Accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182–bis del R.D. n. 267 del 1942 – avvenuta omologazione – modifiche successive – ulteriore falcidia del debito – scrittura privata iscritta nel Registro delle imprese ma non omologata – maggiore sopravvenienza attiva – detassazione ex art. 88, co. 4–ter, del Tuir – non applicazione
Accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182–bis del R.D. n. 267 del 1942 – avvenuta omologazione – modifiche successive – ulteriore falcidia del debito – scrittura privata iscritta nel Registro delle imprese ma non omologata – maggiore sopravvenienza attiva – detassazione ex art. 88, co. 4–ter, del Tuir – non applicazione - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 49/2024
OGGETTO: Accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182–bis del R.D. n. 267
del 1942 – avvenuta omologazione – modifiche successive – ulteriore
falcidia del debito – scrittura privata iscritta nel Registro delle imprese
ma non omologata – maggiore sopravvenienza attiva – detassazione ex
art. 88, co. 4–ter, del Tuir – non applicazione
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (in breve, ''Società'') presenta un'istanza d'interpello ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, chiedendo chiarimenti in
merito all'applicazione del regime di detassazione delle sopravvenienze attiva previsto
dall'articolo 88, comma 4ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (di seguito, ''TUIR'') in caso di intervenuta modifica di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ex articolo 182bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di
seguito, solo ''articolo 182bis''), non sottoposto a un rinnovato giudizio di omologazione.
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In particolare, la Società riferisce di aver perfezionato, con scrittura privata
autenticata in data XXX, un accordo di ristrutturazione dei debiti in conformità alla
disciplina contenuta nell'allora vigente articolo 182bis, pubblicato nel registro delle
imprese in data XXX e omologato dal Tribunale di XXX con provvedimento del XXX
(di seguito ''Accordo'').
La Società evidenzia che l'adempimento delle obbligazioni discendenti
dall'Accordo presupponeva l'attuazione di un piano industriale di risanamento
predisposto dalla Società (di seguito, ''Piano'') attestato da un professionista in possesso
dei requisiti richiesti dall'articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. n. 267 del 1942, il
quale attestava la veridicità dei dati contabili sui quali esso si basava, nonché la sua
attuabilità.
In ottemperanza all'Accordo, la Società afferma di aver adempiuto agli obblighi
nei confronti dei creditori non aderenti ma che, a causa dell'andamento negativo del
mercato immobiliare registrato dalla seconda metà dell'anno XXX, non è riuscita a
rispettare i termini pattuiti per la soddisfazione dei creditori sottoscrittori dell'Accordo
stesso.
La Società riferisce, pertanto, di aver avviato una ''revisione del piano di
risanamento'' sottostante l'Accordo al fine di ''renderlo compatibile con il mutato
scenario economico''. Tale revisione comporta secondo quanto riporta la Società ''un
risultato di minor realizzo dell'attivo rispetto al precedente piano e conseguentemente
[...] una parziale riduzione della somma offerta in pagamento ai creditori aderenti,
nonché tempi di esecuzione dell'intesa negoziale estesi fino a tutto il XXX''.
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A fronte di ciò, la Società evidenzia che, a seguito di un confronto con i
sottoscrittori dell'Accordo, sarebbe emerso ''il consenso a mantenere in vita senza
soluzione di continuità l'Accordo vigente omologato riservando ad un'apposita scrittura
privata autenticata che sarà sottoposta a pubblicazione camerale la definizione delle
condizioni compatibili con il nuovo piano di risanamento, asseverato con rinnovata
attestazione, senza instaurare un secondo procedimento omologatorio''.
