Quali prestazioni rese da una fondazione attraverso una società strumentale beneficiano dell'esenzione IVA secondo l'articolo 10, comma 1, n. 21 del DPR 633/1972, e come si applica quando i servizi sono affidati in?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 10, n. 21 del DPR 633/1972 prevede l'esenzione IVA per le prestazioni proprie di strutture come case di riposo, orfanotrofi e organismi simili, inclusi alloggio, vitto, medicinali e prestazioni accessorie, quando rivolte a persone bisognose di protezione, assistenza e cura. Questa esenzione ha natura oggettiva e si applica indipendentemente dal soggetto che effettua la prestazione, anche se affidata a terzi mediante contratto di gestione globale, purché il committente mantenga il controllo e l'indirizzo qualitativo. Nel caso specifico dell'interpello, le prestazioni terapeutiche, riabilitative, infermieristiche e i servizi accessori (ristorazione, lavanderia, pulizia) erogati agli utenti ricoverati nelle strutture residenziali della fondazione rientrano nell'esenzione, anche quando gli utenti sono trasportati in orario diurno presso centri diurni, poiché rimangono parte della medesima gestione globale. Per le prestazioni rese nei centri diurni a soggetti non ricoverati, si applica invece l'esenzione dell'articolo 10, n. 18 (prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione), subordinatamente al requisito che il prestatore sia abilitato all'esercizio della professione sanitaria.
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Riferimento normativo
Articolo 10, comma 1, n.21 D.P.R n. 633 del 1972 – Esenzione gestione globlale - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 179/2024
OGGETTO: Articolo 10, comma 1, n.21 D.P.R n. 633 del 1972 – Esenzione gestione
globlale
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Fondazione istante (di seguito anche ''Fondazione'' o ''Istante'') rappresenta
di gestire, con finalità non lucrative, «Centri di Riabilitazione polivalenti in forma
intensiva, estensiva e di mantenimento per persone disabili psicofisiche e sensoriali e
Centri di Riabilitazione Ambulatoriali, in forma: residenziale e diurna.
Eroga a persone affette da disabilità fisica, psichica e sensoriale prestazioni
sanitarie di diagnosi, cura, riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento
funzionale e sociale, assistenza protesica, consulenze psicologiche, assistenza
infermieristica, tutelare e di aiuto alla persona. Le varie sedi, a diversa valenza
funzionale, sono distribuite sul territorio della provincia di XY». L'Istante intende
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costituire una nuova società strumentale sotto forma di impresa sociale, ai sensi del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, da essa interamente controllata (di seguito
''Società'' o ''Impresa sociale''), alla quale affidare, mediante apposito contratto, la
gestione globale (in seguito anche ''Global service'') dei servizi da erogare agli utenti
ricoverati nelle proprie strutture residenziali o in centri di riabilitazione diurni.
Al riguardo, l'Istante precisa che, in tale contesto, manterrebbe in capo a sé
''esclusivamente'' l'attività di gestione patrimoniale e raccolta fondi, direzione, controllo
e vigilanza sulla propria partecipata, nonché l'attività indirizzo a garanzia della qualità
e dell'interesse collettivo sull'attività dell'impresa sociale, in aggiunta ai propri servizi
gestiti direttamente con il proprio personale. Per gli utenti ricoverati, la Fondazione
dichiara che il contratto di Global service riguarderebbe i seguenti servizi:
a) tutte le prestazioni terapeutiche, di riabilitazione intensiva, estensiva e di
mantenimento associate a programmi psicoeducativi con obiettivi abilitativi e di
riabilitazione sociale e occupazionale;
b) prestazioni di socializzazione e psicologiche, di assistenza infermieristica,
tutelare, aiuto alla persona;
c) attività di animazione, attività ludico creative, di gestione del tempo libero e
i servizi alberghieri;
d) l'esecuzione dei servizi accessori rispetto ai precedenti, quali:
«i. ristorazione, senza soluzione di continuità, durante tutti i giorni dell'anno,
con pasti predisposti presso le cucine messe a disposizione in comodato gratuito dalla
Fondazione;
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ii. lavanderia, utilizzando anche le attrezzature concesse in comodato ad uso
gratuito dalla Fondazione, comprensivo della fornitura dei materiali e beni di consumo;
iii. pulizia e sanificazione, comprensivo della fornitura dei materiali e
attrezzature occorrenti per la pulizia di tutti i locali, aree esterne e pertinenze;
iv. manutenzione ordinaria degli immobili, delle pertinenze, degli impianti,
delle attrezzature e degli automezzi messi a disposizione in comodato gratuito dalla
Fondazione, compreso la fornitura di acqua, energia elettrica (tranne che nei locali di
piazzetta Y) , combustibili per riscaldamento e materiali di consumo;
v. trasporti degli utenti e spese degli automezzi affidati dalla Fondazione
all'Impresa sociale in uso gratuito per l'esecuzione delle predette attività».
