Detrazione interessi passivi e oneri accessori dipendenti da mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale situato all'estero - Art. 15 ,comma 1, lett. b) TUIR
Un contribuente residente all'estero può detrarre gli interessi passivi di un mutuo stipulato per l'acquisto di un'abitazione principale situata in uno Stato estero, secondo l'articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR consente la detrazione del 19% degli interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, fino a 4.000 euro annui. Tuttavia, questa agevolazione si applica esclusivamente quando l'immobile è situato in Italia, indipendentemente dalla residenza fiscale del contribuente. La norma richiede che il mutuo sia contratto con soggetti residenti in Italia o in uno Stato membro dell'UE, ma il bene immobile deve trovarsi nel territorio italiano. Nel caso di contribuenti fiscalmente residenti all'estero, inclusi i "non residenti Schumacker" (soggetti che producono almeno il 75% del reddito in Italia), la detrazione rimane subordinata alla medesima condizione: l'immobile deve essere ubicato in Italia. Pertanto, un contribuente che acquista un'abitazione principale in Slovenia, anche se produce reddito da lavoro dipendente italiano, non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi, poiché il requisito della localizzazione dell'immobile in territorio italiano non è soddisfatto.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Detrazione interessi passivi e oneri accessori dipendenti da mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale situato all'estero - Art. 15 ,comma 1, lett. b) TUIR - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 524
OGGETTO: Detrazione interessi passivi e oneri accessori dipendenti da mutuo stipulato
per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale situato
all'estero. art. 15 ,comma 1, lett. b) TUIR
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante dichiara di essere residente in Slovenia ed iscritta all'AIRE dal 13
dicembre 2016 e di aver acquistato il 17 giugno 2015, nel Comune di ... (Slovenia), in
comproprietà con il coniuge, un'immobile che è stato adibito ad abitazione principale
propria e della sua famiglia entro un anno dall'acquisto. Per l'acquisto dell'immobile ha
stipulato in data 4 giugno 2015 come unico intestatario un contratto di mutuo
ipotecario con la Banca ALPHA.
Riferisce, inoltre, di aver mantenuto l'iscrizione all'anagrafe dei residenti in Italia
fino a dicembre 2016, pur avendo il domicilio e la dimora abituale in Slovenia fin dal
momento dell'acquisto dell'immobile sopra indicato.
Fa presente, infine, che negli anni 2017 e 2018 ha percepito come unico reddito
quello derivante da un rapporto di lavoro dipendente con un sostituto d'imposta
italiano. Tanto premesso chiede se può detrarre, in base all'art. 15, comma 1, lettera b)
Pagina 2 di 5
del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, gli interessi passivi e gli oneri accessori pagati
per il mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile all'estero, adibito a propria
abitazione principale, sia per il biennio 2015-2016, quando era ancora fiscalmente
residente in Italia, sia per il biennio 2017-2018 in qualità di "non residente
Schumacker". Al riguardo, dichiara che l'immobile è stato adibito a propria abitazione
principale entro un anno dall'acquisto e di non godere nel Paese di residenza di
analoghe agevolazioni fiscali.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante è dell'avviso che per gli anni d'imposta 2015 e 2016 può essere
considerata fiscalmente residente in Italia, mentre a partire dal 2017 può essere
considerata, ai fini fiscali, come non residente - in quanto ha soddisfatto
contemporaneamente i tre requisiti richiesti per tale status, ovvero l'iscrizione
all'anagrafe dei residenti in Italia (AIRE), domicilio e dimora abituale in Italia per
meno di metà dell'anno - e, in particolare, "non residente Schumacker", integrando i
requisiti richiesti a tal fine. L'Istante ritiene, peraltro, di avere diritto alla detrazione di
cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1980 sia per gli anni in cui era
fiscalmente residente in Italia sia per quelli successivi, per i quali può essere
considerata "non residente Schumacher". Ciò in quanto, per tutti gli anni sopra
indicati, i requisiti richiesti ai fini della detrazione in argomento sono stati tutti
soddisfatti e in quanto risulta irrilevante, ai medesimi fini, che l'immobile adibito a
propria abitazione principale sia ubicato in uno Stato estero.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), del Testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito
Pagina 3 di 5
TUIR), dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
si detrae un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
pagati, a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per
l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno
dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità
immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della
stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella
quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Con specifico riferimento alla possibilità di detrarre gli interessi passivi derivanti
da mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale situato in Slovenia, oggetto dell'istanza di interpello, si fa
presente che per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia l'abitazione principale si
configura, di regola, in relazione ad immobili situati in Italia. Pertanto, la detrazione di
cui al citato art. 15, comma 1, lett.b), del TUIR non spetta ai predetti contribuenti se il
mutuo è contratto per l'acquisto di una unità immobiliare situata in un Paese estero.
Il medesimo principio si ritiene applicabile anche ai soggetti fiscalmente non
residenti in Italia, per i quali l'imposta è determinata secondo le disposizioni recate
dall'articolo 24 del TUIR che, al comma 3, annovera tra le detrazioni che possono
essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dagli stessi anche quella indicata al citato
art. 15, comma 1, lett.b), del TUIR.
La detrazione in commento rileva anche ai fini della determinazione dell'imposta
dovuta dai cd. "non residenti Schumacker". Si tratta, in particolare, dei soggetti
fiscalmente residenti in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni,
che hanno prodotto nel territorio dello Stato italiano un reddito pari almeno al 75 per
cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che non godono di
Pagina 4 di 5
agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.
Nei confronti di tali soggetti, infatti, il successivo comma 3-bis del citato articolo
24 del TUIR (introdotto dall'articolo 7, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161)
stabilisce che l'imposta dovuta in Italia è determinata sulla base delle disposizioni
contenute negli articoli da 1 a 23 del medesimo TUIR e, dunque, con le stesse regole e
alle medesime condizione previste per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia.
Dal descritto quadro normativo emerge, dunque, che ai soggetti fiscalmente non
residenti in Italia, ivi compresi i cd. "non residenti Schumacker", la detrazione degli
interessi passivi derivanti dal mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale
spetta, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR, alle medesime
condizioni previste per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia, in virtù della
identica modalità di determinazione dell'imposta sul reddito.
Tale assunto trova, peraltro, conferma anche nelle istruzioni alla compilazione
del modello di dichiarazione dei redditi. In particolare, nella guida alla compilazione
per le persone fisiche non residenti (Modello Redditi Persone Fisiche - fascicolo 2 -
Parte III 2019), viene specificato che danno diritto ad una detrazione sulle imposte da
pagare gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti, tra cui anche quelli per mutui
ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, "con riferimento ad immobili situati
in Italia".Tanto premesso, si ritiene che, nel caso prospettato dall'istante, gli interessi
derivanti dal mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale non possano
essere portati in detrazione dall'imposta lorda, ai sensi dell'articolo 15, comma 1,
lettera b) del TUIR, essendo l'immobile situato in Slovenia, sia con riferimento agli
anni d'imposta 2015 e 2016, nei quali l'Istante afferma di essere stata fiscalmente
residente in Italia sia a partire dal 2017 data dalla quale l'Istante medesima afferma di
non essere più fiscalmente residente in Italia.
Pagina 5 di 5
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 2198423/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La detrazione interessi mutuo per abitazione principale è disciplinata dall'articolo 15 TUIR ed è strettamente collegata al concetto di residenza fiscale, non residenti Schumacker e determinazione dell'IRPEF. Commercialisti e consulenti devono verificare sia la residenza del mutuatario che la localizzazione dell'immobile, considerando anche le disposizioni dell'articolo 24 TUIR per i non residenti e le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.