Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 307263/2014
Importazione di energia elettrica – Trattamento IVA e adempimenti doganali
Riferimento normativo
Importazione di energia elettrica – Trattamento IVA e adempimenti doganali - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Grandi Contribuenti
Risposta n. 140
OGGETTO: Importazione di energia elettrica – Trattamento IVA e
adempimenti doganali
QUESITO
La Società Alfa (di seguito la Società o l’interpellante) con sede legale
in Svizzera, svolge l’attività di produzione, fornitura e commercio di energia
elettrica. In particolare, la Società effettua cessioni all’esportazione di energia
elettrica dalla Svizzera all’Italia nei confronti di soggetti passivi-rivenditori di
elettricità stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
La Società rappresenta che il modello di business che in futuro intende
adottare prevede due scenari:
1) Consegna dell’energia elettrica in Svizzera
I cessionari, soggetti passivi-rivenditori stabiliti in Italia, prelevano
l’energia elettrica dal punto di dispacciamento svizzero della Società e la
importano nel territorio dello Stato italiano, consegnando tale energia sulla
loro unità di produzione virtuale in Italia.
2) Consegna dell’energia elettrica in Italia
La Società consegna l’energia elettrica sulla sua unità di produzione
“virtuale” in Italia. I soggetti passivi-rivenditori italiani prelevano, quindi,
l’energia elettrica dal punto di dispacciamento italiano della Società.
Il predetto modello di business non vedrebbe coinvolta la rappresentanza
Iva in Italia della Società; pertanto, sarebbe intenzione della Società di revocare il
mandato di rappresentanza Iva attualmente in essere e chiudere la partita Iva
italiana, a meno che codesto Ufficio la ritenga necessaria.
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Ciò posto, la Società chiede di sapere, per entrambi i suddetti scenari,
quale sia il corretto trattamento fiscale relativamente ai seguenti due punti:
a) importazione ai fini Iva e assolvimento dell’imposta;
b) importazione ai fini doganali e comunicazioni conseguenti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società intende adottare il seguente comportamento:
1) Scenario n. 1 – punto di dispacciamento in Svizzera
a) I cessionari, soggetti passivi rivenditori stabiliti in Italia, assolvono
l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge ai sensi degli
articoli 7-bis e 17, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) i suddetti cessionari, prelevando l’energia elettrica dal punto di
connessione svizzero della Società, agirebbero quali importatori di
energia nel territorio dello Stato italiano e, sarebbero, pertanto, tenuti a
presentare in dogana la comunicazione di importazione;
c) nessun obbligo doganale o Iva in capo alla Società.
2) Scenario n. 2 – punto di dispacciamento in Italia
a) I cessionari, soggetti passivi stabiliti in Italia, assolvono l’imposta
mediante il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 7-bis del
Dpr n. 633 del 1972 e 17, sesto comma, del predetto Dpr;
b) sebbene, in linea di principio, la Società dovrebbe essere tenuta ad
effettuare la comunicazione in Dogana, nulla osta a che tale
comunicazione possa essere presentata dai predetti cessionari;
c) nessun obbligo doganale o Iva in capo alla Società.
Ai fini Iva, la Società ritiene che l’imposta vada sempre e comunque
applicata dal cessionario, soggetto passivo rivenditore stabilito in Italia (mediante
reverse charge) indipendentemente dalla circostanza che l’energia sia consegnata
in Italia o in Svizzera in quanto le norme in tema di territorialità e di
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importazione (artt. 7-bis e 68 del Dpr n. 633 del 1972) prescindono dal luogo di
ubicazione del punto di dispacciamento e dal soggetto che assume/sostiene la
capacità di trasporto al confine italiano.
Ai fini doganali, invece, la Società ritiene che l’importazione possa essere
effettuata/dichiarata da qualunque soggetto ne abbia titolo (art. 170 del
Regolamento n. 952/2013, c.d. CDU). Pertanto, la Società ritiene che non solo
nello scenario n. 1 ma anche nello scenario n. 2, la dichiarazione in dogana circa
le quantità di energia elettrica introdotta in Italia possa essere effettuata dal
cessionario soggetto passivo rivenditore stabilito in Italia in considerazione che:
a) i suddetti cessionari acquistano tali quantità di energia elettrica dalla
Società;
b) gli stessi sono già individuati quali acquirenti dell’energia al momento
dell’introduzione della stessa in Italia;
c) la Società si impegna a comunicare ai suoi clienti i dati relativi alle
quantità oggetto d’importazione da comunicare alle autorità doganali.
Ove tale soluzione non fosse condivisa, la Società ritiene che, riguardo
allo scenario n. 2, le formalità doganali possano essere espletate dalla stessa
mediante la nomina di un rappresentante doganale indiretto e l’ottenimento di un
eventuale codice EORI.
In ogni caso, la Società ritiene non necessario il mantenimento della
partita Iva italiana in quanto la stessa non effettuerebbe operazioni rilevanti, ai
fini Iva, in Italia.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 7-bis, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972 stabilisce, tra l’altro,
che “le cessioni di energia elettrica (…) si considerano effettuate nel territorio
dello Stato:
a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio
dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui
principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica, di calore
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o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale
di detti prodotti è trascurabile;
b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono
usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di
fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non
consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel
territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti,
compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni,
stabiliti nel territorio dello Stato”.
