Quale trattamento fiscale spetta alla sopravvenienza passiva derivante dall'azzeramento dell'avviamento in caso di cessazione di un ramo d'azienda?
Spiegato da FiscoAI
Quando un'azienda o un ramo d'azienda cessa l'attività, se l'avviamento iscritto in bilancio non è stato completamente ammortizzato, emerge una sopravvenienza passiva per il valore residuo. Secondo l'Agenzia delle Entrate, questa sopravvenienza rappresenta la "sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi" e rientra nella disciplina dell'articolo 101, comma 4 del TUIR, risultando quindi deducibile dal reddito imponibile nei limiti del valore fiscale non ammortizzato. La norma si applica specificamente alle operazioni realizzative che determinano l'estinzione dell'attività, distinguendosi dalle operazioni ordinarie di ammortamento regolate dall'articolo 103, comma 3 del TUIR (che prevede la deduzione in diciottesimi). Nel caso di specie, la società aveva acquistato un ramo d'azienda nel 2015 con avviamento incluso nel prezzo, lo aveva ammortizzato regolarmente, e nel 2020 ha cessato l'attività a causa della pandemia: il residuo valore di avviamento non ammortizzato è deducibile come sopravvenienza passiva nell'anno della cessazione. È importante sottolineare che questa soluzione non si applica alle operazioni di conferimento in neutralità fiscale, dove l'avviamento continua a essere dedotto dal soggetto conferente secondo le modalità ordinarie.
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Riferimento normativo
Articoli 103, comma 3, e 104, comma 4, del TUIR. Deducibilità dell'avviamento in caso di cessazione del ramo d'azienda - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 429/2021
OGGETTO: Articoli 103, comma 3, e 104, comma 4, del TUIR. Deducibilità
dell'avviamento in caso di cessazione del ramo d'azienda.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante ha fatto presente che nell'anno 2015 ha acquistato, mediante
atto di cessione notarile, la piena proprietà del ramo di un'azienda avente ad oggetto
l'attività di prenotazioni alberghiere on-line. In particolare, l'attività svolta dal ramo
acquistato avveniva mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica che metteva in
contatto le strutture ricettive e gli utilizzatori finali.
Nel prezzo pagato per l'acquisto del ramo di azienda era compreso anche un
valore di avviamento. Negli anni successivi, la società dichiara di aver ammortizzato
civilisticamente il valore dell'avviamento deducendo le relative quote sulla base delle
disposizioni di cui all'articolo 103, comma 3, del TUIR.
Nel 2020 l'attività, i cui margini erano già molto ridotti a causa della forte
concorrenza dei portali internazionali, è stata completamente compromessa dal lock
down e dalle successive misure restrittive conseguenti alla pandemia COVID-19. Tale
circostanza e la mancanza di prospettive di ripresa a breve e medio termine hanno di
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fatto annullato il valore di funzionamento del ramo d'azienda rilevato.
Alla luce di tutto questo, la società fa presente di aver quindi deciso di cessare
nel 2020 l'operatività del portale al fine di evitare di generare ulteriori e insostenibili
perdite da tale settore di attività.
L'istante prosegue precisando che tale cessazione ha comportato la necessità di
azzerare il valore residuo di avviamento, pertanto, si è determinata la rilevazione in
contabilità di una perdita infrannuale che ha reso necessario un intervento di
ricapitalizzazione della società.
Nel corso del 2021 la società dichiara che sta avviando una nuova attività di
consulenza informatica del tutto diversa dall'attività di prenotazioni alberghiere.
Tanto premesso l'istante rileva che la cessazione nel 2020 del ramo di azienda a
cui era legato il valore di avviamento, ai fini civilistici, ha implicato l'azzeramento del
valore di avviamento residuo e l'emersione nel bilancio civilistico di una
«sopravvenienza passiva». Ciò stante la società chiede chiarimenti circa il trattamento
fiscale di tale sopravvenienza passiva.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente ritiene che in mancanza di una norma specifica che statuisca la
deducibilità della sopravvenienza passiva derivante dalla cancellazione in bilancio
delle immobilizzazioni immateriali, la sopravvenienza passiva che genera e che risulta
iscritta in bilancio, sia deducibile ai sensi dell'articolo 101, comma 4 del TUIR.
Pertanto, è dell'avviso che tale soluzione risulta applicabile anche in caso di
cessazione dell'attività di un'azienda (o di un ramo di azienda), alla sopravvenienza
passiva derivante dallo stralcio dell'avviamento.
Al riguardo osserva che l'avviamento è definito come l'attitudine dell'azienda a
produrre utili in misura superiore a quella ordinaria (cd. sovrareddito). Tale attitudine
può derivare:
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- da fattori specifici, che pur concorrendo positivamente alla produzione del
reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore
autonomo;
- da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto
alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un
sistema efficiente ed idoneo a produrre utili.
