Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 2957147/2014
Utilizzo perdite dichiarate da intermediari finanziari partecipanti al regime di tassazione di gruppo - Articolo 84 del TUIR
Riferimento normativo
Utilizzo perdite dichiarate da intermediari finanziari partecipanti al regime di tassazione di gruppo - Articolo 84 del TUIR - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Grandi contribuenti
Risposta n. 639
OGGETTO: Utilizzo perdite dichiarate da intermediari finanziari partecipanti al regime
di tassazione di gruppo. Articolo 84 del TUIR.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
La Società è un intermediario finanziario detenuto al 100 per cento dalla Alfa
S.p.A. e, dal periodo di imposta 2010, ha optato per il regime di tassazione di gruppo
di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, congiuntamente alla controllante Alfa
S.p.A.
Fino al 31 dicembre 2016 la Società ha trasferito al regime di tassazione di
gruppo perdite fiscali, le quali, a tale data, risultano non utilizzate nell'ambito di tale
regime per un ammontare complessivo di euro 13.293.435,00.
Ciò premesso, l'istante chiede chiarimenti in merito alla corretta determinazione
della base imponibile dell'addizionale IRES prevista per gli intermediari finanziari,
partecipanti al regime di tassazione di gruppo, che abbiano trasferito a tale regime
perdite riportabili nei periodi di imposta antecedenti quello di prima applicazione
dell'addizionale IRES.
In particolare, la Società chiede di conoscere se "le perdite riportabili ex art. 84
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del T.U.I.R. dichiarate da intermediari finanziari partecipanti al regime di tassazione di
gruppo ex artt. 117 e seguenti del T.U.I.R. possano essere utilizzate non solo in sede di
determinazione del reddito complessivo imponibile di gruppo ma anche,
individualmente, in sede di determinazione della base imponibile dell'addizionale
IRES".
Ciò con riferimento i) alle perdite maturate ante ingresso nel regime di
tassazione di gruppo, ii) alle perdite trasferite al regime di tassazione di gruppo residue
al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, iii) alle perdite trasferite al regime
di tassazione di gruppo successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2016.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene che le perdite riportabili e trasferite al regime di tassazione di
gruppo esistenti al 31 dicembre 2016 debbano poter concorrere alla formazione della
base imponibile dell'addizionale IRES.
Ciò "in applicazione del noto principio secondo il quale al soggetto partecipante
ad un regime di tassazione di gruppo devono essere consentite le stesse facoltà che
sarebbero state utilizzate individualmente".
Al riguardo, l'istante evidenzia che nella circolare n. 35/E del 2010, relativa
all'addizionale prevista per il settore energetico, è stato chiarito che anche le perdite
fiscali maturate nei periodi d'imposta precedenti a quello a cui si applica l'addizionale
IRES possono essere scomputate ai fini dell'addizionale ancorché tali perdite siano
state trasferite ed utilizzate a livello di tassazione di gruppo.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il quesito posto investe gli aspetti relativi alla corretta modalità di utilizzo delle
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perdite fiscali ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale IRES
per gli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, in caso di adesione alla tassazione di gruppo ai sensi degli
articoli 117 e seguenti del TUIR.
Al riguardo, occorre premettere che per gli intermediari finanziari l'articolo 1,
comma 65 della legge n. 208 del 2015 ha introdotto un'addizionale dell'aliquota IRES
pari al 3,5 per cento, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2016 (2017 per i soggetti aventi periodo di imposta coincidente con
l'anno solare).
Il successivo comma 66 prevede, inoltre, che i contribuenti che hanno esercitato
l'opzione per il regime di tassazione di gruppo, "assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 65 e provvedono al
relativo versamento".
In base a tale previsione, quindi, nei confronti dei soggetti passivi
dell'addizionale IRES rientranti nel perimetro di un consolidato fiscale, sia in qualità di
soggetto controllante che di soggetto controllato, l'aliquota incrementale IRES dovrà
essere applicata autonomamente su base individuale, non confluendo nella tassazione
complessiva globale della fiscal unit.
Per quanto concerne la determinazione della perdita utile ai fini dell'addizionale
IRES (ovvero idonea a ridurne la base imponibile), occorre evidenziare quanto
precisato - con riferimento all'addizionale IRES prevista per il settore energetico -
dalla circolare n. 35/E del 18 giugno 2010, ossia che:
a) le perdite relative a periodi d'imposta anteriori all'opzione per il consolidato
nazionale restano nella disponibilità di ciascun soggetto partecipante che le potrà
utilizzare, secondo le regole dell'articolo 84 del TUIR, a scomputo del proprio reddito
imponibile IRES, anche ai fini dell'addizionale;
b) le perdite subite da ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo nei
periodi d'imposta di validità della relativa opzione:
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- devono essere trasferite alla fiscal unit ai fini della determinazione del relativo
imponibile IRES di gruppo da assoggettare ad aliquota ordinaria;
- sono utilizzate autonomamente da ciascun soggetto per abbattere i propri
imponibili da assoggettare all'addizionale dell'IRES.
Tali conclusioni - che, per ragioni di coerenza sistematica, devono ritenersi
applicabili anche nel caso in esame - consentono di assoggettare il contribuente alla
medesima tassazione di addizionale, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso
abbia o meno aderito al regime del consolidato nazionale.
Ciò potrà concretamente realizzarsi consentendo alla società che ha aderito al
regime del consolidato di poter utilizzare sia le perdite fiscali pregresse non trasferite
al consolidato sia quelle trasferite al regime di tassazione di gruppo.
In particolare - al fine di garantire il medesimo trattamento riservato ad un
soggetto stand alone - occorre considerare che:
1) le perdite trasferite al consolidato prima del periodo d'imposta di
introduzione dell'addizionale (ossia ante 2017) potranno essere utilizzate per il calcolo
dell'addizionale solo se non utilizzate dalla fiscal unit nei periodi precedenti al periodo
d'imposta di entrata in vigore dell'addizionale (ossia ante 2017);
2) le perdite trasferite al consolidato dopo il periodo d'imposta di introduzione
dell'addizionale potranno essere utilizzate per il calcolo dell'addizionale anche se
utilizzate dalla fiscal unit.
Ciò posto, considerato che, da quanto emerge dall'istanza, nei confronti della
Società l'addizionale IRES trova applicazione sin dal 2017 e, risultando perdite
individuali trasferite al regime di tassazione di gruppo dal periodo di imposta 2010 al
periodo di imposta 2016 di euro 13.293.435,00 non utilizzate al 31 dicembre 2016, si
ritiene che l'istante possa utilizzare quest'ultimo importo, in diminuzione della base
imponibile dell'addizionale IRES per il periodo d'imposta 2019, anche se utilizzate
dalla fiscal unit nei periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019, sempre nel rispetto delle
limitazioni previste dall'articolo 84 del TUIR.
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IL DIRETTORE CENTRALE
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