Decadenza agevolazione "cd prima casa" nel caso in cui i coniugi si separino consensualmente davanti all'ufficiale di stato civile e successivamente cedano a terzi l'immobile per cui hanno fruito delle suddette agevolazioni
La cessione a terzi di una casa acquistata con agevolazioni "prima casa" dopo una separazione consensuale davanti all'ufficiale di stato civile comporta la decadenza dal beneficio fiscale?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le agevolazioni "prima casa" decadono quando l'immobile viene ceduto a terzi entro cinque anni dall'acquisto e non si procede all'acquisto di una nuova abitazione principale entro un anno. Tuttavia, esiste un'eccezione: se la cessione avviene in base a clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato a risolvere la crisi coniugale, non scatta la decadenza. Nel caso specifico dell'interpello, la separazione è stata conclusa davanti all'ufficiale di stato civile secondo l'articolo 12 del decreto legge 132/2014, una procedura semplificata che però ha un limite cruciale: non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Poiché la cessione dell'immobile a terzi non rientra nella procedura di separazione consensuale (che regola solo gli aspetti personali e gli assegni), ma rappresenta un atto successivo e separato, non può beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 19 della legge 74/1987. Di conseguenza, la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" si verifica regolarmente.
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Riferimento normativo
Decadenza agevolazione "cd prima casa" nel caso in cui i coniugi si separino consensualmente davanti all'ufficiale di stato civile e successivamente cedano a terzi l'immobile per cui hanno fruito delle suddette agevolazioni - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 80
OGGETTO: Decadenza agevolazione "cd prima casa" nel caso in cui i coniugi si
separino consensualmente davanti all'ufficiale di stato civile e
successivamente cedano a terzi l'immobile per cui hanno fruito delle
suddette agevolazioni.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
In data 3 novembre 2014, l'istante, unitamente alla moglie, ha acquistato un
immobile abitativo, sito in Milano, beneficiando delle agevolazioni 'c.d. prima casa'.
Nell'ottobre 2018 lo stesso si è separato consensualmente dal coniuge, con
accordo di separazione siglato davanti all' ufficiale di stato civile del Comune di
Milano.
L'istante evidenzia che l'abitazione è stata ceduta a terzi con atto del 27
novembre 2018, e che lo stesso non è nelle condizioni di acquistare una nuova
abitazione entro un anno dalla cessione.
Chiede, quindi, se la cessione a terzi del suddetto immobile, "concordata
consensualmente con il coniuge ma in assenza di una omologazione di detto accordo
da parte di un Giudice, comporti la decadenza dalle suddette agevolazioni fruite per
l'acquisto del 2014".
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante richiama le disposizioni contenute nell'articolo 19 della legge 6 marzo
1987, n. 74, che prevede un regime impositivo speciale relativo ai trasferimenti
patrimoniali tra coniugi a seguito di separazione o divorzio, la sentenza della Corte di
Cassazione del 21 marzo 2019, n. 7966 e la risoluzione del 9 settembre 2019, n. 80.
Con tale documento di prassi l'Agenzia delle entrate, facendo propri i chiarimenti
forniti dalla Suprema Corte con la citata sentenza n. 7966 del 2019, ha escluso la
decadenza dalle agevolazioni 'prima casa' nell' ipotesi di cessione a terzi dell'immobile
agevolato, "ma per la sola casistica di patti di divisione dei beni, con trasferimento a
terzi, siglati alla presenza di un giudice".
Tuttavia, l'istante osserva che con circolare del 28 novembre 2014, n. 19 il
Ministero dell'Interno ha affermato che "Parimenti a quanto previsto per le
convenzioni di negoziazione di cui all'art. 6, anche l'accordo concluso innanzi
all'ufficiale dello stato civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio". Pertanto, sulla base di tali argomentazioni,
l'istante sostiene la non decadenza dal beneficio fiscale anche nell'ipotesi di cessione a
terzi della casa coniugale, concordata tra ex coniugi senza ricorso ad un giudice,
laddove la ripartizione del ricavato avvenga secondo le quote di relativo possesso.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Le agevolazioni 'prima casa' sono disciplinate dalla Nota II-bis all'articolo 1
della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 (TUR).
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In linea generale, nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l'immobile
acquistato con le agevolazioni in argomento e non si proceda all'acquisto entro l'anno
di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza
dall'agevolazione fruita.
Ciò premesso, l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che "tutti gli
atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti
anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli
assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
Tale disposizione ricomprende nell'alveo dell'agevolazione tutti gli atti,
documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i
rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (cfr. circolare n. 18/E del 29
maggio 2013).
Con l'ordinanza 21 settembre 2017, n. 22023, la Corte di Cassazione ha ribadito
che, con le agevolazioni in argomento, il legislatore ha inteso favorire "gli atti e le
convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere
nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali".
Con la recente risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019, l'Agenzia delle entrate,
aderendo alla tesi espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 21 marzo 2019,
n. 7966, ha ritenuto che in linea con la ratio dell'art. 19 sopra citato la cessione a terzi
di un immobile oggetto di agevolazione 'prima casa' in virtù di clausole contenute in
un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi
coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio.
Con riferimento al caso in esame, occorre citare il decreto legge 12 settembre
2014, n. 132, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme, e conseguentemente
nuovi istituti, con la finalità di consentire la riduzione del contenzioso civile. In
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particolare, occorre esaminare l'istituto della separazione consensuale tramite accordo
concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale di stato civile, di cui all'articolo 12 del
citato decreto.
Infatti, nel caso in esame, l'istante e la coniuge hanno concluso un accordo di
separazione davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, regolato
dall'articolo 12 del d.l. n. 132 del 2014 che stabilisce che "I coniugi possono
concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di
residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di
matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione
personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di
figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non
autosufficienti. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti
personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse
vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo
scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede
per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può
contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato
e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al
presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono,
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio".
Si tratta di una modalità semplificata di separazione, in cui la presenza dei
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difensori non è obbligatoria, e che è soggetta a precise limitazioni.
Al riguardo, si osserva che la separazione consensuale di cui all'articolo 12 del d.
l. n. 132 del 2014, "non può contenere patti di trasferimento patrimoniale". Ne
consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non
possono essere considerarti parte integrante della descritta procedura di separazione
consensuale.
In tal senso, quindi, non può trovare applicazione la disposizione agevolativa di
cui all'art. 19, la cui ratio, si ribadisce, è quella di favorire gli atti e le convenzioni "
che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di
regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla
separazione o divorzio".
Per completezza si rappresenta nel caso in esame non può richiamarsi la
risoluzione n. 80 del 2019 dal momento che la stessa si riferisce alla diversa ipotesi in
cui la separazione si realizza nell'ambito dell'istituto della negoziazione assistita di cui
all'art. 6 del citato decreto legge.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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L'interpello riguarda l'applicazione dell'articolo 19 della legge 74/1987 sulle agevolazioni fiscali in caso di separazione e divorzio, in relazione alle agevolazioni "prima casa" disciplinate dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa del DPR 131/1986. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra separazione omologata dal giudice (che consente la non decadenza) e separazione consensuale davanti all'ufficiale di stato civile (che esclude i trasferimenti patrimoniali), considerando anche gli istituti della negoziazione assistita e la ratio protettiva delle agevolazioni immobiliari.
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