Qual è il trattamento fiscale dei buoni mobilità corrisposti dai datori di lavoro ai dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto sostenibili?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i buoni mobilità erogati ai dipendenti per incentivare l'uso di trasporti sostenibili (biciclette, car sharing, abbonamenti pubblici) costituiscono reddito di lavoro dipendente secondo l'articolo 51, comma 1, del TUIR, poiché percepiti in relazione al rapporto di lavoro. Tuttavia, non rientrano nelle deroghe previste per i servizi di trasporto collettivo (articolo 51, comma 2, lettera d) o per gli abbonamenti al trasporto pubblico (lettera d-bis), perché si tratta di incentivi monetari parametrati ai chilometri percorsi, non di servizi diretti o rimborsi di abbonamenti. Il buono mobilità rientra nella categoria dei fringe benefits e beneficia della soglia di non tassazione prevista dall'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR: se il valore complessivo dei fringe benefits erogati nel periodo d'imposta non supera euro 258,23, non concorre alla formazione del reddito imponibile. Qualora tale soglia sia superata, l'intero importo diventa tassabile e il sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta a partire dal periodo di paga in cui si manifesta il superamento, considerando tutti i fringe benefits fruiti dal dipendente nello stesso anno.
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Riferimento normativo
Buono mobilità corrisposto ai propri dipendenti - Trattamento fiscale da applicare (articolo 51, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 293
OGGETTO: Buono mobilità corrisposto ai propri dipendenti - Trattamento fiscale da
applicare (articolo 51, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
La Città Metropolitana ALFA (di seguito "istante") rappresenta che a fronte di
un determinato Progetto partecipa, in qualità di capofila con sedici Comuni del
proprio territorio, al "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-
scuola e casa-lavoro" di cui al Decreto Ministeriale 20 luglio 2016, n. 208. Il
programma, con cofinanziamento statale, è volto all'adozione di azioni dirette alla
riduzione del numero di autoveicoli privati in circolazione per favorirne la sostituzione
con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico locale e uso condiviso e multiplo
dell'automobile.
Nell'ambito delle azioni concrete inerenti al programma che gli Enti locali
partecipanti possono intraprendere è prevista la cessione a titolo gratuito di "buoni
mobilità" e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi pubblici o di
incentivi monetari ai lavoratori e agli studenti che usano mezzi di trasporto a basse
emissioni rispettivamente nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università, sulla base
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di accordi raggiunti dagli enti proponenti con i datori di lavoro o le autorità scolastiche
o accademiche competenti.
I "buoni mobilità" sono definiti dal citato D.M. n. 208 del 2016 come:
"riconoscimento, a fronte dell'utilizzo di modalità di trasporto sostenibile quali piedi,
bicicletta, trasporto pubblico locale, car sharing, car pooling in sostituzione dell'auto
privata, di voucher prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo
sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o
bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni
all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale,
riconoscimento di incentivazioni accessorie allo stipendio proporzionate ai km
percorsi con modalità di trasporto sostenibile".
Al riguardo, l'istante chiarisce che tra le azioni sperimentali pianificate nel
Progetto è prevista la possibilità di erogare incentivi economici specifici, "buoni
mobilità", ai dipendenti di comuni partecipanti al Progetto (i quali volontariamente
aderiscono all'iniziativa e utilizzano modalità di trasporto sostenibili negli spostamenti
casa-lavoro (sedi uffici comunali) e lavoro-casa nonché ai dipendenti di imprese
private le quali manifestino interesse in tal senso, rendendosi disponibili all'attuazione
dell'iniziativa sulla base di accordi raggiunti con l'ente proponente.
In particolare, il Comune BETA - in attuazione del Piano Operativo di Dettaglio
del Progetto - a titolo sperimentale, ha previsto l'erogazione del "buono mobilità" a
favore dei propri dipendenti che manifestino la volontà di modificare le abitudini di
spostamento "casa-lavoro-casa", passando dall'uso del veicolo privato a motore all'uso
della bicicletta. L'importo complessivo disponibile per la realizzazione di questa
azione sperimentale del Progetto e per tutta la sua durata (avvio, gestione e
monitoraggio, rendicontazione, erogazione) è di 28.470 euro.
Al fine di erogare i "buoni mobilità" ai dipendenti comunali, il Comune BETA,
in un primo momento, attraverso un questionario ai propri dipendenti somministrato a
gennaio 2019, ha individuato il numero di quelli potenzialmente disponibili a
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modificare le abitudini di viaggio nel tragitto "casa-lavoro" e "lavoro-casa".
Successivamente, i dipendenti comunali interessati a partecipare all'azione
sperimentale, rispondendo a preciso avviso del Comune, hanno presentato la domanda
per usufruire del "buono mobilità" impegnandosi a utilizzare, per lo spostamento
"casa-lavoro-casa", la bicicletta oppure l'e-bike (in quest'ultimo caso, una di quelle di
proprietà comunale, acquistate sempre nell'ambito delle azioni pianificate nel progetto
e che sono concesse in comodato gratuito agli utilizzatori/partecipanti alla
sperimentazione).
L'istante precisa che:
- la percorrenza svolta in bicicletta/e-bike e utile per ottenere il "buono mobilità",
si riferisce esclusivamente al percorso compreso fra l'abitazione di residenza/domicilio
del dipendente e la sede lavorativa (oppure il nodo di interscambio modale con treno o
bus), e viceversa;
- sono espressamente esclusi dal conteggio per ottenere il "buono mobilità"
eventuali tragitti effettuati durante l'orario di lavoro e/o nello svolgimento delle proprie
mansioni lavorative, eventuali rientri derivanti da ragioni d'ufficio, così come il
tragitto per l'eventuale rientro a casa in pausa pranzo;
- l'incentivo economico riferito al tragitto "casa-lavoro-casa" si tradurrà in un
corrispettivo di euro 0,25/km, ma è previsto un tetto massimo all'importo del "buono
mobilità" di 50 euro/mese;
- il "buono mobilità" sarà erogato in un'unica soluzione, alla fine del periodo (31
ottobre 2019) e comunque non oltre dicembre 2019".
