IVA – Cessioni intracomunitarie – Comunicazione numero identificativo IVA iscritto nell'archivio VIES – Art. 41, primo comma, lett. b) Decreto–legge n. 331 del 1993
Quali sono le condizioni per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni intracomunitarie quando il cliente estero non risulta iscritto nel database VIES?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per beneficiare della non imponibilità IVA sulle cessioni intracomunitarie (art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. 331/1993), il cliente deve comunicare un numero di identificazione IVA valido e iscritto nel database VIES al momento della cessione. Questa comunicazione non è più un semplice requisito formale, ma una condizione sostanziale introdotta dall'art. 41, comma 2-ter del D.L. 331/1993 (in attuazione della Direttiva UE 2018/1910). Se il cessionario non fornisce un numero IVA valido presente in VIES, l'operazione non può qualificarsi come cessione intracomunitaria non imponibile e deve essere assoggettata ad IVA in Italia con l'aliquota interna applicabile al tipo di bene. La normativa esclude anche l'applicazione del regime delle vendite a distanza (art. 38-bis) per i clienti "non VIES", a meno che non rientrino in specifiche categorie di soggetti (come i produttori agricoli in regime forfettario che non hanno optato per l'IVA sugli acquisti intracomunitari). Il venditore italiano può quindi legittimamente considerare il cliente come soggetto privato solo se la partita IVA non risulta in VIES, ma ciò comporta l'applicazione dell'IVA italiana sulla cessione.
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Riferimento normativo
IVA – Cessioni intracomunitarie – Comunicazione numero identificativo IVA iscritto nell'archivio VIES – Art. 41, primo comma, lett. b) Decreto–legge n. 331 del 1993
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 230/2023
OGGETTO: IVA – Cessioni intracomunitarie – Comunicazione numero identificativo
IVA iscritto nell'archivio VIES – Art. 41, primo comma, lett. b) Decreto–
legge n. 331 del 1993.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA (di seguito anche la ''Società'' o l'''Istante''), opera nel settore
del packaging flessibile, in particolare realizza buste in vari materiali, idonei a contenere
alimenti allo stato solido e liquido.
Tali buste sono personalizzate dalla Società a seconda delle esigenze dei clienti,
con riguardo ad esempio al formato, agli accessori o alla grafica.
L'Istante opera nel mercato attraverso un sito web, che permette ai clienti di
configurare on line i prodotti e di concludere l'ordine direttamente dal sito.
La clientela è composta principalmente dalle imprese che commercializzano i
prodotti destinati ad essere inseriti nelle buste realizzate dalla società istante.
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I beni in argomento sono anche forniti a clienti di altri Paesi UE, in particolare
Spagna, Francia e Olanda.
La fornitura è realizzata con trasporto a cura della società istante che si avvale
principalmente di corrieri.
L'Istante ritiene che la fattispecie descritta rientri nel commercio elettronico
indiretto, in cui la transazione commerciale avviene in via telematica e la consegna fisica
della merce segue i canali tradizionali.
La Società rende noto che, nel corso del 2022, durante l'inserimento dell'ordine
nella procedura on line, alcuni clienti comunitari hanno indicato una partita IVA non
presente nella banca dati VIES. Si tratta, quindi, di soggetti comunitari non iscritti alla
citata banca dati.
La Società chiede chiarimenti in merito all'interpretazione del combinato disposto
degli artt. 38bis, 40 e 41 del decreto legge del 30 agosto 1993 n. 331.
In particolare, l'Istante chiede se le operazioni di vendita poste in essere nei
confronti di soggetti la cui partita IVA non risulta iscritta al VIES siano da considerare
non imponibili ai sensi dell'art. 41, primo comma, lett. b) del d.l. n. 331 del 1993, oppure
da assoggettare ad IVA in Italia.
Inoltre la Società chiede se, ai fini di determinare lo status di soggetto passivo
IVA dei propri clienti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, possa fare riferimento
alle informazioni presenti nella citata banca dati VIES.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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L'Istante ritiene che le descritte cessioni effettuate dalla Società a favore di clienti
''non VIES'' residenti in altri Paesi UE, realizzate con spedizione a cura della prima
mediante corrieri, una volta superata la soglia di 10.000 euro fissata dall'art. 41, primo
comma, lett. b), del d.l. n. 331 del 1993, debbano essere considerate non imponibili in
Italia ai sensi della menzionata lettera b) dell'articolo citato (i.e. vendite a distanza). Tali
cessioni saranno assoggettate ad IVA nel Paese di destinazione in applicazione della
normativa in materia di vendite a distanza intracomunitarie, mediante identificazione nel
Paese estero o applicazione dell'OSS (One Stop Shop).
In merito alla seconda questione posta, l'Istante è del parere che, a prescindere
dalla risposta al primo quesito, al fine di identificare lo status del proprio cliente,
con riferimento alle cessioni descritte in questa istanza di interpello, la Società
debba considerare il proprio cliente come soggetto passivo solamente nel caso in cui
quest'ultimo comunichi un numero identificativo IVA presente nell'archivio VIES; nel
caso in cui tale numero identificativo non sia presente nell'archivio VIES, l'Istante ritiene
di poter legittimamente considerare il proprio cliente un soggetto privato.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di fornire riscontro ai quesiti formulati dalla società istante è utile
richiamare il quadro normativo di riferimento.
Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie non imponibili, in base all'art.
41, primo comma, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993, sono non imponibili ''le cessioni
a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro, dal
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cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti
di imposta [...]''.