L'Istante precisa che «gli interventi e i bisogni sociosanitari, terapeutici
e assistenziali dell'utenza ricoverata nelle strutture residenziali sono individuati
specificatamente nei Progetti Riabilitativi Individuali e nei Piani Assistenziali
individuali che saranno definiti dal Medico Specialista e/o Direttore Sanitario a seguito
di una valutazione multidimensionale del singolo caso.
L'intervento riguarda anche la gestione degli ambienti dedicati agli ospiti, messi
a disposizione gratuitamente dalla Fondazione, sia dal punto di vista igienico sanitario
che di decoro e confortevolezza. Dette attività saranno svolte nel rispetto delle normative
nazionali e locali e nel rispetto delle procedure di qualità ed accreditamento definite nel
tempo dalla Fondazione».
Alcuni dei servizi di cui sopra, anche accessori ai principali che saranno prestati
agli utenti ricoverati, saranno resi ai medesimi utenti, previo trasporto dalla struttura
residenziale, anche nei centri diurni. In particolare, si tratta dei seguenti:
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e) ''servizi infermieristici'', ovvero assistenza infermieristica per n. 3/4 ore al
giorno dal lunedì al venerdì;
f) ''fornitura di pasti'' agli utenti e operatori nei centri diurni;
g) pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature nei centri diurni.
In risposta alla richiesta di documentazione integrativa, la Fondazione ha
precisato che le prestazioni principali, le prestazioni infermieristiche e quelle accessorie
saranno affidate, con il Global service, all'Impresa sociale anche nei centri diurni che
sono autorizzati ad accogliere gli utenti provenienti dai centri residenziali per lo
svolgimento delle attività sociosanitarie e riabilitative in fascia diurna.
La Fondazione fa presente, altresì, che il compenso previsto per la Società a
fronte della predetta ''gestione globale dei servizi sanitari, sociosanitari, riabilitativi e di
assistenza alla persona (c.d. ASA)'' è pari a circa il 93% per cento dell'intero corrispettivo
contrattualmente dovuto e che la stessa fatturerà tutte le prestazioni direttamente nei suoi
confronti.
