Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 31/2014
IVA - Aliquota ridotta n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Cessione veicoli disabili
Riferimento normativo
IVA - Aliquota ridotta n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Cessione veicoli disabili - pdf
Testo normativo
Direzione Centrale Grandi contribuenti e
internazionale
Risposta n. 313/2022
OGGETTO: IVA - aliquota ridotta n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - cessione veicoli
disabili
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
La società XXXXX, istante, svolge l'attività di concessionaria veicoli.
Le vendite possono essere effettuate anche nei confronti di soggetti affetti da
disabilità che possono godere dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sensi della
legge 9 aprile 1986, n. 97, e del n. 31), della Tabella A, Parte II, Allegata al Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La società istante, in presenza delle suddette vendite, mette in atto una serie di
procedure volte alla verifica della spettanza dell'aliquota IVA agevolata, in particolare:
- esamina la documentazione emessa dalle Commissioni mediche attestanti
l'handicap e l'invalidità, le quali, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge n. 5
del 2012, attestano, tra le altre cose, l'esistenza dei requisiti sanitari che danno diritto
alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli acquistati per le persone fisiche con
disabilità;
- esamina la patente di guida speciale nei casi in cui sia obbligatoria per
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ottenere le suddette agevolazioni.
Come riportato nella Guida dell'Agenzia delle entrate, possono usufruire
dell'agevolazione:
1) non vedenti e sordi;
2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di
accompagnamento;
3) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluri-amputazioni;
4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Inoltre, la guida recita:
"I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione
consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all'adozione di più
omogenee definizioni
· Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997):
con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad
accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in
modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve
essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al
riconoscimento dell'idoneità di guida.
· Persona affetta da handicap fisico o mentale di gravità tale da aver
determinato l'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000): in
questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per
godere delle agevolazioni fiscali.
· Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da
pluri-amputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000): anche in questi casi il veicolo
non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni
fiscali."
Nel caso oggetto dell'interpello, l'istante rappresenta che il Sig. YYYYY, avendo
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intenzione di acquistare una autovettura con l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata
e procedere all'adattamento del veicolo in modo stabile al trasporto di persone con
disabilità, ha prodotto la documentazione attestante l'invalidità risalente all'anno 2003
e attestante l'handicap risalente al 2011, quindi, antecedente alla legge n. 5 del 2012. Il
futuro acquirente ha prodotto, altresì, patente di guida speciale con allegata relazione
medica ai fini del rilascio della patente medesima, come previsto dall'articolo 331 del
d.P.R. n. 495 del 1992.
Il Sig. YYYYY ha chiesto alla società istante l'applicazione dell'aliquota IVA
ridotta del 4 per cento ritenendo di essere compreso nella categoria dei disabili con
ridotte o impedite capacità motorie ai sensi dell'articolo 8 della legga n. 449 del 1997.
La società istante specifica che, poiché nei verbali delle commissioni mediche
non è stato fatto riferimento a norme specifiche, ha proceduto ad una ulteriore analisi
dei documenti forniti dal Sig. YYYYY al fine di verificare se vi fossero elementi tali per
evincere la spettanza della suddetta agevolazione.
Dalla documentazione per il riconoscimento dell'invalidità si evince che il
soggetto "deambula autonomamente" e da quella relativa all'accertamento
dell'handicap che "le capacità motorie sono normali", che la minorazione fisica è
media (non grave) e che non vi è minorazione psichica e, infine, che si riconosce
l'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 (quindi, non
grave).
L'istante, inoltre, dichiara che si evince inequivocabilmente che vi sono
malformazioni alla mano e al piede sinistri che lasciano ipotizzare una limitazione
della capacità motoria.
Infine, risulta dalla patente di guida che trattasi di patente speciale (codice 05) e
dalla relazione medica risultano necessari adattamenti all'autoveicolo che fanno
presumere l'esistenza di ridotte capacità motorie (secondo i codici armonizzati di cui
alle direttive Comunitarie 2006/126, allegato 1, e 2015/653, modificativa della prima,
in particolare, la relazione medica rinvia ai codici 10.02 "selezione automatica del
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rapporto di trasmissione", 35.02 "comandi azionabili senza togliere le mani dal
dispositivo di sterzo" e, infine, 40.11 "dispositivo di assistenza al volante").