In risposta alla richiesta di documentazione integrativa [...], la Società ha
evidenziato che ''la proposizione dell'Istanza di interpello [...] si ricollega [...] alla
considerazione che la revisione dell'Accordo di risanamento dovuta a modifiche
sostanziali apportate all'originario Piano industriale non imponga, nel caso di specie,
il rinnovo del giudizio di omologazione da parte del Tribunale, ma unicamente la
pubblicazione del nuovo Accordo presso il Registro delle Imprese''. Secondo la Società,
con la prospettata revisione dell'Accordo, ''si è in presenza di una rimodulazione
circoscritta solamente ad alcune clausole negoziali avuto riguardo del grado di
soddisfazione del passivo in ragione del minor flusso finanziario, rispetto a quello
inizialmente stimato, proveniente dalla liquidazione degli asset societari, oltre ad un più
esteso orizzonte temporale per il compimento delle necessarie attività liquidatorie'' (così
pagg. 3 e 4).
Sotto il profilo fiscale, la Società rileva che l'articolo 88, comma 4ter, del TUIR
prevede un regime speciale di detassazione della sopravvenienza attiva che si determina
dalla differenza tra il valore di iscrizione iniziale del debito oggetto di parziale stralcio
e quanto sarà versato al creditore in adempimento di un accordo di ristrutturazione
omologato ex articolo 182bis ''[...] per la parte che eccede le perdite, pregresse e di
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periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la
deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica [...] e gli
interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati [...]''.
Alla luce di quanto sopra, la Società chiede se ''alla sopravvenienza attiva che
potrà essere conseguita a fronte della falcidia dell'indebitamento esistente nei confronti
dei creditori aderenti all'Accordo omologato dal Tribunale di XXX in data XXX, nei
termini e alle condizioni rinegoziate con successiva scrittura privata autenticata da
iscriversi a registro imprese ma non sottoposta ad omologa, possa essere applicata la
previsione agevolativa contenuta nell'art. 88, comma 4ter del TUIR''.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene che, nel caso in esame, possa trovare applicazione la previsione
dell'articolo 88, comma 4ter, del TUIR in materia di detassazione delle sopravvenienze
attive derivanti dalla riduzione dei debiti, fermo restando l'Accordo omologato ''anche
se a condizioni diverse da quelle originariamente pattuite dalle parti'' (i.e., quelle che
saranno contenute in un'''apposita scrittura privata autenticata che sarà sottoposta a
pubblicazione camerale la definizione delle condizioni compatibili con il nuovo piano di
risanamento, asseverato con rinnovata attestazione'', che modificherà l'Accordo senza
instaurare un secondo procedimento omologatorio).
A fondamento della propria posizione, la Società richiama le modifiche apportate
all'articolo 182bis, successive alla pubblicazione dell'Accordo, previste dall'articolo
37ter, comma 1, del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e, successivamente, sostituito dall'articolo 20, comma
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1, lettera c), del decretolegge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, poi riproposte l'articolo 58 del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza). In particolare, il
comma 8 dell'articolo 182bis prevede che ''[s]e prima dell'omologazione intervengono
modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e
il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli
accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli
accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del
piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli
accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il
rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati
nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di
lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione
dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto
comma''.
Richiamando alcune risposte ad istanza di interpello, la Società ritiene che le
citate disposizioni (l'articolo 182bis) consentirebbero, in caso di modifiche sostanziali
del piano di risanamento, di poterlo modificare anche dopo l'omologazione dell'Accordo,
e conseguentemente modificare l'Accordo stesso senza che sia necessario un nuovo
procedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione, previa la sola pubblicazione
presso il registro delle imprese.
Secondo la Società, dunque, le eventuali modifiche alle condizioni dell'Accordo
già omologato non impongono il rinnovo del percorso concordatario, né avrebbe ragion
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d'essere un'ulteriore omologazione quanto tutti i creditori aderenti, con successiva
separata scrittura autenticata, manifestino la volontà di proseguire in quello già
intrapreso; di conseguenza, la Società ritiene che le previsioni dell'articolo 88, comma
4ter, del TUIR alle riduzioni dei debiti previste dall'Accordo (già omologato) ''anche se
a condizioni diverse da quelle originariamente pattuite dalle parti''.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si precisa che esula dalle competenze della scrivente e
conseguentemente dal presente parere ogni valutazione di ordine civilistico in merito
all'eventuale necessità del rinnovo dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione
dei debiti ex articolo 182bis in caso di intervenute modifiche dello stesso.
