Quali sono i requisiti e i limiti di spesa per accedere alla detrazione fiscale per interventi antisismici quando si acquistano diritti edificatori da immobili demoliti?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che chi acquista diritti edificatori derivanti dalla demolizione di immobili può beneficiare della detrazione per interventi antisismici prevista dall'articolo 16-bis del TUIR, purché soddisfi specifiche condizioni. I diritti edificatori sono equiparati ai diritti reali immobiliari e conferiscono al titolare la qualità di possessore dell'immobile ai fini fiscali. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è di 96.000 euro annuali per unità immobiliare, calcolato sulla base delle unità censite in catasto all'inizio dei lavori, non a fine intervento. Nel caso di accorpamento di più unità abitative o quando una sia pertinenziale dell'altra, il limite rimane di 96.000 euro complessivi. La detrazione ordinaria è del 50% delle spese, ripartita in 10 quote annuali uguali, ma può salire al 70% o 80% se l'intervento determina il passaggio a una o due classi di rischio inferiori. Requisito fondamentale è che l'asseverazione della classe di rischio sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico: un'asseverazione tardiva esclude l'accesso al sismabonus, pur mantenendo la detrazione ordinaria.
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Riferimento normativo
Detrazione delle spese per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche - acquisto di diritti edificatori - Articolo 16-bis del TUIR - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 194
OGGETTO: Detrazione delle spese per interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche - acquisto di diritti edificatori -- Articolo 16-bis del TUIR
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante rappresenta di avere acquistato una porzione di terreno agricolo nonché
i diritti edificatori derivanti dalla demolizione di due unità immobiliari,
autonomamente accatastate ed identificate come categoria A/3 e l'altra come categoria
C/6, ubicate oltre il confine della predetta porzione di terreno agricolo, al fine di
edificare su tale terreno una civile abitazione utilizzando la volumetria delle unità
immobiliari demolite. A tal fine, l'istante ha richiesto e ottenuto dal Comune le
autorizzazioni per la realizzazione degli interventi edilizi ottenendo il rilascio del
permesso a costruire per lavori di ristrutturazione ricostruttiva, mediante demolizione
di edifici esistenti e ricostruzione non comportante incremento di volume, ma con la
sola modifica della sagoma. Secondo l'asseverazione del rischio sismico, con
l'intervento edilizio progettato si otterrà una diminuzione del rischio sismico di oltre
due classi.
Tanto premesso, l'istante chiede chiarimenti in merito:
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- alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi relativi
all'adozione di misure antisimiche e, in particolare, al limite di spesa ammessa alla
detrazione stessa;- alle modalità di inserimento in dichiarazione dei redditi dei dati
catastali degli immobili oggetto degli interventi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene di poter fruire delle agevolazioni spettanti per gli interventi di
ristrutturazione edilizia e/o del cd. sismabonus e di poter considerare il limite di euro
96.000,00 per l'unità immobiliare censita come A/3 ed ulteriori euro 96.000,00 per
quella censita come C/6, in quanto risultano unità immobiliari accatastate
autonomamente. Richiama, a tal fine:
- il parere n. 27 del 2018 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha
specificato che rientrano tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui
all'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia)
quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al
d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la
medesima sagoma dell'edificio preesistente. Con il medesimo parere, il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto che gli interventi di demolizione e
ricostruzione come sopra rappresentati, progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti
norme tecniche per le costruzioni, rappresentino una efficace strategia di riduzione del
rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche medesime e,
pertanto, "dal punto di vista tecnico, detti interventi possono certamente rientrare fra
quelli di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, relativi all'adozione di misure
antisismiche";
- la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, nella quale è stato precisato che nel caso di
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interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o
la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del
limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli
interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò anche nell'ipotesi in cui
l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (es. fienile). Per
quanto riguardo il secondo quesito, relativo alla indicazione, nella dichiarazione dei
redditi, dei dati catastali degli immobili oggetto degli interventi, l'istante ritiene di
dover indicare i dati catastali del terreno in quanto che nell'anno di sostenimento delle
spese, è proprietario solo della porzione di terreno e non degli immobili, avendo
acquistato i diritti edificatori a seguito della loro demolizione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 16-bis, comma 1, lett. i) del testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917,
disciplina la detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'IRPEF delle spese sostenute per
interventi «relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici,
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari
».
