Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 3057124/2014
IVA - Articolo 124 Decreto Rilancio - Accessori
Riferimento normativo
IVA - Articolo 124 Decreto Rilancio - Accessori - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 56
OGGETTO: IVA - Articolo 124 Decreto Rilancio - Accessori
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.r.l. (in seguito, "ALFA", "Società" o "Istante") commercializza
all'ingrosso dispositivi medici, apparecchiature e prodotti medicali di elevata qualità,
innovazione e tecnologia, tra cui gli ossimetri e i pulsossimetri.
La Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 ha confermato l'inclusione di tali beni
tra la "strumentazione per diagnostica per Covid-19" e, quindi, l'applicabilità della
disciplina di cui all'articolo 124 del decreto legge n. 34 del 2020.
Oltre a tali beni, la Società commercializza materiale di consumo dedicato e
necessario all'utilizzo dei beni stessi. In particolare, trattasi di:
- coprisonda monouso per termometri timpanici: materiale di consumo monouso
dedicato all'utilizzo del termometro che consente di misurare la temperatura corporea
sul paziente evitando qualsiasi possibilità di contaminazione;
- sensori per ossimetria cerebrale e somatica : sensori monouso destinati al
monitoraggio della saturazione regionale di ossigeno che evitano qualsiasi possibilità
di contaminazione;
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- sensori a dito per pulsossimetri riutilizzabili e monouso: materiale di consumo
necessario alla rilevazione dei parametri di ossigeno tramite pulsossimetro.
Il Contribuente chiede se anche con riguardo ai beni da ultimo elencati, trovi
applicazione l'esenzione IVA disposta dalla disciplina in argomento.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che i beni sopra descritti siano da considerare accessori alle
cessioni di termometri e di strumentazione per diagnostica Covid-19 (che beneficiano
dell'esenzione IVA) e, pertanto, richiamando la Circolare n. 26/2020, che lo stesso
regime IVA sia applicabile anche ai beni indicati nel presente interpello.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in seguito, "Decreto
Rilancio"), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha
introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione a determinati beni, considerati
necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19, che consiste, fino al 31 dicembre 2020, in un particolare regime di esenzione con
diritto a detrazione in capo al cedente degli stessi e, a partire dal 1° gennaio 2021,
nell'applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per cento. Al riguardo sono stati forniti
primi chiarimenti interpretativi e operativi con la circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/CIRCOLARE+
n.+26+ARTICOLO+124+DL+RILANCIO+.pdf/341656e9-78e7-53bb-1c53-
88957633f991).
In particolare, al paragrafo 2.7, è stato riportato quanto precisato dal Ministero
della salute "che rientrano tra la «strumentazione per diagnostica per COVID-19»
anche i Saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) in quanto sono dispositivi medici che
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permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell'apparato respiratorio di cui
è responsabile COVID-19".
La circolare precisa che diversamente dall'elenco allegato alla decisione della
Commissione UE 2020/491: "[...] in considerazione della formulazione della norma e
dell'eccezionalità della stessa, l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 124 ha natura
tassativa e non esemplificativa. Pertanto solo i beni ivi indicati possono essere ceduti
sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell'aliquota IVA del
5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021".
Tuttavia, l'articolo 12 del Decreto IVA stabilisce che: "Il trasporto, la posa in
opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le
altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di
servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue
spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti
dell'operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi
delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base
imponibile".
Il principio di accessorietà appena riportato comporta che i corrispettivi relativi
alle operazioni accessorie, per tali intendendosi quelli dovuti in relazione alle
operazioni che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto
all'operazione principale, concorrono a formare la base imponibile di quest'ultima,
anche se addebitati separatamente dal prezzo pattuito per l'operazione principale [cfr.
articolo 78, paragrafo 1, lettera b), Direttiva IVA].
Secondo la Corte di Giustizia UE, ai fini IVA, "Una prestazione è considerata
accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la
clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni
del servizio principale offerto dal prestatore" (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 18
gennaio 2018, causa C-463/16; sentenza del 25 febbraio 1999 causa C-349/96;
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sentenza del 19 luglio 2012, causa C-44/11; sentenza del 16 aprile 2015 causa C-
42/14, sentenza dell'8 dicembre 2016, causa C-208/15 e risoluzione Agenzia delle
entrate del 1° agosto 2008, n. 337).
Al riguardo la Corte rileva come il fatto che sia pattuito un unico prezzo non sia
elemento necessario, seppure tale eventualità possa costituire un indizio dell'unicità
della fornitura. Ciò che rileva è la finalità per cui l'operazione è conclusa e l'esame di
tale finalità va compiuto sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo, valutando cioè se
l'operazione di per sé ha la funzione di integrare l'operazione principale, migliorando
le condizioni per usufruire della stessa, e se nell'intenzione delle parti l'operazione non
persegua un fine autonomo.
L'Amministrazione finanziaria, in via generale, ha chiarito in sede di prassi (cfr.
risoluzioni del 3 ottobre 2008, n. 367/E; del 1° agosto 2008, n. 337/E; del 15 luglio
2002, n. 230/E, risposta del 3 giugno 2020, n.163) che perché un'operazione possa
essere qualificata come accessoria è necessario che la stessa presenti le seguenti
caratteristiche:
1) deve integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale;
2) deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l'operazione
principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
3) deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto
(cessionario/committente) nei cui confronti è resa l'operazione principale.
Con riferimento al regime IVA di cui all'articolo 124 del Decreto Rilancio,
questa Agenzia ha avuto modo di chiarire che "al ricorrere delle condizioni previste
dall'articolo 12 del Decreto IVA, il medesimo trattamento spetti anche alle operazioni
accessorie alle cessioni dei beni individuati dall'articolo 124. ..., al di fuori dei casi di
applicazione del citato articolo 12, la cessione dei singoli pezzi di ricambio nonché
dei beni accessori andrà valutata caso per caso, anche in sede di interpello" (circolare
n. 26/E del 2020, paragrafo 2.13).
Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base delle informazioni rese
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dall'Istante, qui assunte acriticamente, si ritiene che i beni oggetto del presente
interpello possano beneficiare del medesimo trattamento ai fini IVA previsto per la
cessione del bene principale, di cui sono accessori.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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