Ciò posto, la Fondazione chiede di conoscere quale sia il corretto trattamento
fiscale, ai fini dell'Iva, applicabile alle prestazioni di cui alle predette lettere a)
(prestazioni terapeutiche, di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento
associate a programmi psicoeducativi con obiettivi abilitativi e di riabilitazione sociale
e occupazionale), b) (prestazioni di socializzazione e psicologiche, di assistenza
infermieristica, tutelare, aiuto alla persona), c) (attività di animazione, attività ludico
creative, di gestione del tempo libero e i servizi alberghieri) e d) (servizi accessori
rispetto ai precedenti: ristorazione; lavanderia, pulizia e sanificazione, comprensivo
della fornitura dei materiali e attrezzature occorrenti per la pulizia di tutti i locali, aree
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esterne e pertinenze, manutenzione ordinaria degli immobili, delle pertinenze, degli
impianti, delle attrezzature e degli automezzi messi a disposizione in comodato gratuito
dalla Fondazione, compreso la fornitura di acqua, energia elettrica , combustibili per
riscaldamento e materiali di consumo; trasporti degli utenti e spese degli automezzi
affidati all'Impresa sociale in uso gratuito per l'esecuzione delle predette attività), che
la Società erogherà:
A) nelle strutture residenziali agli utenti ricoverati nelle stesse;
B) nei centri diurni agli utenti non ricoverati nelle strutture residenziali, ma
che sono ''bisognosi di protezione, assistenza e cura''. Chiede, inoltre, di conoscere il
trattamento Iva applicabile ai servizi infermieristici di cui alla predetta lettera e), di
fornitura di pasti agli utenti e operatori di cui alla predetta lettera f) e di pulizia e
sanificazione dei locali e delle attrezzature di cui alla predetta lettera g), resi nei centri
di riabilitazione diurni:
C) agli utenti ricoverati nelle strutture residenziali, previo trasporto in orario
diurno;
D) agli utenti non ricoverati nelle strutture residenziali, ma che sono ''bisognosi
di protezione, assistenza e cura.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Fondazione ritiene che le prestazioni terapeutiche, di riabilitazione intensiva,
estensiva e di mantenimento associate a programmi psicoeducativi con obiettivi
abilitativi e di riabilitazione sociale e occupazionale alle prestazioni di socializzazione
e psicologiche, di assistenza infermieristica, tutelare, aiuto alla persona; alle attività di
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animazione, attività ludico creative, di gestione del tempo libero e ai servizi alberghieri
nonché relativi servizi ''accessori'' (ristorazione, lavanderia, pulizia e sanificazione ecc.),
resi agli utenti ricoverati nelle strutture residenziali, si applica il regime di esenzione Iva
di cui all'articolo 10, n. 21, del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (cfr. risoluzione n. 1/E
del 8 gennaio 2002 e risoluzione n. 221/E del 1° luglio 2019, nonché la risposta n.221
pubblicata il 1° luglio 2011).
Secondo la Fondazione, il citato n. 21 si applica per tutte le sue strutture, non
solo per le case di riposo;
al riguardo richiama la risoluzione n. 164/E del 25 novembre 2005, dove è stato
precisato che «le prestazioni rese da organismi ''simili'' sono esenti quando con le
stesse si assicura l'alloggio eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto
accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose
di protezione, assistenza e cura».
A parere dell'Istante, l'esenzione in esame avrebbe ad oggetto una prestazione
unitaria che include sia la fornitura dei servizi principali che i servizi accessori rivolti ai
soggetti ricoverati e ai soggetti ricoverati ma trasportati in orario diurno nei centri diurni
purché ciò sia previsto dal contratto di Global service.
