Quali documenti medici sono necessari per usufruire delle agevolazioni IVA per l'acquisto di veicoli da parte di un minore con disabilità psichica grave e indennità di accompagnamento?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per i soggetti affetti da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, è sufficiente il certificato di invalidità civile rilasciato dalla commissione medica INPS, purché evidenzi esplicitamente la gravità della patologia e la sua natura psichica o mentale. Non è tassativamente richiesto il verbale di accertamento dell'handicap da parte della commissione di cui all'articolo 4 della legge 104/1992, anche se entrambi i documenti possono coesistere. Nel caso specifico del minore con disturbo dello spettro autistico, il verbale di invalidità civile che riconosce la necessità di assistenza continua e l'indennità di accompagnamento è idoneo a provare il diritto alle agevolazioni IVA per l'acquisto di veicoli. La contraddizione riscontrata nel verbale di handicap (che nega i requisiti dell'articolo 4 del D.L. 5/2012) non inficia la validità del certificato di invalidità, poiché la commissione medica ha correttamente indicato la spettanza delle agevolazioni solo su quest'ultimo documento. Le agevolazioni si applicano sia al disabile stesso che ai familiari di cui risulti fiscalmente a carico, per veicoli adattati o, nel caso di disabilità psichica grave, anche per veicoli non adattati.
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Riferimento normativo
Agevolazioni Iva disabili - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 159
OGGETTO: Agevolazioni Iva disabili
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante in qualità di genitore del figlio minore, fa presente che la Commissione
Medica dell'ASL in sede di visita di primo accertamento ha riconosciuto il bambino "
minore portatore di handicap per disturbo dello spettro autistico in situazione di
gravità, (art. 3 comma 3 L. 104/92)", nonché "invalido con diritto al riconoscimento
dell'assegno di accompagnamento, (art. 30 comma 7 L. 388/2000)", con visita di
revisione fissata per dicembre 2019.
Il minore, convocato dal Centro Medico Legale dell'INPS, è stato sottoposto a
visita di revisione dalla Commissione Medica e sono stati recapitati i verbali nei
quali è stato confermato integralmente il giudizio emesso dalla Commissione Medica
della ASL in prima istanza.
All'interno di questi ultimi verbali, a differenza di quelli redatti dalla
Commissione ASL in prima istanza, è stata aggiunta la voce che riguarda i requisiti di
cui all'articolo 4 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5.
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Relativamente alla voce "requisiti di cui all'art 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5", i
due verbali redatti in data 15 novembre 2019 espongono diciture diametralmente
opposte e contraddittorie. Nel verbale di accertamento dell'invalidità, viene indicato:
- diagnosi: "Disturbo dello spettro autistico";
- la commissione medica riconosce l'interessato: "MINORE INVALIDO con
necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita (L. 18/80) - indennità di accompagnamento";
- Requisiti di cui all'articolo 4 del d.l. n. 5 del 2012: "è affetto da handicap
psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento, (art. 30 comma 7 L. 388/2000)".
L'istante asserisce che tale ultima dicitura, così come l'intero verbale, risulta
conforme a quella indicata nella guida alle agevolazioni fiscali per le persone con
disabilità, pubblicata sul sito Ufficiale dell'Agenzia delle Entrate aggiornata ad ottobre
2019.
Diversamente, nel verbale di accertamento dell'handicap, viene indicato:
- diagnosi: "Disturbo dello spettro autistico";
- grado invalidità: "Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi
dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104";
- Requisiti di cui all'articolo 4 del d.l. n. 5 del 2012: "L'interessato non possiede
alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5".
L'istante fa osservare che la diagnosi in entrambi i verbali è (necessariamente) la
stessa, ma che, a fronte della medesima diagnosi per lo stesso soggetto interessato i
due certificati riportano diciture diametralmente opposte con riferimento alla
sussistenza dei requisiti di cui al citato articolo 4.
L'istante prosegue evidenziando che la dicitura contenuta nel verbale di
accertamento dell'handicap, che certifica l'esatto opposto di quella riportata alla
medesima voce del verbale di riconoscimento dell'invalidità con attribuzione
dell'indennità di accompagnamento, non solo è palesemente illogica, ma anche
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nettamente incongruente e contraddittoria con la diagnosi "Disturbo dello spettro
autistico" ed il conseguente giudizio conclusivo - Grado di Invalidità "Portatore di
handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104"
entrambi riportati nel verbale di accertamento dell'handicap.
L'INPS, alla voce Prestazioni e Servizi/Agevolazioni fiscali e contrassegno
invalidi del proprio sito internet istituzionale, ha pubblicato la specifica guida
aggiornata al 22 novembre 2019 dove stabilisce, per i soggetti "affetti da handicap
psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)", che tale
condizione è certificabile solo ed esclusivamente sui verbali di riconoscimento
dell'invalidità civile e non anche su quelli di riconoscimento dell'handicap.