L'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, inoltre, attualmente prevede, ai commi
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1-bis e 1-ter, che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per
gli interventi di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui
procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle
zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad
attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per
cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000
euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote
annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (cd
sismabonus).
I commi 1-quater e 1-quinquies del medesimo articolo 16 prevedono che qualora
dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il
passaggio da una a due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e relativi allegati,
la detrazione sopra indicata spetti nella misura del 70 per cento (75 per cento per gli
interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici) in caso di diminuzione di una
classe di rischio e nella misura dell'80 per cento (ovvero 85 per cento per gli interventi
realizzati sulle parti comuni degli edifici), in caso di diminuzione di due classi di
rischio.
Anche per gli interventi ammessi al sismabonus - che non costituiscono una
nuova categoria di interventi agevolabili - il citato articolo 16-bis del TUIR costituisce
la disciplina generale di riferimento.
Per quanto riguarda, in particolare, l'ambito soggettivo di applicazione, il
sismabonus spetta per le spese sostenute dai "contribuenti che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi". Con la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, è stato da ultimo confermato
che tra i possessori rientrano, tra gli altri, i proprietari o nudi proprietari nonché i
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titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
sull'immobile oggetto degli interventi.
Tanto premesso, si rileva che l'istante ha acquistato, in data 10 maggio 2018, un
terreno agricolo con destinazione urbanistica nonché i diritti edificatori risultanti dalla
demolizione, a suo carico, di un vano rimessa e porzione del confinante fabbricato
abitativo costituita da pollaio, conigliera, rimessa, porcilaia e box cavalli, che potranno
essere utilizzati sul predetto terreno agricolo. In data 13 luglio 2018, inoltre, il comune
ha rilasciato all'istante il permesso a costruire per l'esecuzione di lavori "di
ristrutturazione ricostruttiva di volume esistente da destinarsi a civile abitazione". Nel
caso di specie, pertanto, l'istante non è proprietario degli immobili oggetto di
demolizione ma titolare dei diritti edificatori risultanti dalla predetta demolizione.
Al riguardo, si fa presente che con la risoluzione 20 agosto 2009, n. 233 è stato
precisato che, conformemente all'interpretazione già sostenuta con la risoluzione del
17 agosto 1976, prot. 250948, anche in materia di imposte dirette il contratto di
cessione di cubatura - e, nel caso di specie la cessione dei diritti di rilocalizzazione -
concluso da privati produce un effetto analogo a quello proprio dei trasferimenti di
diritti reali immobiliari. Ciò sulla base del prevalente orientamento della Corte di
Cassazione, secondo il quale la cessione di cubatura è "quell'atto, a titolo oneroso
attraverso il quale il proprietario del fondo, cui inerisce una determinata cubatura,
distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei
limiti della cubatura concessagli dal piano regolatore e, formando un diritto a sé
stante, lo trasferisce definitivamente all'acquirente, a beneficio del fondo di costui".
Successivamente, la stessa Suprema Corte ha confermato le caratteristiche di realità
della cessione di cubatura, affermando che essa "non è definibile altrimenti che quale
facoltà inerente al diritto di proprietà" (Cass. n. 10979/2007).
Il principio su esposto è stato confermato - sia pure con riferimento
all'applicazione dell'imposta di registro - con la risoluzione n. 80/E del 24 ottobre 2018
nella quale è stato chiarito che l'atto di cessione di volumetria, in quanto facoltà
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inerente al diritto di proprietà, è assimilabile al trasferimento di un diritto reale
immobiliare.
