[...] dal momento che
si è in presenza di crediti [...] dovut[i] a persone fisiche non esercenti un'attività di
impresa e che non è pertanto ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti
rinunciati e il loro valore nominale, la società partecipata non dovrà tassare alcuna
sopravvenienza attiva ai sensi del comma 4bis dell'articolo 88 del TUIR. Allo stesso
modo, non si ritiene necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore
fiscale dei crediti oggetto di rinuncia (articolo 88, comma 4bis, secondo periodo),
non potendosi verificare quelle distorsioni dovute appunto alla mancata coincidenza
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tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale (ad esempio, per effetto di
svalutazione) che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili soltanto
in presenza di un'attività di impresa».
Scopo della norma in commento è evidentemente quello di evitare, sul piano
fiscale, distorsioni dovute alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e
il loro valore fiscale (per esempio, per effetto di svalutazione), ravvisabili in presenza
di un'attività di impresa.
Dunque, nel caso in cui la rinuncia dei dividendi sia operata da una persona
fisica non esercente attività di impresa, si avrà una coincidenza tra il valore fiscale
del dividendo ed il suo valore nominale, con la conseguente insussistenza di una
sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES ai sensi dell'articolo 88, comma 4bis, del
TUIR (come già, peraltro, chiarito nella citata risoluzione n. 124/E del 2017 in relazione
alla rinuncia da parte dei soci degli importi dovuti dalla società a titolo di trattamento
di fine mandato).
Va ricordato che già la circolare n. 73/E del 27 maggio 1994 aveva chiarito che
«la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa
(quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a
finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi
l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione
della ritenuta di imposta». Anche per i dividendi, ai fini della tassazione, rileva il
momento dell'effettivo percepimento (cd. ''principio di cassa'') e non quello della mera
maturazione.
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Ciò posto, va rilevato che nel caso di specie i due soci (persone fisiche non
in regime d'impresa) intendono rinunciare alla distribuzione dei dividendi per i motivi
indicati nell'istanza ovvero il ''mantenimento di un solido equilibrio finanziario'' della
partecipata, ritenuto prudente nello scenario economico caratterizzato prima dalla
pandemia da COVID19 e poi dai conflitti bellici ancora in corso. Sulla base di quanto
prospettato dall'Istante, appare evidente la volontà dei due soci di apportare, attraverso
la rinuncia ai dividendi nuove risorse al patrimonio della partecipata.
Considerato che si è in presenza di crediti per dividendi dovuti a persone fisiche
non esercenti un'attività di impresa e che non è pertanto ravvisabile alcuna differenza tra
il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale, la Società partecipata non
dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi del citato comma 4bis.
Considerato, inoltre, che i dividendi oggetto di rinuncia sono stati deliberati
dall'Assemblea dei soci con verbale del [...] 2021 e che da tale delibera è sorto il diritto di
credito dei soci alla distribuzione si ritiene, per le ragioni su esposte, che detti dividendi
siano da considerare giuridicamente incassati e, quindi, da assoggettare a ritenuta a titolo
di imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del
1973.
In relazione al quesito sub (c), si premette che esula dal presente parere ogni
valutazione circa la correttezza della contabilizzazione o dei principi contabili adottati.
Alla luce della risposta al quesito sub (b), si ritiene che l'apporto ricevuto dalla
Società conseguente alla ''rinuncia'' al dividendo nei termini sopra detti non rappresenti
un componente positivo di reddito della stessa Società ai sensi dell'articolo 88, comma
4, del TUIR.
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Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti
presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e nella
documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione
del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 205/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La rinuncia ai dividendi deliberati è disciplinata dall'articolo 88, comma 4-bis del TUIR e dall'articolo 27 del DPR 600/1973 in materia di ritenute d'imposta. I commercialisti devono distinguere tra il momento della delibera assembleare (quando sorge il credito tassabile) e il momento della rinuncia, applicando il principio di cassa per i dividendi e verificando se il socio è o meno esercente attività di impresa, poiché questo determina l'assenza di sopravvenienza attiva e l'obbligo di ritenuta anche su dividendi non distribuiti.
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