Quale aliquota IVA si applica alle cessioni di protesi articolari e dispositivi ortopedici da impiantare nell'organismo?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i dispositivi medici classificati come protesi articolari (come le protesi d'anca in titanio o acciaio inossidabile) e i relativi semilavorati (cupole acetabulari, placche di fissazione ossea) sono soggetti all'aliquota IVA ridotta del 4%. Questa agevolazione si applica perché tali prodotti rientrano nella categoria degli "apparecchi di protesi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità", come previsto dal numero 30 della Tabella A, Parte II del Decreto IVA. La classificazione doganale nella sottovoce 9021 31 00 della Nomenclatura Combinata rappresenta il presupposto tecnico per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'interpello risolve il dubbio interpretativo confermando che anche i semilavorati destinati alla produzione di protesi articolari beneficiano della stessa aliquota agevolata, purché classificati nella medesima voce doganale.
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Riferimento normativo
Aliquota IVA – Dispositivi per protesi classificabili nel n. 30 Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 11/2025
OGGETTO: Aliquota IVA – Dispositivi per protesi classificabili nel n. 30 Tabella A,
Parte II, allegata al Decreto IVA
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (in seguito, ''Società'', ''Istante'' o ''Contribuente'') rappresenta di aver
iniziato la produzione di un dispositivo medico (in breve, '''Prodotto''), ''... di protesi
articolare per anca''.
L'Istante riferisce che il Prodotto:
è realizzato in lega di titanio o in acciaio inossidabile e ha una forma similare
all'osso del femore;
è destinato a sostituire l'articolazione dell'anca, nell'ambito di un intervento
chirurgico, quando questa è irrimediabilmente danneggiata per trauma o patologia.
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L'impianto è forgiato a caldo e successivamente sottoposto a trattamento termico. Dopo
il trattamento termico la merce è pulita e lucidata a mezzo sabbiatura e burattatura;
successivamente alla vendita, necessiterà di ulteriori lavorazioni per rendere il
materiale sterile e idoneo al suo utilizzo finale.
La Società allega il parere di accertamento tecnico rilasciato dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli (in breve, ''ADM'') che, alla luce dell'analisi dei campioni del
prodotto, delle schede di lavorazione e di tutta la documentazione a corredo trasmessa,
lo ha classificato nella ''sottovoce 9021 31 00 della Nomenclatura Combinata N. 1
e N. 6. (oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico
chirurgiche e le stampelle, stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture;
oggetti ed apparecchi di protesi, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri
apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo,
per compensare una deficienza o un'infermità, altri oggetti e apparecchi di protesi,
protesi articolari)''.
L'Istante afferma di produrre anche semilavorati ''... di cupole acetabulari'' e ''...
di placche di fissazione ossea'', per i quali l'ADM ha indicato, nell'accertamento tecnico
prescritto, la classificazione nella medesima ''sottovoce 9021 31 00 della Nomenclatura
Combinata N. 1 e N. 6''.
Ciò premesso, la Società chiede chiarimenti in merito all'aliquota IVA da
applicare alle cessioni dei prodotti in questione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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Alla luce della classificazione doganale effettuata dall'ADM, l'Istante ritiene che i
prodotti in esame siano riconducibili al n. 30), della Tabella A, parte II allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, ''Decreto IVA'') e
che pertanto, alla loro cessione trovi applicazione l'aliquota IVA ridotta al 4 per cento,
prevista nel caso di cessioni di ''apparecchi di ortopedia'' da inserire nell'organismo.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel parere di accertamento tecnico, ADM ricomprende il Prodotto nel Capitolo 90
della Nomenclatura combinata, tra gli ''Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia
e cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi
medico chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi''; voce 9021
''Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medicochirurgiche
e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed
apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi
da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per
compensare una deficienza o una infermità'' e, più specificamente al codice NC 9021
9090.
La Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA elenca tra i beni e i servizi soggetti
all'aliquota ridotta del 4 per cento, al n. 30) «gli apparecchi di ortopedia (comprese le
cinture medicochirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare
l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da
inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);...».
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La risoluzione 8 maggio 2015, n. 46/E chiarisce che la voce doganale 90.19 della
precedente tariffa doganale, in vigore fino al 31 dicembre 1987, richiamata dal citato n.
30), corrisponde all'attuale voce doganale 90.21 della Tariffa vigente. Si ritiene pertanto
che le cessioni del Prodotto siano soggette all'aliquota IVA del 4 per cento di cui al n.
30) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.
PER IL DIRETTORE CENTRALE
Atto di delega prot. R.I. 10786 del 20.08.2024
IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)
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L'interpello AdE 30/2014 riguarda l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4% per dispositivi medici, protesi articolari e apparecchi ortopedici da impiantare, con riferimento alla Tabella A Parte II del Decreto IVA e alla classificazione doganale NC 9021. Commercialisti e aziende del settore medicale consultano questa risoluzione per determinare correttamente l'aliquota su cessioni di protesi, semilavorati ortopedici e dispositivi per fratture, considerando la corrispondenza tra la voce 90.19 della tariffa storica e l'attuale 90.21.
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