Con riferimento alle prestazioni terapeutiche, di riabilitazione intensiva,
estensiva e di mantenimento associate a programmi psicoeducativi con obiettivi
abilitativi e di riabilitazione sociale e occupazionale alle prestazioni di socializzazione
e psicologiche, di assistenza infermieristica, tutelare, aiuto alla persona, alle attività di
animazione, attività ludico creative, di gestione del tempo libero e i servizi alberghieri
prestati nei centri di riabilitazione semiresidenziali diurni agli utenti non ricoverati
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(quesito B) e ai ''servizi infermieristici'' e di ''fornitura di pasti'' resi agli utenti e operatori
nonché di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature, nei centri diurni (quesito
D), l'Istante ritiene applicabile il regime di esenzione previsto dal n. 18 del primo
comma dell'articolo 10, in quanto «detta esenzione IVA risulta fruibile, come emerge
dalla prassi ministeriale consolidata, a prescindere dalla forma organizzativa della
struttura che fornisce le medesime prestazioni, purché, ovviamente la direzione tecnica
venga affidata ad un operatore abilitato all'esercizio delle prestazioni sanitarie, come
previsto dall'Istante. Per cui, qualora il terzo (la Società strumentale) che assumerà
contrattualmente l'obbligo nei confronti della Fondazione di rendere le prestazioni
sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione e i ''servizi ausiliari''' di cui sopra, in possesso
di detti requisiti, a parere dell'Istante le medesime prestazioni rientrano a tutti gli effetti
nella esenzione innanzi richiamata (l'articolo 10, n.18, del predetto d.P.R. n. 633 del
1972)».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 10, comma primo, numero 21), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede, tra l'altro, l'esenzione dall'Iva per «le
prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili, [...] comprese
le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre
prestazioni accessorie». Al riguardo, come chiarito dalla risoluzione 25 novembre 2005,
n. 164/E, con riferimento al regime Iva applicabile alle prestazioni rese da una Residenza
Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD), è stato precisato che l'elencazione contenuta
nella predetta disposizione non è da intendersi tassativa e che le prestazioni rese da
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organismi ''simili'' sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente
unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a
persone che per il loro status sono bisognose di ''protezione, assistenza e cura'' (cfr.
risoluzione n. 188/E del 12 giugno 2002; Corte di Cassazione, sentenza n. 11353 del 3
settembre 2001).
Tale disposizione, come più volte ribadito in diversi documenti di prassi (cfr.
risoluzioni: n. 1/Edell'8 gennaio 2002, n. 39/E del 16 marzo 2004 e n.74/E del 27
settembre 2018) ha natura oggettiva nel senso che l'esenzione dall'Iva si applica a
prescindere dal soggetto che effettua la prestazione.
Il regime di esenzione, inoltre, presuppone una gestione ''globale'' delle strutture
ivi indicate e trova applicazione anche alle prestazioni rese da terzi, ancorché
distintamente specificate, nell'ipotesi in cui si caratterizzano nella loro interezza e
sostanzialità la gestione ''globale'' di una casa di riposo (cfr. risoluzione n. 1/E dell'8
gennaio 2002 e risoluzione n. 39/E del 16 marzo 2004).
Il trattamento di esenzione si applica indipendentemente dalle modalità di
effettuazione delle predette prestazioni, ovvero sia allorquando le stesse siano rese
direttamente al beneficiario del servizio sia se rese nell'ambito di un contratto con un
committente terzo, conservando o meno quest'ultimo la titolarità del servizio.
In particolare, la citata risoluzione n. 39/E del 2004 precisa che il regime di
esenzione «ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate
rientrano nell'esenzione dall'IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che
le rende» e che sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa
di riposo. Tale principio resta valido «anche se distintamente specificate, sempre che le
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stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della
RSA, la cui titolarità (n.d.r. del servizio) rimane in capo ''al soggetto appaltante'' il
quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e
dell'interesse collettivo (cfr. anche risoluzione n. 290/E del 9 settembre 2002; risposta
n. 221 pubblicata il 27 aprile 2022)».
Nella fattispecie in esame, come risulta dal contratto di appalto (cfr. articolo 2 e
allegato ''v'') oggetto dell'appalto è «la gestione globale delle prestazioni sociosanitarie,
terapeutiche, infermieristiche assistenziali rivolte all'utenza ricoverata nelle strutture
residenziali della Fondazione e in particolare: 1) Nelle strutture di riabilitazione
intensiva ed estensiva a carattere residenziale per disabili psicofisici e sensoriali ''X'' e
''Y''; 2) Nella RSA Disabili ''Z'' autorizzata per 15.pl. 3) Nella Residenza Protetta per
anziani ''Casa di Riposo W ''autorizzata per n. 25 p.l. oltre a n. 5 posti del centro diurno
di I livello.