Va, peraltro, rilevato che l'articolo 5 comma 3 del decreto legge 13 maggio 2011
n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, ha inserito nell'articolo 2643 del
codice civile il n. 2-bis, ai sensi del quale sono soggetti a trascrizione nei registri
immobiliari i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano diritti edificatori
comunque denominati, previsti da norme statali o regionali ovvero da strumenti di
pianificazione territoriale; i predetti diritti, pertanto, godono del medesimo regime
pubblicitario dei diritti reali su beni immobili
Sulla scorta dei citati documenti di prassi, si ritiene, dunque, che l'istante avendo
acquistato i diritti edificatori relativi agli immobili oggetto di demolizione ha diritto,
nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa fiscale, alle detrazioni
relative alle spese sostenute per gli interventi edilizi oggetto dell'istanza di interpello.
Con riferimenti a questi ultimi, si rileva che dalla documentazione integrativa
pervenuta risulta che l'istante ha presentato in data 26 luglio 2018 la comunicazione di
inizio lavori relativa agli interventi di "ristrutturazione ricostruttiva di volume
esistente" oggetto del permesso a costruire rilasciato dal comune successivamente
integrata il 26 aprile 2019 con una nuova comunicazione di inizio dei lavori strutturali
eseguiti dall'impresa. Solo a tale ultima comunicazione è stata allegata la
asseverazione prevista dall'articolo articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
Al riguardo, si fa presente che con il citato decreto n. 58 del 2017 sono state
stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le
modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati.
Il citato decreto ministeriale stabilisce, in particolare, che il progettista
dell'intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell'allegato
B del decreto) la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile
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dopo l'esecuzione dell'intervento progettato. Ai sensi del citato articolo 3, del decreto
ministeriale n. 58 del 2017, per l'accesso alle detrazioni, occorre che la predetta
asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. Pertanto,
come ribadito da ultimo nella citata circolare n. 13/E del 2019, un'asseverazione
tardiva, in quanto non conforme alle predette disposizioni, non consente l'accesso alla
detrazione.
Ne deriva, dunque, che, nel caso di specie, l'istante non può accedere al
sismabonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa
vigente, non oggetto della presente istanza di interpello, fruire della detrazione di cui
al citato articolo16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR nella misura attualmente prevista
del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da
utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.
Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo
immobile e le relative pertinenze; inoltre, nel caso di interventi di recupero edilizio che
comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di
un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le
unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle
risultanti alla fine dei lavori; ciò anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare oggetto
dei lavori non sia ad uso abitativo.
Nel caso di specie, pertanto, ai fini della determinazione dell'importo massimo
delle spese ammesse alla detrazione, occorre fare riferimento alle due unità
immobiliari alle quali attengono i diritti edificatori acquisiti dall'istante valorizzando,
peraltro, l'eventuale circostanza che uno degli immobili sia pertinenziale dell'altro. In
tal caso, infatti, la detrazione può essere calcolata su un importo massimo di spesa pari
a 96.000 euro. In merito al secondo quesito, riferito alla compilazione della
dichiarazione dei redditi, si ritiene che nella stessa vadano indicati i dati catastali
identificativi delle unità immobiliari oggetto di demolizione, dalle quali derivano i
diritti edificatori, nonché il codice fiscale dei proprietari delle stesse.
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IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 2522858/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La detrazione per misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis del TUIR e al sismabonus (articolo 16 del decreto-legge 63/2013) rappresenta un'agevolazione importante per chi effettua interventi strutturali su edifici in zone sismiche. Commercialisti e professionisti devono verificare l'acquisizione di diritti edificatori come titolo idoneo al possesso, il rispetto dei limiti di spesa per unità immobiliare, la tempestività dell'asseverazione tecnica e la corretta indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati catastali degli immobili demoliti dai quali derivano i diritti.
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