Pertanto, affinché un'operazione possa essere qualificata come cessione
intracomunitaria non imponibile devono sussistere congiuntamente tutti i requisiti
previsti dal citato art. 41, primo comma, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993, ovvero (1)
la soggettività passiva ai fini IVA e in diversi paesi dell'Unione europea del cedente e
del cessionario, (2) il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni,
(3) l'onerosità dell'operazione, (4) l'effettiva movimentazione dei beni dall'Italia e arrivo
in un altro Stato membro.
A tal proposito, è utile richiamare la previsione di cui all'art. 41 comma 2ter,
del d.l. 331 del 1993 (introdotto in attuazione dell'art. 138 della Direttiva 2006/112/CE,
c..d ''Direttiva IVA'', come modificato dalla Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio del
4 dicembre 2018, c.d. direttiva ''quick fixes'') secondo la quale: ''Le cessioni di cui al
comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a
condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi
attribuito da un altro Stato membro (enfasi aggiunta) e che il cedente abbia compilato
l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o
mancata compilazione dello stesso''.
Per quanto rileva in questa sede, dunque, a seguito dell'introduzione del nuovo
comma 2ter dell'art. 41 (sopra richiamato), la comunicazione di un numero di
identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l'applicazione della
non imponibilità anziché un mero requisito di forma.
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Al riguardo, si osserva che, come chiarito anche dalla Commissione nelle Note
esplicative del dicembre 2019 riguardanti le modifiche del sistema dell'IVA nell'UE
apportate dalla direttiva ''quick fixes'', ''ai fini dell'articolo 138 della Direttiva IVA è
rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può
essere identificato lo Stato membro che lo ha attribuito. Questo è l'unico numero di
identificazione IVA che lo Stato membro di identificazione include nella banca dati VIES
e quindi l'unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare'' (par.
4.3.4.).
Da quanto sopra consegue che se il cessionario come nella fattispecie oggetto
dell'istanza in trattazione non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione
valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, l'operazione non può
beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA di cui al citato art. 41, primo
comma, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993 con la conseguenza che questa dovrà essere
assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell'aliquota IVA interna, da individuarsi
in relazione alla tipologia di bene ceduto.
Per quanto riguarda l'applicazione alle cessioni effettuate dalla società ALFA a
favore di clienti ''non VIES'' residenti in altri Paesi UE della disciplina delle vendite a
distanza, invocata dalla società istante, si fa presente quanto segue.
La lettera b) del citato art. 41 del D.L. n. 331 del 1993 considera cessioni non
imponibili anche ''le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a
destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea [...]''.
L'art. 38bis del D.L. n. 331 del 1993, inserito dall'art. 2, primo comma, lett. a), del
decreto legislativo 25 maggio 2021 n. 83, fornisce una definizione di vendita a distanza.
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In particolare, in base al primo comma del citato art. 38bis, per vendite a distanza
intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore
o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella
spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della
spedizione o del trasporto a destinazione:
1. di persone fisiche non soggetti d'imposta;
2. organismi internazionali e consolari individuati in conformità all'art. 151 della
Direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente all'art. 72, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
3. con esclusione dei beni soggetti ad accisa, di cessionari non tenuti ad applicare
l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della
stessa.
Con particolare riguardo a tale ultima categoria di soggetti, come precisato al
paragrafo 3.2.5 delle Note esplicative sulle norme sull'IVA nel commercio elettronico,
pubblicate a settembre 2020, vi sono inclusi: i) soggetti passivi che effettuano
unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a
detrazione; ii) soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori
agricoli; iii) soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d'occasione; e
iv) enti non soggetti passivi (altresì noti come il ''gruppo dei 4'').
Ciò posto, si è dell'avviso che le cessioni effettuate dalla società ALFA a favore
di clienti ''non VIES'' residenti in altri Paesi UE non siano riconducibili nell'ambito delle
vendite a distanza previste dal citato articolo 38bis, a meno che i cessionari/clienti
della società istante appartengano alle categorie di cessionari previste dalla predetta
disposizione (siano, ad esempio, soggetti passivi assoggettati al regime forfettario
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previsto per i produttori agricoli che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA sugli
acquisti intracomunitari e la cui partita IVA non risulta, per tale ragione, inserita nel
VIES). Tale circostanza, tuttavia, non emerge dall'istanza.
In merito al secondo quesito formulato dalla società istante, nell'evidenziare che
l'istante non ha specificato rispetto a quale disposizione tributaria rileverebbe lo status
del cessionario oggetto della richiesta di chiarimenti, si è dell'avviso che la risposta al
primo quesito assorbe anche il dubbio interpretativo in ordine a come determinare lo
status di soggetto passivo IVA dei propri clienti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea,
con riferimento alle cessioni oggetto dell'istanza in trattazione; come sopra chiarito,
infatti, la comunicazione, da parte del cessionario, del numero identificativo IVA iscritto
nell'archivio VIES assume, nei termini anzidetti, valenza sostanziale, alla luce del nuovo
articolato normativo unionale e interno (i.e. art. 41, comma 2ter del DL n. 331 del 1993 e
art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla Direttiva UE 2018/1910 del
Consiglio del 4 dicembre 2018), ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità
alla cessione (intracomunitaria) di cui al citato art. 41, comma 1, lett. b) del DL n. 331
del 1993.
IL DIRETTORE CENTRALE,
CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 331/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La normativa sulle cessioni intracomunitarie non imponibili si applica quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 41 del D.L. 331/1993, in particolare la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido iscritto in VIES, il database comunitario gestito secondo la Direttiva 2006/112/CE. Commercialisti e aziende che operano nel commercio elettronico intracomunitario devono verificare la validità della partita IVA del cliente estero prima di applicare il regime di non imponibilità, altrimenti l'operazione è soggetta ad IVA ordinaria in Italia secondo le regole sulle vendite a distanza e il reverse charge.
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