Compensi corrisposti ai medici in convenzione con il SSN – Foglio di liquidazione dei corrispettivi emesso dalle Aziende Sanitarie – Emissione della CU – Articolo 2 del D.M. 31 ottobre 1974 e articolo 4, comma 6–septies, del d.P.R. n. 322 del 1998
I medici convenzionati con il SSN in regime forfetario devono continuare a ricevere la Certificazione Unica (CU) dalle Aziende Sanitarie, oppure sono esonerati da questo adempimento a partire dal 2024?
Spiegato da FiscoAI
A partire dal 2024, il decreto legislativo n. 1/2024 ha introdotto un esonero dalla Certificazione Unica per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfetario, poiché questi dati dovrebbero essere reperibili attraverso la fatturazione elettronica obbligatoria. Tuttavia, i medici convenzionati con il SSN rappresentano un'eccezione importante: essi non emettono fatture elettroniche perché il foglio di liquidazione dei corrispettivi (disciplinato dal D.M. 31 ottobre 1974) "tiene luogo della fattura". Poiché questi medici non transitano nel Sistema di Interscambio (SDI) e i loro dati reddituali non sono disponibili all'Agenzia delle Entrate attraverso la fatturazione elettronica, l'esonero dalla CU non si applica a loro. Di conseguenza, le Aziende Sanitarie devono continuare a emettere e trasmettere la Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai medici convenzionati, anche se in regime forfetario, utilizzando il codice 25 al punto 6 della CU per indicare le somme non soggette a ritenuta. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa soluzione è corretta proprio perché manca l'obbligo di fatturazione elettronica che avrebbe giustificato l'esonero dalla CU.
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Riferimento normativo
Compensi corrisposti ai medici in convenzione con il SSN – Foglio di liquidazione dei corrispettivi emesso dalle Aziende Sanitarie – Emissione della CU – Articolo 2 del D.M. 31 ottobre 1974 e articolo 4, comma 6–septies, del d.P.R. n. 322 del 1998 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 132/2025
OGGETTO: Compensi corrisposti ai medici in convenzione con il SSN – Foglio di
liquidazione dei corrispettivi emesso dalle Aziende Sanitarie – Emissione
della CU – Articolo 2 del D.M. 31 ottobre 1974 e articolo 4, comma 6–
septies, del d.P.R. n. 322 del 1998
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'azienda sanitaria istante (di seguito ''ASP'' o ''Istante'') ha in essere numerose
convenzioni con medici di medicina generale (MMG), medici di continuità assistenziale
con rapporto di lavoro a tempo determinato (MCA) e pediatri di libera scelta (PLS),
ai quali corrisponde compensi professionali inquadrabili, ai fini Irpef, tra i redditi di
lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
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A fronte di tali emolumenti, l'Istante emette un apposito foglio di liquidazione
dei corrispettivi che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze del 31
ottobre 1974, «tiene luogo della fattura» e contiene tutti gli elementi previsti dall'articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Al riguardo, l'Istante fa presente che l'Amministrazione Finanziaria, con
risoluzione 21 ottobre 2015, n. 98/E, ha chiarito che laddove il cedolino emesso dalle
Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime
di convenzione con il SSN contenga gli elementi indicati nell'articolo 21 del d.P.R. n.
633 del 1972, gli stessi medici sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica
(cfr. anche risposta all'interpello pubblicata il 26 agosto 2021, n. 558, e messaggio 20
ottobre 2014, n. 7842, dell'INPS).
L'Istante evidenzia, tuttavia, che l'articolo 3 del decreto legislativo 8 gennaio
2024, n. 1, mediante l'inserimento del comma 6septies all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ha disposto, a decorrere dall'anno
di imposta 2024, l'esonero dall'emissione della Certificazione Unica nei confronti dei
soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfetario
o il regime fiscale di vantaggio.
In linea con tale disposizione, le istruzioni alla Certificazione Unica 2025, per
i redditi 2024, relativamente alla compilazione del punto 6, non contemplano più
l'indicazione del codice 24, previsto per poter certificare i compensi, non assoggettati a
ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario, ma contemplano il codice
25, relativo alle indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto, corrisposte sempre a
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soggetti in regime forfetario, per le quali non si applica quanto disposto dal comma
6septies dell'articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998.
La circolare 11 aprile 2024, n. 8/E, nel fornire chiarimenti sul predetto
decreto legislativo n.1 del 2024, al paragrafo 3.1, ha chiarito che l'esonero dalla
emissione della Certificazione Unica trova giustificazione nel fatto che le informazioni
reddituali relative ai contribuenti forfetari, a decorrere dal 2024, sono comunque
reperibili con la fatturazione elettronica, diventata obbligatoria per tutti i contribuenti,
indipendentemente dal regime fiscale adottato.
Nel caso di specie, tuttavia, i medici in convenzione non emettono fattura
elettronica per le prestazioni rese, in quanto tale documento è sostituito dal foglio di
liquidazione dei corrispettivi. Ciò comporta che i dati reddituali relativi alle prestazioni
fornite dai medici in convenzione non transitano nel Sistema di interscambio (SDI) e
non rientrano, quindi, nel patrimonio informativo dell'Agenza delle entrate.