Occorre ricordare che l'articolo 182bis consente all'imprenditore in stato di crisi
di domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161 del R.D. n. 267
del 1942, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i
creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una
relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), del medesimo R.D. sulla veridicità dei dati
aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità
ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto di determinati
termini temporali.
Sempre l'articolo 182bis prevede:
al comma 2, che detto accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese
(acquisendo efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione) e
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al comma 3, che entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'accordo i creditori
e ogni altro interessato possono proporre opposizione e che, decise le opposizioni, il
Tribunale competente procede alla sua omologazione, in camera di consiglio con decreto
motivato.
al comma 8 [come sostituito dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto
legge n. 118 del 2021] che ''[q]ualora dopo l'omologazione si rendano necessarie
modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad
assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo
67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato
e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato
avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro
trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle
forme di cui al quarto comma''.
Sotto il profilo fiscale, l'articolo 88, comma 4ter, secondo periodo, del TUIR
prevede un regime di detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio
dei debiti in esecuzione tra l'altro di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato, allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di consentire più agevolmente
il ritorno in bonis dell'imprenditore. Il beneficio fiscale è, tuttavia, limitato alla quota
di sopravvenienza attiva che residua dopo aver scomputato le perdite di periodo e
quelle pregresse, senza considerare, per queste ultime, il limite dell'ottanta per cento,
la deduzione ACE e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e
oneri assimilati (cfr., la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 183 del 2023).
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Per quanto riguarda i presupposti della detassazione in parola, nella risposta
ad istanza di interpello pubblicata sub n. 414 del 2019 (richiamata anche dalla
Società) è stato evidenziato che ''la riduzione dei debiti dell'impresa, avvenuta in
conseguenza della cessione dell'immobile prevista dall'accordo di ristrutturazione
originariamente omologato, anche se in data successiva alla scadenza dello stesso, ma
in vigenza dell'Accordo di estensione della sua efficacia (proroga registrata, ma non
nuovamente omologata), è riconducibile alla previsione di cui all'articolo 88, comma
4ter, del TUIR (sempre che ricorrano tutti gli ulteriori requisiti e nei limiti di quanto
ivi disciplinato)'', posto che nella fattispecie oggetto della risposta ''nella sostanza,
ripropone sostanzialmente i medesimi effetti in termini di esdebitamento dei creditori
seppur in un periodo successivo a quello al termine di efficacia dell'originario accordo
di ristrutturazione'' (sottolineatura aggiunta).
Inoltre, con la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 201 del 2022,
seppur in materia di ''concordato di risanamento'' (sempre richiamato dal citato comma
4ter), è stato evidenziato che: ''[i]n sostanza, la citata disposizione [l'articolo 88, comma
4ter, del TUIR, n.d.r.] modula la detassazione per le riduzioni dei debiti derivanti dalla
omologa della domanda di concordato, in funzione della forma di esecuzione e dello
scopo che la procedura intende perseguire, per evitare, nel caso in cui la procedura
non sia finalizzata alla cessazione dell'impresa, l'utilizzo futuro delle perdite derivanti
dalla detassazione di sopravvenienze attive''. Nella menzionata risposta, è stata, quindi,
esclusa l'applicazione del comma 4ter (e, conseguentemente, riconosciuta la tassazione
integrarle ai fini IRES della sopravvenienza attiva da esdebitazione) per quanto riguarda
''[le] riduzioni dei debiti derivanti dalle procedure poste in essere dal socio della Società
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in fase di esecuzione del concordato (cioè debiti prescritti) [...] [c]iò in quanto si tratta
di componenti di reddito che sebbene conseguite in fase di esecuzione di concordato,
esulano dall'originario concordato omologato'' (sottolineatura aggiunta), ancorando,
pertanto, al provvedimento giudiziale di omologazione, la genesi degli effetti fiscali
agevolativi previsti dal comma 4ter citato.
