Come deve essere trattato fiscalmente un legato con efficacia meramente obbligatoria secondo il diritto tedesco nella dichiarazione di successione italiana?
Spiegato da FiscoAI
Quando un defunto tedesco residente in Germania lascia un legato secondo il diritto tedesco (BGB), il legato ha effetto obbligatorio anziché traslativo come in Italia. Questo significa che l'intero patrimonio, incluso il bene oggetto del legato, passa automaticamente agli eredi legittimi, i quali hanno l'obbligo di trasferire il bene al legatario solo se questi lo richiede entro dieci anni. Gli eredi rimangono proprietari fino all'adempimento effettivo del legato e sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione e pagare l'imposta calcolata sul valore globale netto dell'asse ereditario, considerando il legato come onere deducibile. Successivamente, quando gli eredi trasferiscono il bene al legatario in adempimento del testamento, deve essere presentata una dichiarazione integrativa per il ricalcolo dell'imposta, con diritto al rimborso dell'eccedenza versata. L'atto di trasferimento dal legatario all'erede non costituisce una nuova fattispecie imponibile, ma consolida una situazione già tassata in sede di successione, pertanto è soggetto a tassazione fissa secondo la tariffa registri.
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Riferimento normativo
Tassazione legato con efficacia obbligatoria - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 224
OGGETTO: Tassazione legato con efficacia obbligatoria
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante rappresenta che è deceduto a Monaco di Baviera (D) il Sig X, cittadino
tedesco, con ultima residenza abituale in Germania. In base al regolamento UE N.
650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 alla successione si
applica la legge della Germania.
Il de cuius ha lasciato un testamento olografo mediante il quale ha disposto un
legato a favore della propria compagna.
Nel testamento non sono stati nominati eredi, pertanto, vale la successione
legittima. In base alla legge della Germania - che trova applicazione alla citata
successione secondo quanto previsto dal regolamento UE N. 650/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 - il legato ha efficacia meramente
obbligatoria. Ciò significa che l'intera massa ereditaria (comprensiva dell'oggetto del
legato) passa in capo all'erede che dovrà poi adempiere il legato a favore del legatario.
A differenza del diritto italiano, ove il legato passa direttamente al legatario, si
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rende necessario un atto di adempimento del legato, mediante il quale l'erede, in
osservanza delle disposizioni testamentarie, adempie il legato facendo conseguire lo
stesso al legatario.
L'istante chiede come debba essere trattato tale legato obbligatorio in sede di
denuncia di successione e la relativa tassazione; chiede, inoltre, quale sia la tassazione
dell'atto di adempimento del legato e se allo stesso vada allegato l'attestato di
prestazione energetica (APE).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento al primo quesito posto relativo alla denuncia di successione e
alla relativa tassazione del legato, l'istante fa presente che in forza delle disposizioni
testamentarie il bene oggetto del legato passa in capo agli eredi (e non al legatario),
come previsto dal § 2174 BGB: "Durch das Vermächtnis wird für den Bedachten das
Recht begründet, von dem Beschwerten die Leistung des vermachten Gegenstands zu
fordern."
Il legatario dovrà chiedere poi l'esecuzione del legato all'apertura della
successione (cfr. § 2176 BGB: Die Forderung des Vermächtnisnehmers kommt,
unbeschadet des Rechts, das Vermächtnis auszuschlagen, zur Entstehung (Anfall des
Vermächtnisses) mit dem Erbfall, cosa che dovrà avvenire per i beni immobili entro 10
anni, pena la prescrizione ex § 196 BGB.
Se entro tale termine il legato non viene richiesto ed eseguito il bene rimane di
proprietà degli eredi. Pertanto, per effetto della successione il bene passa in capo agli
eredi e non in capo al legatario e sono gli eredi obbligati alla presentazione della
denuncia di successione.
Tuttavia, posto che l'acquisto del bene è sottoposto all'obbligo di adempimento
del legato l'istante ritiene che:
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- il bene vada indicato nella denuncia di successione come spettante agli
eredi;
- il valore del bene vada indicato nelle attività;
- l'obbligo di adempimento vada indicato quale passività e altri oneri a
carico della successione con indicazione di un pari valore nel quadro ED della
dichiarazione di successione.
Con riferimento alla tassazione a parere dell'istante:
- l'imposta di successione andrà calcolata sul valore della massa detratto il
valore del legato obbligatorio indicato come onere/passività;
- per il calcolo dell'imposta si dovrà tener conto del rapporto di parentela fra
de cuius e erede, senza tener conto del legatario;
- il legatario (e il corrispondente legato) non sarà soggetto ad imposta, in
quanto in capo al legatario non si verifica alcun acquisto, dato che tale acquisto
necessita di un atto di adempimento del legato da parte degli eredi;
- qualora l'adempimento del legato non avvenga nei termini di prescrizione
previsti dalla legge della Germania, perché il legatario non lo richiede entro tali
termini (ovvero rinunci al legato), l'erede dovrà provvedere a presentare ulteriore
denuncia di successione integrativa (sostitutiva), in quanto in tale momento l'acquisto
si consolida a suo favore. In tale sede verrà eventualmente liquidata l'imposta di
successione relativa.