Rappresentato quanto sopra, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, chiede di
sapere se sia corretto non emettere la Certificazione Unica nei confronti dei medici in
convenzione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In via preliminare, l'Istante ritiene che non vi siano «motivi ostativi
all'applicazione dell'art. 2 del decreto del 31/10/1974 Min Finanze anche ai soggetti
forfettari nonostante l'introduzione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica».
L'Istante ritiene, pertanto, corretto continuare a documentare i compensi
corrisposti ai medici in convenzione mediante il foglio di liquidazione dei corrispettivi.
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L'Istante ritiene, altresì, corretto continuare ad emettere ed inviare la
Certificazione Unica per certificare i compensi corrisposti ai predetti medici, considerato
che i dati relativi a tali compensi non transitano nel sistema di interscambio.
In conclusione, l'Istante «ritiene di porre in essere il seguente comportamento:
1. Indicare i compensi corrisposti nell'anno 2024 ai MMG, MCA sostituti e
PLS in regime forfetario nelle CU 2025;
2. r iportare l'ammontare Lordo Corrisposto nel punto 4 della
CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO;
3. riportare l'importo non soggetto a ritenuta nel punto 7 della predetta CU
con espressa indicazione del codice 25 al punto 6;
4. indicare nel punto 8 della CU la differenza tra l'ammontare lordo di cui al
punto 4 e le somme non soggette a ritenuta [di cui] al punto 7».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974 prevede
che «Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per
prestazioni medico sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei
corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento
deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21
ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al
professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito
all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell'art. 40
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del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo
conservato presso l'ente».
Con risoluzione 25 novembre 2015, n. 98/E, avente ad oggetto la ''Fatturazione
delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale'' è stato chiarito che:
«la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria
sostanziale nuova o diversa dalla fattura ''ordinaria'', con la conseguenza che, pur nel
limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare
applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla
fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore»;
«laddove l'obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima del citato
D.M. n. 55 del 2013, lo stesso non è venuto ad esistenza per il solo fatto dell'emanazione
di tale provvedimento (o del sopra richiamato articolo 1, commi 209213, della legge
n. 244 del 2007), né, a maggior ragione, l'obbligo può riguardare la forma elettronica
(di una fattura che non è da emettere)»;
«devono ritenersi tutt'ora valide le indicazioni contenute nell'articolo 2
del D.M. 31 ottobre 1974» e che, pertanto, «laddove il cedolino emesso dalle Aziende
Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di
convenzione con il SSN rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli stessi
medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica».
Successivamente, con la risposta ad interpello pubblicata il 26 agosto 2021, n.
558, riguardante i medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo
determinato, è stato chiarito che risulta ancora attuale quanto riportato nella risoluzione
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n. 98/E del 2015 e che, pertanto, anche per i medici di continuità assistenziale, a
prescindere che fruiscano o meno del regime forfetario, il foglio di liquidazione dei
corrispettivi compilato dalla Azienda Sanitaria e rilasciato ai medici convenzionati,
contenente gli elementi previsti dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, «tiene luogo
della fattura».
In base alle disposizioni contenute nell'articolo 2 del d.m. 31 ottobre 1974 e
ai documenti di prassi sopra richiamati, i medici che esercitano la propria attività in
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, sono, dunque, esonerati dagli obblighi
di fatturazione elettronica.
Come rilevato anche dall'Istante, fino al 2023, i compensi corrisposti ai medici
convenzionati in regime forfetario, venivano certificati indicando, al punto 6 della
Certificazione Unica Lavoro Autonomo, il codice 24, previsto proprio per i compensi,
non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui
all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
A partire dal 1° gennaio 2024, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo
18, commi 2 e 3, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, anche i soggetti aderenti
al regime forfetario e al regime di vantaggio sono tenuti ad assolvere gli obblighi di
fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, previsti
dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Sempre a decorrere dall'anno d'imposta 2024, l'articolo 3 del decreto legislativo
8 gennaio 2024, n. 1, rubricato ''Razionalizzazione e semplificazione delle norme
in materia di adempimenti tributari'', mediante l'inserimento del comma 6septies
all'articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998, dispone che «i soggetti indicati al comma 1 che
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corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime
forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decretolegge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6ter, 6quater e 6quinquies».
La circolare n. 8/E del 2024, al paragrafo 3.1, nel fornire chiarimenti sulle
semplificazioni introdotte dal citato d.lgs. n. 1 del 2024 in favore dei sostituti d'imposta,
precisa che «Con l'inserimento del comma 6septies nell'articolo 4 del DPR n. 322 del
1998, in particolare, è previsto, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, che i committenti
dei predetti contribuenti siano esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione
unica di cui ai commi 6ter, 6quater e 6quinquies del medesimo articolo. Si tratta:
d el rilascio della CU attestante l'ammontare complessivo delle somme
e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e
dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati normativamente previsti
(comma 6ter);
della sottoscrizione e consegna della CU agli interessati entro il 16 marzo
dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero
entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di
lavoro (comma 6quater);
della trasmissione telematica della CU all'Agenzia delle entrate entro il
16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti
(6quinquies).