Nel caso oggetto di esame, la Società si interroga sostanzialmente sulla
possibilità che il regime di detassazione in parola previsto dal comma 4ter trovi
applicazione anche nei confronti della sopravvenienza attiva (i.e., della maggiore
quota di sopravvenienza attiva) che deriverebbe da una revisione dell'Accordo
(omologato), conseguente a modifiche (ritenute, ''sostanziali'') apportate all'originario
Piano industriale, senza necessità di procedere al rinnovo del giudizio di omologazione
(dell'accordo di ristrutturazione dei debiti) ma semplicemente con la pubblicazione delle
nuove condizioni (espresse in una ''apposita scrittura privata autenticata'') presso il
registro delle imprese.
In particolare, da quanto emerge dalla documentazione integrativa, le prospettate
modifiche al Piano (industriale) comporteranno una ''revisione al ribasso dei valori
di realizzo degli immobili ancora da dismettere'' e conseguentemente una revisione
dell'Accordo tesa ad aumentare la falcidia dei debiti della Società e la corrispondente
sopravvenienza attiva da esdebitazione per la stessa (''[n]e [alle modifiche introdotte
nel Piano, n.d.r.] conseguono, dunque, effetti sotto il solo profilo della quantificazione
della sopravvenienza attiva che, prevedendosi un più accentuato abbattimento del
correlato debito, può stimarsi al presente in ca. XXX milioni di euro'' così pag. 5 della
documentazione integrativa sottolineatura aggiunta).
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Posto che il presente parere non implica o presuppone alcuna valutazione in
merito al concreto contenuto dell'Accordo già omologato e delle prospettate modifiche
a questo apportate o che saranno apportate (né occorre ribadire in merito alla
conseguente necessità o meno della rinnovazione del giudizio di omologa dell'Accordo
a seguito di dette modifiche), non si condivide la soluzione interpretativa prospettata
dalla Società.
A differenza di quanto contenuto nella risposta ad interpello pubblicata sub
n. 414 sopra richiamata, nel caso qui in esame emerge che la prospettata revisione
dell'Accordo (omologato) non determina una riproposizione dei suoi effetti ''in termini
di esdebitamento dei creditori seppur in un periodo successivo a quello al termine
di efficacia dell'originario accordo di ristrutturazione'', ma produce, di fatto, una
diversa quantificazione di tale esdebitamento rispetto a quella prevista nell'originaria
formulazione dell'Accordo (omologato).
In proposito, giova ricordare che il citato comma 4ter, secondo periodo,
dispone che ''[i]n caso [...], di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi dell'articolo 182bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 [...] la riduzione dei debiti
dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per
cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica
[...] e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo
96 del presente testo unico [...]'' (sottolineatura aggiunta).
Il citato comma 4ter stabilisce che, proprio a partire dal momento dell'emissione
del provvedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione e nell'ambito delle
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sopravvenienze attive direttamente derivanti dall'attuazione dell'accordo (omologato), il
contribuente potrà beneficiare del relativo regime di detassazione ivi previsto, senza che
a tal proposito assumano rilevanza eventuali ulteriori sopravvenienze attive che esulano
dall'originario accordo omologato (cfr., mutatis mutandi la richiamata risposta a istanza
di interpello pubblicata sub n. 212 del 2020).
Pertanto, si ritiene che le maggiori sopravvenienze attive realizzate a seguito della
revisione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182bis omologato e per il
quale il relativo giudizio di omologa non sia stato rinnovato, non siano riconducibili alla
previsione di cui all'articolo 88, comma 4ter, del TUIR e, di conseguenza, concorrano
interamente alla formazione della base imponibile IRES ai sensi dell'articolo 88 del
TUIR.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti
presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e nella
documentazione integrativa, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione
del contenuto.
Firma su delega della Direttrice centrale
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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