Ciò premesso, l'ente istante chiede chiarimenti sul trattamento fiscale da
applicare all'incentivo monetario in esame corrisposto dal comune BETA ai propri
dipendenti che partecipano al programma di mobilità alternativa.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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L'ente istante evidenzia che il presupposto per il riconoscimento e l'assegnazione
degli incentivi economici consiste nell'aver aderito alle proposte azioni sperimentali e
utilizzato mezzi alternativi a basse emissioni nel tragitto casa-lavoro-casa(bicicletta/e-
bike); i relativi importi sono attinti da specifiche risorse pubbliche statali destinate
dallo Stato al Programma (quindi, proprio a questa tipologia di interventi) e, a tal fine,
impiegate dagli enti locali attuatori dei progetti del Programma.
A parere dell'istante, quindi, gli incentivi assegnati, attraverso il "buono
mobilità", non sembrerebbero costituire corrispettivo per remunerare una prestazione
lavorativa qualsivoglia (né ordinaria, né straordinaria, né occasionale, temporanea o
eccezionale) effettuata nei confronti del comune -datore di lavoro.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir),
approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che «Il reddito di lavoro
dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione
al rapporto di lavoro».
La riportata disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme
e i valori che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio
di onnicomprensività), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del
medesimo articolo 51 del Tuir.
In particolare, il comma 2, lettera d), dello stesso articolo prevede, infatti, che
non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente «le prestazioni di servizi di
trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi
ivi compresi gli esercenti servizi pubblici».
Al riguardo, la circolare n. 326 del 1997, ha chiarito che eventuali indennità
sostitutive del servizio di trasporto sono da assoggettare interamente a tassazione.
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Non concorrono, invece, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai
sensi della successiva lett. d-bis) del comma 2 del medesimo articolo 51 del Tuir, «le
somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di
lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in
conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per
l'acquisto degli abbonamenti per il trasposto pubblico locale, regionale e
interregionale, del dipendente e dei familiari indicati nell'art. 12 che si trovano nelle
condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12».
Con circolare 29 marzo 2018 n. 5/E, sono stati forniti chiarimenti sulla
disposizione contenuta nella citata lettera d-bis, precisando, che non concorrono alla
formazione del reddito di lavoro dipendente, la concessione, da parte del datore di
lavoro, di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di
somme erogate per l'acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relativa
spesa.
Con riferimento al caso di specie, si rileva che i "buoni mobilità", così come
definite dal D.M. n. 208 del 2016, si sostanziano in "voucher prepagati validi per
l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali
biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto
pubblico locale, contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al
trasporto pubblico locale"
Pertanto, il dipendente, nel caso di specie, non fruisce di un servizio di trasporto
per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l'acquisto di un abbonamento per il
trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, bensì beneficia di un valore
economico corrisposto dal datore di lavoro di euro 0,25/km, con un tetto massimo
all'importo del "buono mobilità" di 50 euro/mese.
Ne consegue che il "buono mobilità" in commento, non rientrando nelle
previsioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettere d) e d-bis) del Tuir, concorre alla
formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui
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viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività di cui al citato articolo
51, comma 1, del Tuir.
Il "buono mobilità" va ricondotto nell'ambito di applicazione dell' articolo 51,
comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del quale «Non concorre a formare il
reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo
non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al
citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito».
Al riguardo, si fa presente che la circolare n. 326 del 1997, riferendosi
specificamente ai fringe benefits, ha precisato che:
- la verifica che il valore sia non superiore complessivamente nel periodo
d'imposta a euro 258,23 va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al
percettore del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti
i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d'imposta, tenendo conto di tutti i
redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente
intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta;
- in sede di tassazione alla fonte del reddito di lavoro dipendente, il sostituto
d'imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la
predetta soglia di euro 258,23 e che se risulta chiaro che il valore, tenuto conto
dell'intero periodo d'imposta, sarà complessivamente superiore al suddetto importo,
deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga.
Nel caso di specie, quindi, non è sufficiente che il valore annuo del "buono
mobilità", che l'Istante intende erogare ai propri dipendenti, non superi di per sé
l'importo di euro 258,23, dal momento che la citata norma richiede che tale soglia non
venga superata con riferimento all'insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha
fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d'imposta, tenuto conto di tutti i
redditi percepiti.
Qualora il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo
d'imposta, superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
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Tanto premesso, la scrivente ritiene che qualora il valore complessivo del "bonus
mobilità" erogato nel periodo d'imposta al dipendente non superi il valore di euro
258,23, esso non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi
dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, a condizione, però, che nel periodo
d'imposta siano rispettate le condizioni sopra precisate.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto".
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 2624551/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il trattamento dei buoni mobilità si inquadra nell'ambito dell'articolo 51 del TUIR, che disciplina il reddito di lavoro dipendente secondo il principio di onnicomprensività, con particolare riferimento ai fringe benefits e alla soglia di euro 258,23 per la non concorrenza al reddito. Commercialisti e responsabili del personale devono verificare il cumulo di tutti i benefit aziendali erogati nel periodo d'imposta per determinare correttamente l'imponibilità e applicare le ritenute alla fonte secondo le disposizioni sulla tassazione dei redditi da lavoro dipendente.
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