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L'esonero da tali adempimenti non pregiudica la possibilità, per
l'Amministrazione finanziaria, di disporre delle informazioni reddituali relative ai
contribuenti forfetari, fornite fino all'anno d'imposta 2023 con la CU, in quanto tali
dati sono comunque reperibili, a decorrere dal 2024, con la fatturazione elettronica. Si
rammenta, infatti, che dal 1° gennaio 2024 questa modalità di fatturazione è diventata
obbligatoria per tutti i contribuenti diversi da quelli tenuti all'invio dei dati al Sistema
tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 10bis del decretolegge 23 ottobre 2018, n. 119
indipendentemente dal regime fiscale adottato, in applicazione dell'articolo 18, comma
3, del decretolegge 30 aprile 2022, n. 36».
La circolare, nel fornire i predetti chiarimenti, richiama anche la relazione
illustrativa allo schema di decreto legislativo, nella quale è riportato che l'«eliminazione
della CU di minimi e forfettari, che scatterà dal prossimo anno, è una delle novità
previste in ottica di semplificazione degli adempimenti, alla luce dell'estensione a tutte
le partite IVA dell'obbligo di fatturazione elettronica a prescindere dal volume di ricavi
o compensi. L'obbligo viene meno in quanto i dati relativi ai compensi verranno resi
disponibili e in automatico presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate. Le fatture
relative alle operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2024, infatti, dovranno passare
attraverso il Sistema di Interscambio».
In linea con le disposizioni contenute nell'articolo 3 del d.lgs. n. 1 del 2024,
le istruzioni alla Certificazione Unica Lavoro Autonomo 2025, per i redditi relativi
all'anno 2024, non contemplano più la possibilità di indicare al punto 6 il codice 24,
per certificare compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in
regime forfetario di cui all'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
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In relazione al caso di specie, occorre considerare che, anche a seguito
dell'obbligo di fatturazione elettronica, introdotto, a partire dal 1° gennaio 2024, per tutti
i soggetti aderenti al regime forfetario, le disposizioni contenute nell'articolo 2 del d.m.
31 ottobre 1974 non sono state abrogate.
Ne consegue che, in presenza di un foglio di liquidazione dei corrispettivi
rilasciato dall'ASP, contenente gli elementi previsti dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del
1972 e che «tiene luogo della fattura», i medici in convenzione con il SSN continuano
ad essere esonerati, per tali prestazioni, dall'assolvimento degli obblighi di fatturazione
elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Tale ultima circostanza assume rilievo dirimente ai fini della corretta applicazione
del citato comma 6septies dal momento che, come detto, l'eliminazione degli obblighi
di certificazione dei compensi trova giustificazione nel corrispondente obbligo di
fatturazione elettronica a tutte le partite IVA.
Pertanto, nel caso in esame, in cui tale obbligo di fatturazione elettronica non
sussiste per i medici in convenzione con il SSN, non trova applicazione il citato comma
6septies, ritenendosi quindi corretta la soluzione prospettata dall'Istante di continuare
ad emettere i fogli di liquidazione dei corrispettivi per i compensi corrisposti ai medici in
convenzione e di assolvere al relativo adempimento della emissione della Certificazione
Unica, secondo le modalità indicate dallo stesso Istante.
In particolare, riguardo alla compilazione della Certificazione Unica Lavoro
Autonomo 2025 dei compensi corrisposti nel 2024, si ritiene corretta l'esposizione degli
stessi al punto 7 della CU, con indicazione al punto 6, del codice 25, istituito quest'anno
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per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfetario, che non
richiedono il rilascio di una fattura elettronica, come ad esempio l'indennità di maternità.
Considerata l'incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento delle
disposizioni normative, le strutture preposte al controllo valuteranno la disapplicazione
delle sanzioni nel caso di invio tardivo delle Certificazioni Uniche relative al periodo
d'imposta 2024, ovvero di invio di Certificazioni a rettifica di quelle già inviate,
laddove destinate a fornire i dati innanzi richiamati, conformemente a quanto disposto
dall'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria
volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per
effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante
ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa
qualificazione fiscale della fattispecie in esame.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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L'interpello riguarda il coordinamento tra il D.M. 31 ottobre 1974 (foglio di liquidazione dei corrispettivi), il d.P.R. n. 322/1998 (Certificazione Unica), il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 e l'obbligo di fatturazione elettronica introdotto dal d.lgs. n. 127/2015. Commercialisti e aziende sanitarie devono considerare che i medici convenzionati SSN rimangono esonerati dalla fatturazione elettronica, il che comporta l'obbligo di continuare a certificare i loro compensi tramite CU, diversamente da altri forfetari che beneficiano dell'esonero dalla CU a partire dal 2024.
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