Per guanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali l'istante ritiene che queste
siano dovute nella misura ordinaria (2% e 1%) in quanto il trasferimento degli
immobili dal de cuius agli eredi va considerato (per l'effetto meramente obbligatorio
del legato secondo quanto previsto dalla legge della Germania) antecedente ineludibile
dell'adempimento del legato in favore del legatario.
Con riferimento al secondo quesito relativo alla tassazione dell'atto di
adempimento del legato da parte dell'erede onerato si ritiene che lo stesso configuri
una situazione giuridica che ha una rilevanza fiscale autonoma.
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Per la corretta tassazione di tale atto occorre verificare quale sia la causa dello
stesso, per individuare l'imposta applicabile.
A parere dell'istante in tale atto non si ravvisa una causa onerosa in quanto si
tratta di un atto necessario al conseguimento del legato disposto con il testamento.
Pertanto la causa di tale atto va ricondotta alla fattispecie considerata nel suo insieme.
A tal proposito l'istante richiama quanto sostenuto dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, in ordine alla gratuità o onerosità dell'atto solutorio relativo
all'adempimento di un'obbligazione altrui compiuto dal fallito: "in tema di
dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall.,
la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo
riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è
concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può
quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo
tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente
dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del "solvens",
quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei
soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o
meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa.
Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di
un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, ai
predetti effetti solo quando dall'operazione - sia essa a struttura semplice perché
esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un
collegamento di atti e di negozi - il terzo non tragga nessun concreto vantaggio
patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa
concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per
questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare
anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui
l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege"" (Cass. S.U., 18 marzo 2010, n.
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6.538).
Nel caso prospettato, osserva l'istante, è indubbio che l'erede non tragga alcun
vantaggio patrimoniale dall'adempimento del legato. Esso non si pone, dal punto di
vista dell'erede, come trasferimento avente efficacia solutoria di un'obbligazione
autonomamente sorta in suo capo, ma piuttosto come trasferimento in adempimento di
un attribuzione disposta dal de cuis mediante il testamento.
Pertanto l'istante ritiene che l'adempimento dell'obbligazione dell'onerato, sia un
negozio a causa neutra "colorato" dallo scopo della disposizione testamentaria, da
intendersi quale assetto gratuito.
In quanto atto a titolo gratuito e posto in essere in totale mancanza di alcun
corrispettivo a favore di chi effettua tale trasferimento, ai fini della tassazione l'istante
ritiene che l'atto sia soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota
corrispondente al rapporto tra de cuius e legatario al quale il bene viene assegnato (nel
caso concreto 8% in quanto fra de cuius e legatario non sussiste rapporto di parentela o
coniugio).
Inoltre, l'istante ritiene che tale atto sarà soggetto alle imposte ipotecarie e
catastali nella misura prevista per gli atti a titolo gratuito, vale a dire rispettivamente
2% e 1%.
Con riferimento, infine, alla necessità di allegazione all'atto di adempimento del
certificato di attestazione energetica, l'istante osserva che i commi 3 e 3-bis dell'art.6
del d.lgs. 19.08.2005, n.192, come modificati dal "Decreto destinazione Italia" del
23.12.2013 n.145 convertito in legge 21.02.2014, n. 9 prevedono che "nei contratti di
compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e
nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a
registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva
dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici;
copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto
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(omissis)". All'art. 15 è poi prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.000 ad euro 18.000 in caso di mancata allegazione in caso di vendita.
Sono quindi esclusi dall'obbligo di allegazione i trasferimenti di immobili a titolo
gratuito.
L'istante ritiene, pertanto, che il certificato di attestazione energetica non vada
allegato all'atto di trasferimento dell'immobile da parte degli eredi al legatario in
adempimento delle disposizioni testamentarie, in quanto atto a titolo gratuito.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990 (di seguito
TUS) stabilisce che «Se alla data dell'apertura della successione o a quella della
donazione il defunto non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai
beni e diritti ivi esistenti».
La regola generale per le successioni transfrontaliere è dettata dal Regolamento
europeo n. 650/2012, in vigore dal 17 agosto 2015 che prevede quale principio cardine
per individuare la legge applicabile alla successione quello della residenza abituale del
defunto al momento della morte.
Nel caso in esame alla successione si applica il diritto tedesco in quanto il de
cuius era cittadino tedesco con ultima residenza in Germania.
Al riguardo, per dare attuazione al Regolamento UE 650/2012 si rappresenta che
nella dichiarazione di successione telematica occorre barrare la specifica casella
presente sul frontespizio, allo scopo di applicare ad una successione "legittima" la
legge europea del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale, in luogo di quella
italiana. La compilazione di tale campo consente, infatti, di presentare una
dichiarazione di successione "legittima" indicando una devoluzione diversa da quella
prevista dalla legge italiana, mentre il trattamento fiscale della fattispecie rappresentata
in devoluzione seguirà le disposizioni italiane sia con riguardo all'imposta di
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successione che alle somme dovute in autoliquidazione.
