Quali somme corrisposte per rimborso spese in smart working sono escluse da tassazione come reddito di lavoro dipendente?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i rimborsi spese per lo smart working possono essere esclusi dall'imposizione IRPEF solo se rappresentano una mera reintegrazione patrimoniale del dipendente per costi sostenuti nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. In questo caso specifico, il rimborso forfetario di 0,50 euro al giorno per coprire consumi energetici, servizi igienici e riscaldamento è considerato non imponibile perché corrisponde a costi che l'azienda avrebbe altrimenti sostenuto presso i propri locali. La soluzione richiede che il criterio di determinazione dell'importo sia basato su parametri oggettivi e documentalmente accertabili, come l'analisi dei costi effettivamente risparmiati dall'azienda e trasferiti al dipendente. Non rientrano nel rimborso deducibile le spese di vitto, climatizzazione estiva, connessione internet e costi fissi indipendenti dall'utilizzo lavorativo dell'abitazione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Reddito di lavoro dipendente - Rimborso spese dipendenti in smart working - Articolo 51, comma 1 del Tuir - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 314
OGGETTO: Reddito di lavoro dipendente - rimborso spese dipendenti in smart working
Articolo 51, comma 1 del tuir
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante intende sottoscrivere un accordo sindacale di secondo livello ovvero
adottare un regolamento aziendale (senza, pertanto, il coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali), avente ad oggetto il trattamento economico e normativo dei
propri lavoratori e dei dipendenti di società appartenenti al medesimo Gruppo che
svolgono la loro attività con le modalità del lavoro agile (cosiddetto "smart working"),
come disciplinato dall'articolo 18 e ss. della legge n. 81/2017, nell'ottica di potenziare
il ricorso a tale strumento.
Stante il richiamato contesto normativo che si occupa degli aspetti giuslavoristici
dello smart working, l'Istante ritiene di dover tenere indenni i dipendenti dalle spese
che si troveranno a sostenere per ragioni lavorative quando opereranno presso la
propria abitazione. Al riguardo, la Società intende concedere ad ogni dipendente una
somma a titolo di rimborso delle spese delle quali il lavoratore si deve far carico per
poter svolgere la propria attività lavorativa secondo le modalità del lavoro agile
Pagina 2 di 5
anziché presso i locali dell'azienda.
L'analisi condotta ha portato a ritenere adeguato un rimborso di euro 0,50 per
ogni giorno di lavoro in smart working. Al riguardo, l'Istante ha prodotto una tabella in
cui, per ogni "tipologia di spesa", è indicato il "risparmio giornaliero per la Società" e
il "costo giornaliero per dipendente in smart working", stimato. In particolare, viene
preso in considerazione il consumo di energia elettrica per l'utilizzo di un computer e
di una lampada e i costi per l'utilizzo dei servizi igienici (acqua e materiale di
consumo). Inoltre, l'Istante ha valutato che il lavoratore nel periodo invernale ha
utilizzato un sistema di riscaldamento per un'ora al giorno.
La Società ha, inoltre, rappresentato di aver posto le seguenti condizioni:
- il luogo di svolgimento della prestazione in smart working è l'abitazione del
dipendente o altro luogo, i cui costi diretti sono a suo carico;
- non si considerano le spese di vitto;
- non si considerano i costi di climatizzazione estiva;
- non si considerano i costi per la rete internet;
- non si considerano altri costi fissi quali le spese di allaccio alla rete elettrica ed
idrica in quanto ritenuti indipendenti dall'utilizzo dell'abitazione (o luogo ad esso
assimilabile) per scopi lavorativi anziché ad uso esclusivamente privato.
L'Istante evidenzia, infine, che l'importo del rimborso giornaliero fissato in euro
0,50, è in realtà inferiore rispetto al risultato relativo al costo giornaliero stimato (pari
a euro 0,5135 e a quello risparmiato dalla Società pari a euro 0,5105).
Ciò posto, l'Istante chiede chiarimenti circa il trattamento fiscale delle somme
corrisposte dalla Società a titolo di rimborso ai propri dipendenti in smart working ed
in particolare se le somme erogate possano essere escluse dal reddito di lavoro
dipendente.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Pagina 3 di 5
L'Istante ritiene che le somme erogate quale rimborso in favore dei propri
dipendenti e di quelli di società facenti parte del medesimo Gruppo che eseguono la
prestazione lavorativa secondo le modalità del lavoro agile debbano essere escluse da
imposizione in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR), costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel
periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono».
Con la predetta disposizione viene in sostanza sancito il c.d. principio di
onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante,
in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai
servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono
redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di
lavoro dipendente.
Ne discende, in linea generale, che tutte le somme che il datore di lavoro
corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per
quest'ultimo reddito di lavoro dipendente.
In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, si fa presente, che con la
circolare 23 dicembre 1997, n. 326 è stato affermato, in generale, che possono essere
esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute
per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente,
Pagina 4 di 5
ad esempio, per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della
fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc..
Il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente, è stato
ulteriormente approfondito nella risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E nella quale è
stato chiarito che non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che
non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli
indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e che non sono
fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo
interesse del datore di lavoro.
Il principio di mera reintegrazione patrimoniale del dipendente in caso di
rimborso di spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore è stato ribadito nella
risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E nell'affrontare una specifica questione in merito
ai costi dei collegamenti telefonici. Nel citato documento di prassi è stato precisato che
le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non siano da
assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le
risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi
poter espletare l'attività lavorativa.
Nel medesimo documento di prassi, si è ritenuto opportuno, altresì, chiarire che
il rimborso dei costi relativi ai collegamenti telefonici configurava un'ipotesi
considerata dalla citata circolare n. 326 del 1997 di rimborso di spese di interesse
esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente.
Occorre inoltre ricordare, che in sede di determinazione del reddito di lavoro
dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono
escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un
criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all'uso
nell'interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall'imposizione (vedasi quanto
previsto dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, relativamente all'utilizzo
promiscuo di autovetture).
Pagina 5 di 5
Circa la modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata, nella
risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E è stato affermato che qualora il legislatore non
abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota
esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del
datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi,
documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Nell'ipotesi prospettata, l'Istante rappresenta che il criterio per determinare la
quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in sostanza, si basa su
parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati
sostenuti dal dipendente. Sulla base di tale considerazione, si ritiene corretto che la
quota di costi rimborsati al dipendente, possa considerarsi riferibile a consumi
sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.
In ragione di quanto affermato si concorda con la soluzione prospettata dal
contribuente e, pertanto, si ritiene che le somme erogate dalla Società al fine di
rimborsare il dipendente dei costi sostenuti attraverso le modalità rappresentate non
siano imponibili ai fini IRPEF.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 3357291/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'articolo 51, comma 1 del TUIR stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ma ammette esclusioni per rimborsi di spese nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, come chiarito dalla circolare 326/1997 e dalla risoluzione 74/E del 2017. Commercialisti e aziende devono verificare che i rimborsi forfetari siano supportati da elementi oggettivi e documentali, distinguendo tra spese di reintegrazione patrimoniale e arricchimenti effettivi del dipendente, applicando criteri analoghi a quelli previsti per l'utilizzo promiscuo di autovetture.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.