Con particolare riguardo all’ipotesi di cui alla predetta lett. a), giova
richiamare l’art. 7, comma 1, lett. d), del Dpr n. 633 del 1972 secondo cui “per
soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo
domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il
domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato
di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da
essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera
domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova
la sede effettiva”.
Tanto premesso, la Società afferma di cedere energia a cessionari soggetti
passivi rivenditori stabiliti nel territorio dello Stato. Nel predetto presupposto, si
ritiene, che in entrambi gli scenari prospettati, le cessioni di energia elettrica
devono considerarsi effettuate nel territorio dello Stato ai sensi del citato art. 7-
bis, comma 3, lett. a), del Dpr n. 633 del 1972.
Con riguardo al momento di effettuazione delle predette operazioni giova
evidenziare, in via preliminare, che la fornitura di energia elettrica integra, ai fini
Iva, una cessione di beni (cfr. art. 15 della direttiva 2006/112/CE). Ciò posto, il
momento di effettuazione deve essere individuato ai sensi dell’art. 6, comma 1,
del Dpr n. 633 del 1972 secondo cui “Le cessioni di beni si considerano
effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel
momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili”. Il successivo
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comma 4 stabilisce, altresì, che “Se anteriormente al verificarsi degli eventi
indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o
sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata,
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella
del pagamento”.
Ciò posto, con riferimento al caso in esame, si ritiene che il momento di
effettuazione della cessione vada individuato nella consegna dell’energia elettrica
sul punto di prelievo (c.d. punto di dispacciamento) ossia nel momento in cui il
cliente soggetto passivo rivenditore preleva direttamente l’energia dai punti di
dispacciamento. Da tale momento, pertanto, sorge l’obbligo di adempiere agli
obblighi Iva. Obblighi che, nel caso in esame, in considerazione che il cedente è
un soggetto passivo non stabilito in Italia, sono posti a carico del cessionario-
soggetto passivo rivenditore stabilito in Italia, sensi dell’art. 17, comma 2, del
Dpr n. 633 del 1972.
Pertanto, nel caso in esame, si ritiene che:
- nell’ipotesi “scenario n. 1”, i cessionari-soggetti passivi rivenditori
stabiliti in Italia pongono in essere, ai fini Iva, un’operazione di
importazione di energia che, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. g-bis), del
Dpr n. 633 del 1972 non è soggetta all’imposta.
- nell’ipotesi “scenario n. 2”, la Società pone in essere, ai fini Iva,
un’operazione di importazione di energia che, ai sensi dell’art. 68, comma
1, lett. g-bis), non è soggetta all’imposta.
Giova precisare, infine, che in entrambi i predetti scenari la Società pone
in essere un’operazione territorialmente rilevante nel territorio dello Stato, ai
sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lett. a), del Dpr n. 633 del 1972. Ciò posto, si
precisa che l’identificazione Iva, in Italia, della Società non è obbligatoria.
Nelle operazioni in esame, infatti, torna applicabile l’art. 17, comma 2, del
Dpr n. 633 del 1972, secondo cui “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni (…)
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di
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soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (…) sono adempiuti dai
cessionari”.
Per quanto attiene ai profili doganali, in relazione al primo scenario, si
concorda con quanto prospettato dalla società istante circa l’insussistenza di
obblighi di natura doganale a carico della medesima, atteso che gli adempimenti
relativi alla presentazione della dichiarazione doganale di importazione risultano
a carico dei soggetti rivenditori che importano nel territorio unionale l’energia
elettrica prelevata dal punto di dispacciamento svizzero della Società.
Con riferimento al secondo scenario, la Società ritiene possibile che
l’espletamento delle formalità doganali possa essere effettuate direttamente dai
clienti rivenditori soggetti passivi italiani, in luogo della Società che ha introdotto
l’energia elettrica in Italia.
Al riguardo, si osserva che il soggetto che introduce le merci nel
territorio doganale dell’Unione, sulla base di quanto previsto dall’art. 139 del
codice doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013) deve presentare
immediatamente le merci all’ufficio doganale designato o in altro luogo
approvato dalle autorità doganali, al fine di espletare le formalità previste dalla
normativa unionale.
Tale prescrizione, che si fonda su evidenti esigenze di vigilanza e
controllo sulle merci terze introdotte sul territorio doganale UE, rende non
percorribile l’ipotesi prospettata dalla Società che sia il cliente/rivenditore il
soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione doganale di importazione
nel caso di prelevamento di energia elettrica presso il punto di dispacciamento
italiano della Società.
L’acquisto da parte di rivenditori italiani, avvenendo solo dopo che
l’energia elettrica è stata introdotta in Italia dalla Società, non può che avere ad
oggetto energia elettrica già immessa in libera pratica ad opera dell’importatore
svizzero.
Per l’espletamento delle formalità doganali la Società, quale importatore
in possesso di codice EORI, avrà cura di farsi rappresentare da un soggetto
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stabilito nella UE, che in qualità di dichiarante deve agire in rappresentanza
indiretta, cioè dichiarare l’importazione di energia elettrica in nome proprio ma
per conto della società svizzera.
A tal proposito, si precisa che la registrazione ai fini EORI di un
operatore economico non stabilito nel territorio doganale della UE, prevista solo
in alcuni casi dalla normativa unionale e necessaria nel caso di specie per
l’identificazione del soggetto importatore nella dichiarazione doganale di
importazione, non richiede necessariamente che il soggetto sia titolare di una
partita Iva rilasciata in Italia.
IL DIRETTORE CENTRALE
firmato digitalmente
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