Pertanto, nel caso in esame troveranno applicazione le regole del BGB in tema di
legato. In particolare ai sensi del § 2147 e 2174 BGB il legato ha sempre effetto
obbligatorio. In diritto tedesco il legato fa nascere al momento dell'apertura della
successione un diritto che il beneficiario/legatario acquista nei confronti dell'erede;
diritto rivolto al trasferimento della proprietà o della titolarità del bene oggetto del
legato.
Come previsto dal §2174 BGB il legatario ha, infatti, il diritto di esigere che la
persona obbligata (colui che deve ottemperare al diritto del legatario) dia esecuzione
all'oggetto dell'eredità. Ai sensi del § 2147 BGB: «Con un lascito l'erede o legatario
può essere gravato. A meno che il testatore non abbia stabilito diversamente, l'erede è
gravato».
Se il de cuius, come nel caso in esame, ha previsto con testamento un legato, il
legatario può agire nei confronti degli eredi per ottenere quanto gli è stato
specificamente attribuito nel testamento, nel temine di decadenza di dieci anni (§196
BGB).
Per quanto riguarda in particolare il primo quesito posto dall'istante relativo alla
denuncia di successione in Italia e alla tassazione del legato occorre precisare che al
momento dell'apertura della successione gli eredi legittimi sono proprietari
dell'immobile sito in Italia. Ciò in quanto per il diritto tedesco alla morte della persona
il suo patrimonio passa in toto automaticamente in proprietà agli eredi ( Cfr §1922).
Inoltre, occorre considerare che a carico di tali eredi è posto l'onere di trasferire
l'immobile a favore del legatario a condizione che questi ne faccia espressa richiesta.
La realizzazione dell'interesse del legatario si ha solo a seguito dell'adempimento da
parte dell'onerato.
Fino a quando l'onere a carico degli eredi non viene adempiuto gli stessi eredi
saranno proprietari del bene oggetto del legato e, di conseguenza, obbligati sia a
presentare la dichiarazione di successione che al pagamento dell'imposta di
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successione ai sensi dell'art.36, comma 1 del TUS secondo cui «gli eredi sono
obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente
dovuto da loro e dai legatari».
L'imposta di successione sarà liquidata ai sensi del combinato disposto degli artt.
8 e 43 del TUS, ovvero tenendo conto delle disposizioni testamentarie e sul valore
globale netto dell'asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo,
alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l'attivo
ereditario e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri
appartenenti al defunto, diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.
Successivamente, quando a seguito dell' adempimento da parte degli eredi
onerati, il bene sarà trasferito alla legataria dovrà essere presentata una dichiarazione
integrativa, per il ricalcolo dell'imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari
ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUS. In tal caso gli eredi avranno diritto al rimborso
di quando versato in eccedenza ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera e) del TUS.
Qualora, invece, la richiesta di adempimento del legato da parte della legataria
sia posta in essere in un momento precedente alla presentazione della dichiarazione ad
opera degli eredi si realizzerebbe la fattispecie di cui all'art. 46, comma 3 del TUS
secondo cui «L'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto
prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore
del beneficiario».
La presunzione di legato posta dalla summenzionata norma impone anche alla
legataria di presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 28 comma 2, del TUS e di
pagare l' imposta relativa al legato secondo quanto dispone l'art. 36 comma 5, del
TUS.
Con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, concordemente a quanto
sostenuto dall'istante si ritiene che le stesse siano dovute nella misura ordinaria del 2%
e 1% sul valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione, compresi gli
immobili oggetto di legato che fanno parte dell'asse ereditario.
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Per quanto riguarda il secondo quesito posto dall'istante relativo alla tassazione
dell'atto di adempimento del legato occorre tener presente che la tassazione del legato
deve avvenire in sede di presentazione della dichiarazione di successione ad opera
degli eredi o del legatario. L'atto traslativo del diritto di proprietà dall'erede al legatario
trova la sua causa in un atto esterno al negozio di trasferimento. La causa di tale atto è,
infatti, da rinvenirsi nell'adempimento dell'obbligo imposto nel testamento. Pertanto,
l'atto di trasferimento del bene confermando e consolidando una situazione
preesistente non incerta che ha già subito la tassazione in sede di dichiarazione di
successione dovrà essere tassato in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte
Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
Per quanto riguarda il terzo quesito posto dall'istante si rappresenta che lo stesso
non ha natura tributaria e, pertanto, esula dalla competenza della Scrivente.
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Il trattamento del legato obbligatorio secondo il BGB tedesco richiede l'applicazione del Regolamento UE 650/2012 sulla successione internazionale, con particolare attenzione alla dichiarazione di successione telematica, all'imposta di successione calcolata secondo gli articoli 8 e 43 del TUS, alle imposte ipotecarie e catastali in misura ordinaria, e alla successiva dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 28 comma 6 del TUS per il ricalcolo dell'imposta effettivamente dovuta dai beneficiari.
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