Per le suddette strutture l'IMPRESA SOCIALE dovrà erogare agli utenti
ricoverati tutte le prestazioni terapeutiche, di riabilitazione intensiva, estensiva e
di mantenimento associate a programmi psicoeducativi con obiettivi abilitativi e di
riabilitazione sociale e occupazionale, di assistenza infermieristica, tutelare, aiuto alla
persona, attività di animazione, attività ludico creative, di gestione del tempo libero e
i servizi alberghieri».
Alla luce della normativa e della prassi illustrata, nel caso di specie, si osserva
quanto segue.
Con riferimento alle prestazioni rese nei confronti degli utenti ricoverati nelle
strutture residenziali (quesiti A e C) si ritiene che la disposizione contenuta nel citato
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articolo 10, primo comma, n. 21) del d.P.R. n. 633 del 1972 possa trovare applicazione
per i servizi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), oggetto del contratto di ''gestione
globale'' affidata alla costituenda Impresa sociale, nelle strutture residenziali della
Fondazione e nei centri di riabilitazione diurni previo trasporto dai centri residenziali.
Al riguardo, si rileva che lo spostamento fisico, in orario diurno, dell'utente
ricoverato nella struttura residenziale, ove fruisce dell'alloggio, al centro diurno avviene
sempre nell'ambito del medesimo contratto di Global service affidato alla Impresa
sociale .
Per quanto riguarda i quesiti relativi alle prestazioni rese nei centri di riabilitazione
diurni nei confronti dei soggetti non ricoverati (Quesiti B e D), si osserva che il
n. 18 del primo comma del citato articolo 10 prevede che sono esenti dall'Iva «le
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio
delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con
il Ministro delle finanze».
Tale disposizione trova fondamento nell'articolo 132, paragrafo 1, lett. c), della
direttiva del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, ai sensi del quale «gli Stati membri
esentano le operazioni seguenti: [...] c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio
delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro
interessato [...]».
In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue (cfr. sentenza 10
settembre 2002, C141/00), con diversi documenti di prassi (cfr. risoluzione n.550555
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del 27 dicembre 1989, risoluzione n. 119/E del 28 maggio 2003, risoluzione n. 39/E
del 2004, risoluzione n. 87/E del 20 agosto 2010), è stato precisato che l'applicazione
dell'esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura
delle prestazioni fornite, riconducibili nell'ambito della diagnosi, cura e riabilitazione,
e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all'esercizio della
professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende.
Sotto il profilo soggettivo, la disposizione richiede la sussistenza in capo al
prestatore dell'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, a prescindere dalla
forma giuridica che riveste il soggetto passivo che fornisce la prestazione (cfr. citata
sentenza C141/00 del 2002 e risoluzione n. 128/E del 20 dicembre 2011). Pertanto,
solo le prestazioni mediche che sono poste in essere da operatori sanitari sottoposti
alla vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle
leggi sanitarie oppure sono elencate nel decreto ministeriale 17 maggio 2002 sono esenti
dall'Iva ai sensi del citato articolo 10, primo comma, n. 18.
Ne consegue che, nel caso di specie, al ricorrere dei predetti requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti dalla norma in argomento, alle prestazioni di servizi di cui ai Quesiti
B e D si applicherà il regime di esenzione dell'Iva ai sensi dell'articolo 10, primo comma,
numero 18 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Resta impregiudicato ogni potere di
controllo dell'Amministrazione finanziaria.
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LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 21/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'esenzione IVA per gestione globale di strutture residenziali è disciplinata dall'articolo 10, n. 21 DPR 633/1972 e si applica a prescindere dalla forma giuridica del soggetto prestatore, purché sussista un contratto di appalto che caratterizzi la gestione unitaria della struttura. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra prestazioni rese a ricoverati (n. 21) e prestazioni sanitarie a non ricoverati (n. 18), verificando i requisiti soggettivi di abilitazione professionale e la natura oggettiva delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
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