Le diciture riportate sui verbali redatti nel 2019, nella sostanza descrivono
ampiamente quello che è il quadro reale, e nell'interezza riportano tutte le diciture
previste dalla normativa vigente. Tuttavia, il contribuente istante fa notare che il
verbale per il riconoscimento dell'handicap, "non si sa se per qualche astruso
tecnicismo o per mera svista", nella sola parte relativa alla dicitura: "Requisiti di cui
all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5", certifica una situazione completamente
opposta a quella reale e nettamente contraddittoria con la dicitura riportata alla
medesima voce nel verbale per il riconoscimento dell'invalidità, così che, a prima
vista, si generano obiettive condizioni di incertezza a che il verbale stesso sia idoneo
per poter usufruire delle agevolazioni/detrazioni fiscali per il settore auto.
Ciò premesso, alla luce delle indicazioni per le agevolazioni/detrazioni fiscali per
i disabili - settore auto - contenute nella Guida pubblicata dell'Agenzia delle Entrate
circa i requisiti e le caratteristiche che devono avere i verbali di riconoscimento,
l'istante ritiene che non vi sia alcun dubbio che in entrambi i verbali venga indicata la
diagnosi e il tipo di handicap/invalidità/disabilità e che in entrambi sono riportate tutte
le necessarie diciture e le precise fonti normative di riferimento, tanto che, a parere
dell'istante, dagli stessi verbali si evince inequivocabilmente la spettanza delle
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agevolazioni nonostante l'evidenziato errore nel verbale per il riconoscimento
dell'handicap.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che i verbali, sia in versione estesa che con OMISSIS sono idonei
per usufruire delle agevolazioni/detrazioni fiscali per il settore auto.
Di conseguenza nel momento in cui si rendesse necessario dover acquistare un
veicolo nuovo o usato, finché permangono le condizioni attualmente certificate,
acquisterà il veicolo usufruendo delle agevolazioni per i disabili da utilizzare al
servizio del minore invalido per effettuare tutti gli spostamenti necessari ed
indispensabili al fine di raggiungere i luoghi in cui vengono effettuate le terapie,
nonché le visite mediche presso varie strutture locali pubbliche e private, per la scuola,
e quant'altro si rendesse di volta in volta necessario.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un'aliquota IVA ridotta
per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o
impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette
limitazioni fisiche.
Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente
speciale, è stata estesa dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente
speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. Con l'articolo 50,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione è stata
trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
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Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificata da ultimo dall'art. 53 bis del
decreto legge n.124 del 26 ottobre 2019, che prevede l'aliquota IVA agevolata del 4
per cento per le «cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a
2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se
con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore
elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie
permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico
(...); autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con
motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di
potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti
e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico».
L'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha ulteriormente
ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità
psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione
o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.
Con circolare 11 maggio 2001, n. 46/E è stato poi precisato che la
documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con
disabilità psichica, è la seguente:
- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4
della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave
disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità
psichica;
- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle
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leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione
per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (oggi
emesso dall'INPS in base all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
La circolare 23 aprile 2010, n. 21/E ha, inoltre, chiarito che le suesposte
indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre categorie di
disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l'acquisto di veicoli, è stato precisato (
circolare 15 luglio 1998, n. 186, e la più recente risoluzione 25 gennaio 2007, n. 8/E)
che è possibile prescindere dall'accertamento formale dell'handicap da parte della
commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora detti soggetti
abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'invalidità da parte di altre commissioni
mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento
dell'invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate
risulti chiaramente che l'invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte
limitazioni alla capacità di deambulazione.
In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di
handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di
handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 , possa essere
validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica
preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo
esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Nel caso in esame, con verbale della commissione medica per il riconoscimento
dell'invalidità civile il minore è stato riconosciuto "invalido con necessità di assistenza
continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80)" e
in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.L. n. 5 del 2012 in quanto "è affetto da
handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)".
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che tale ultimo certificato sia
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sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 30, comma 7
della legge n. 388 del 2000.
Si precisa, infine, che il verbale di accertamento dell'handicap e quello
accertamento dell'invalidità non sono in contrasto tra loro atteso che la Commissione
medica, che è l'autorità preposta a stabilire se il soggetto possiede o meno i requisiti
previsti dalla norma per fruire delle agevolazioni in commento, ha ritenuto di indicare
la spettanza delle stesse solo su uno dei due verbali (quello per l'accertamento
dell'invalidità civile).
In effetti, sul verbale di accertamento dell'handicap possono essere indicati i
benefici fiscali solo alle ipotesi (diverse dal caso in esame) di soggetti che hanno gravi
difficoltà motorie.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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Le agevolazioni IVA per disabili si basano sulla legge 388/2000 (articolo 30, comma 7) e sul DPR 633/1972 (tabella A, parte II), e riguardano l'aliquota agevolata del 4% per cessioni di autoveicoli. I commercialisti devono verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 e la documentazione dell'indennità di accompagnamento per applicare correttamente l'agevolazione. La normativa si coordina con il decreto legge 5/2012 e richiede particolare attenzione alla natura della disabilità (motoria, psichica, cecità, sordità) per determinare l'applicabilità del beneficio fiscale.
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