- l'impossibilità di separarlo dai beni e dai diritti che compongono il complesso
aziendale.
Pertanto, la cessazione dell'attività del complesso produttivo del ramo d'azienda,
a parere della società istante, genera implicitamente anche il venir meno di quel
sovrareddito che l'azienda era capace di produrre mettendo insieme beni e diritti,
ovvero, l'avviamento.
Tale circostanza secondo la società non rende più applicabile la disposizione
dell'articolo 103, comma 3, del TUIR, che dispone le modalità di deduzione delle
quote di ammortamento dell'avviamento iscritto in bilancio. Ciò in quanto, sul versante
civilistico l'azzeramento del residuo valore dell'ammortamento genera una
sopravvenienza passiva rientrante nell'ambito applicativo di cui all'articolo 101,
comma 4, del TUIR, trattandosi di una «sopravvenuta insussistenza di attività iscritte
in bilancio in esercizi precedenti». Tanto premesso, la società istante ritiene che nel
periodo d'imposta 2020 anno in cui è cessata l'attività del ramo di azienda a cui è
legato l'avviamento, il residuo valore di avviamento non ammortizzato sarà
contabilizzato come sopravvenienza passiva, e ai fini fiscali sarà ritenuto interamente
deducibile in dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del TUIR.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si fa presente che il presente parere viene reso sulla base dei
fatti desumibili dall'istanza assunti acriticamente, nel presupposto della loro veridicità
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e compiutezza. Resta, in ogni caso, impregiudicato il potere dell'amministrazione
finanziaria di sindacare in sede di controllo possibili profili di elusività dell'operazione
in esame e di eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa correlati.
L'articolo 103, comma 3 del TUIR dispone che «Le quote di ammortamento del
valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non
superiore a un diciottesimo del valore stesso».
Il paragrafo 10 dell'OIC 24 definisce l'avviamento come l'attitudine di
un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo
positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo
oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il
complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli
beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente. Ai sensi dell'art.
2424 del codice civile prevede il predetto avviamento deve essere iscritto tra
immobilizzazioni immateriali, nell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce BI 5).
Come precisato nel paragrafo 55 l'avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni
immateriali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall'acquisizione di un'azienda
o ramo d'azienda oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di
scissione);
- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo
pagato;
- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che
garantiscono quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili
futuri);
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi
non si è in presenza di un cattivo affare).
L'ipotesi di cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un
momento che esula dall'ordinarietà della vita di un'impresa in quanto è finalizzata
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all'estinzione dell'attività svolta. In altri termini, la cessazione di un'azienda o di un
ramo di azienda individua un'operazione di tipo realizzativo che decreta la fine delle
attività da essa svolte.
Tale dismissione, nel caso in cui i predetti beni risultano avere un residuo valore
fiscale, in quanto non ancora interamente ammortizzati, implica la rilevazione di una
sopravvenienza passiva per la parte del costo storico non ammortizzato, rilevante sul
piano fiscale ai sensi dell' articolo 101, comma 4, del TUIR che considera
sopravvenienze passive, tra l'altro, «(...) la sopravvenuta insussistenza di attività
iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'art. 87.»
Nel caso in esame l'istante chiede di conoscere il trattamento fiscale
dell'avviamento iscritto in bilancio, avendo cessato nel 2020 l'attività del ramo di
azienda acquistato nel 2015.
Al riguardo, si ritiene che la sopravvenienza passiva derivante dalla eliminazione
dell'avviamento poiché rappresenta la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in
bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'art. 87, concorra alla
determinazione del reddito - nei limiti del valore fiscale non ammortizzato del bene, ai
sensi dell'articolo 101, comma 4, del TUIR.Al caso in esame non appaiono applicabili
le conclusioni evidenziate nella circolare n. 8/E del 4 marzo 2010 - in base alla quale il
valore dell' "asset" avviamento non è oggetto di trasferimento e il soggetto conferente
continua a dedurre, ai sensi dell'articolo 103 del TUIR (vale a dire, "per diciottesimi"),
il valore fiscale dell'avviamento - considerato che tale documento di prassi tratta
l'ipotesi di conferimento in neutralità fiscale e non di cessazione d'azienda come nel
caso di specie.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 3534876/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La deducibilità dell'avviamento in caso di cessazione d'azienda si regola attraverso l'articolo 101, comma 4 del TUIR (sopravvenienze passive) e non più dall'articolo 103, comma 3 (ammortamento ordinario in diciottesimi). Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra operazioni realizzative (cessazione, dismissione) e operazioni ordinarie, considerando anche il valore fiscale residuo non ammortizzato e le implicazioni su immobilizzazioni immateriali, avviamento e plusvalenze/minusvalenze da realizzo.
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