Ciò premesso, l'istante chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota
IVA del 4 per cento alla cessione dell'autoveicolo al Sig. YYYYY.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Considerata la documentazione prodotta, ritenuta essenziale al fine di inquadrare
la fattispecie agevolativa e in particolare la patente di guida speciale e la relazione
medica di cui all'articolo 119, comma 4, del d.P.R. n. 495 del 1992, l'istante ritiene
applicabile alla cessione dell'autoveicolo al signor YYYYY l'aliquota IVA ridotta del 4
per cento.
Infatti, secondo la tesi della società, anche alla luce del recente decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, pubblicato in GU n. 23
del 29 gennaio 2022, che ha modificato l'articolo 1 del DM 16 maggio 1986 emesso a
seguito della legge 9 aprile 1986, n. 97, è sufficiente che nella patente speciale,
colonna 12, o, (secondo la vecchia normativa) in alternativa, nella relazione medica
allegata, si attesti l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile
da condurre dai quali si evince inequivocabilmente la spettanza della suddetta
agevolazione, questo a prescindere dal contenuto del verbale di invalidità civile e da
quello per l'handicap di cui alla legge n. 104 del 1992.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un'aliquota IVA ridotta
per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite
capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.
Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente
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speciale, è stata estesa dall'articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente
speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
Con l'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta
agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificata
da ultimo dall'art. 53-bis del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, che prevede
l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le cessioni di "motoveicoli di cui
all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso
decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido,
a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a
150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione
dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi
sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i
veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti
necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli
di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o
ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non
superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti
sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico".
L'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha ulteriormente
ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche gli invalidi con grave
limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a
prescindere dall'adattamento del veicolo.
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Per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite
capacità motorie, le procedure per l'applicazione dell'aliquota ridotta sono disciplinate
dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986. Ai sensi dell'articolo 1 del
suddetto decreto, il beneficiario, per ottenere l'applicazione dell'IVA ridotta, deve
produrre al cedente, all'atto della cessione, la documentazione attestante il diritto
all'agevolazione, precisamente:
"a) fotocopia della patente di guida;
b) certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero
393, e successive modificazioni, attestante le ridotte o impedite capacità motorie,
ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della
conferma di validità della patente di guida;
c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del
veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione
dell'aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico
registro automobilistico a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, e successive modificazioni, certificato
rilasciato dal detto ente"
Recentemente, con l'approvazione del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 13 gennaio 2022, con decorrenza 29 gennaio 2022, è stato modificato
il citato articolo 1 del DM 16 maggio 1986. In particolare, dopo il primo comma
dell'articolo novellato, è stato aggiunto il secondo comma, il quale dispone che "In
sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi
indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga
l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre,
prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, fermo restando
l'obbligo di presentazione dell'atto notorio di cui al primo comma, lettera c)".
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In sostanza, la nuova disposizione agevola le procedure di accesso all'aliquota
IVA ridotta per le persone con disabilità che siano titolari di patente speciale con
obbligo di adattamenti alla guida.
Infatti, prima dell'entrata in vigore della norma in esame, tali soggetti dovevano
presentare sia la patente di guida, da cui risultasse l'obbligo di adattamenti, sia un
verbale di invalidità o di handicap, in cui fosse evidenziata la natura motoria della
menomazione.
La citata disposizione, in vigore dal 29 gennaio 2022, semplifica, quindi, il
suddetto procedimento, prevedendo che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA
agevolata alla cessione del veicolo, per i disabili ivi indicati sia sufficiente la
presentazione della patente di guida recante l'indicazione degli adattamenti al veicolo.
Alla luce di ciò, i documenti che il soggetto disabile deve presentare per
l'ottenimento dell'aliquota IVA ridotta sono:
1. l'atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel
quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
2. copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di
adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle
commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Con riferimento al caso prospettato dall'istante, si è dell'avviso che il Sig. YYYYY
, possa beneficiare dell'aliquota ridotta del 4 per cento per l'acquisto del veicolo in
argomento, presentando al cedente la copia della patente posseduta, l'atto notorio o la
dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito
della stessa agevolazione, purché lo stesso sia titolare di patente di guida speciale di
categoria BS dalla quale emerga che sul veicolo debbano essere previsti adattamenti
necessari per la propria disabilità [(nel caso di specie, la selezione automatica del
rapporto di trasmissione (cod. 1002), i comandi azionabili senza togliere le mani dal
dispositivo di sterzo (cod. 3502) ed il dispositivo di assistenza al volante (cod. 4011)]
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e sempre che tali dispositivi/adattamenti siano presenti sul veicolo venduto.
IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO e
DIRETTORE CENTRALE ad interim
(firmato digitalmente)
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